
Iniziativa parlamentare elaborata
- Per la completazione della legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con un nuovo art. 99 bis concernente le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)
- Per la completazione della Legge organica comunale negli articoli concernenti le risposte alle interpellanze e alle interrogazioni (principio della trasparenza)
“La Costituzione e le leggi del Canton Ticino stabiliscono, per il Consiglio di Stato e l’Amministrazione cantonale, il dovere di informare la popolazione in merito alle attività dello Stato e sulle questioni di pubblico interesse. La comunicazione delle autorità assume particolare importanza per contribuire alla formazione dell’opinione pubblica su temi di interesse generale e permettere di accertare il rispetto dei diritti civili e democratici. La legge sull'informazione e sulla trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT) disciplina l'informazione attiva (le informazioni che le autorità comunicano al pubblico, autonomamente o tramite i media) e l'informazione passiva (il diritto di accesso ai documenti ufficiali). Il Consiglio di Stato informa attivamente sulle proprie attività di interesse pubblico, nel rispetto delle esigenze dei media: la comunicazione dell’Amministrazione è gestita dalla Cancelleria dello Stato e dai Dipartimenti.”
A tale scopo il Consiglio di Stato ha elaborato e fatto entrare in vigore il 1. ottobre 2013 le “DIRETTIVE SULL’INFORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE della Repubblica e Cantone Ticino”, dalla cui introduzione è tratto il paragrafo precedente.
Per garantire che anche la comunicazione tra il Consiglio di Stato e il Parlamento avvenga secondo i principi delle direttive, cosa che non sempre avviene, ci pare importante completare la legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato con il seguente nuovo articolo, il quale riprende i principi delle DIRETTIVE, che riportiamo di seguito.
“Principi
L’esigenza di informare riguarda ogni aspetto dell’attività del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione cantonale: in generale, la comunicazione accompagna e favorisce l’allestimento, la messa in atto e la giustificazione delle decisioni.
Le autorità si impegnano quindi ad applicare verso l’esterno, in ogni momento, una politica di informazione coerente, attiva, puntuale, trasparente e aperta.
Coerente – Il principio di collegialità è definito dalla Costituzione cantonale e dal Regolamento sull’organizzazione del Consiglio di Stato e dell’Amministrazione. In principio i membri del Consiglio di Stato devono essere solidali con i colleghi e con le deliberazioni del Collegio. Un membro del Consiglio di Stato può, informandone il Collegio, esprimere le proprie divergenze di voto e di opinione.
Attiva – Le autorità informano spontaneamente, per rispondere al diritto del cittadino di conoscere i processi decisionali e il funzionamento dell’ente pubblico.
Puntuale – Le autorità informano tempestivamente riguardo alle loro decisioni. Anche risultati parziali, tappe intermedie e varianti vanno rese pubbliche, su temi di pubblico interesse, non appena le circostanze lo permettano.
Trasparente – Le autorità informano in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi. Per principio, tutte le richieste scritte e orali dei media devono essere evase, nei limiti previsti dalle normative superiori.
Aperta – Le autorità non si limitano a esprimere unilateralmente il loro punto di vista ma promuovono il dialogo con la cittadinanza, predisponendo un calendario di incontri pubblici e manifestazioni. Compatibilmente con la politica di informazione del Consiglio di Stato, vengono sfruttate le possibilità offerte dalle nuove tecnologie di comunicazione.”
Per analogia il presente atto chiede pure la modifica dell’art. 36 della legge organica comunale, al fine di garantire il medesimo principio di trasparenza nella comunicazione tra Municipio e legislativo comunale.
Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
Trasparenza
Art. 99 bis (nuovo)
Il Consiglio di Stato nelle risposte alle interpellanze e alle interrogazioni si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Legge organica comunale
Interpellanze
Art. 36, cpv. 5 (nuovo)
Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Interrogazioni
Art. 65 (completazione con la seguente frase)
Il Municipio nelle risposte alle interrogazioni si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Interpellanze
Art. 66, cpv. 5 (nuovo)
Il Municipio nelle risposte alle interpellanze si attiene ad una comunicazione trasparente: esso informa in modo proporzionato, oggettivo e completo, distinguendo chiaramente fra dati e valutazioni, indicando le fonti, senza tralasciare elementi essenziali o tacere aspetti negativi.
Raoul Ghisletta – Fanco Celio – Pelin Kandemir Bordoli – Fabio Käppeli – Germano Mattei – Tamara Merlo – Sergio Morisoli – Paolo Pamini – Sergio Savoia
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