
I pericoli legati all'inquinamento delle acque furono riconosciuti già nella prima legge federale sulla pesca del 1888, grazie all’interesse dei pescatori, i quali chiedevano che venisse introdotto il divieto di gettare nelle acque ittiche scarichi di fabbriche o altre sostanze inquinanti. Per quasi 70 anni, ovvero fino all'emanazione della prima legge federale sulla protezione delle acque del 1957, tale disposizione fu l'unica base legale per la lotta contro l'inquinamento delle acque. Questa prima legge federale per combattere l’inquinamento delle acque, tuttavia, non ebbe grande successo. Mancavano i fondi necessari per la realizzazione degli impianti di depurazione e delle canalizzazioni pubbliche. Poiché gli obiettivi auspicati non erano stati raggiunti, la prima legge sulla protezione delle acque, emanata nel 1957, fu sottoposta a revisione. La seconda legge sulla protezione delle acque, entrata in vigore nel 1972 insieme alla relativa ordinanza, consentiva finalmente alla Confederazione di promuovere in modo adeguato e con mezzi finanziari sufficienti la costruzione di canalizzazioni e di impianti di depurazione. Oltre al principio del sussidiamento federale (obbligatoriamente affiancato da quello cantonale), la legge del ’72 inseriva pure il principio di vari interventi mirati, fissando una tempistica precisa per raggiungere i vari obiettivi. Da quel momento in poi, tutte le acque sarebbero state smaltite tramite canalizzazione: per le acque meteoriche era obbligatorio predisporre un pozzo perdente in attesa della realizzazione delle canalizzazioni; all’arrivo della canalizzazione, le acque meteoriche dovevano essere smaltite attraverso le canalizzazioni. Nel 1984 venne presentata l'iniziativa popolare "Per la salvaguardia delle nostre acque", volta a conservare le acque naturali nel loro stato originario, a garantirne una protezione globale e a limitare o a vietare gli interventi nelle acque stesse. Un importante obiettivo dell'iniziativa era inoltre quello di rendere di nuovo possibile la migrazione dei pesci. Quale controprogetto a tale iniziativa, il Consiglio federale presentò una revisione della legge sulla protezione delle acque, approvata dal popolo il 17 maggio 1992. Poiché nel quadro di tale revisione erano state introdotte delle prescrizioni dettagliate sulla protezione "quantitativa" delle acque, il titolo della legge, prima designata come "legge contro l'inquinamento delle acque", fu modificato in "legge federale sulla protezione delle acque". Furono inoltre introdotte nuove regole a favore del mantenimento di deflussi residuali adeguati e contro i prelievi eccessivi dai corsi d'acqua per la produzione di energia elettrica. In sostanza, con la nuova legge federale del 1992 veniva posto l’accento su tre (nuovi) principi fondamentali: l'introduzione del principio della protezione generale di tutte le acque, criterio più largo e moderno rispetto a quello "semplice" di inquinamento; l'introduzione del principio dello smaltimento differenziato delle acque (acque luride e acque chiare) (le acque meteoriche vanno smaltite separatamente rispetto alle acque luride; introduzione del principio di causalità: Confederazione, VSA e ORED hanno incaricato un gruppo di lavoro per trovare soluzioni per risolvere questo tipo di problema: contributi non in funzione del valore di stima, ma dell’utilizzo effettivo (v. domande 3 e 4 qui sotto); la riduzione dei costi di investimento, a fronte dell'aumento dei costi di manutenzione e di rimpiazzo. Pertanto, con la legge del ’92 venivano fissati principi nuovi e una diversa impostazione degli orientamenti tecnici e finanziari. In questo contesto, alcuni anni fa il Cantone Ticino aveva costituito un gruppo di lavoro con lo scopo di allestire il testo della nuova legge cantonale di applicazione. Sulla base di queste considerazioni, ci permettiamo di porre al lodevole Consiglio di Stato (CdS) le seguenti domande. Viste le misure intraprese in diversi Cantoni, quando è previsto in Tic
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