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Paolo Sanvido - Retrocessioni a favore di istituzioni cantonali
Redazione
13 anni fa

Interrogazione parlamentare - Retrocessioni a favore di istituzioni cantonali Lodevole Consiglio di Stato, Il 30 ottobre 2012 il Tribunale federale svizzero (TF n. 4 127/2012 e 4A_141/242) ha stabilito che, per considerazioni legate al diritto dei mandati, le banche che amministrano beni patrimoniali devono restituire ai clienti le cosiddette commissioni di portafoglio (una sorta di retrocessione o rimborso), nella misura in cui il cliente non vi rinunci (abbia rinunciato) esplicitamente. La sentenza del Tribunale Federale (TF) ha enunciato il principio secondo cui i ristorni concessi dalle banche a intermediari finanziari sulle commissioni addebitate ai comuni clienti spettano di diritto a questi ultimi. In sé l’ultima istanza federale con questa decisione non ha fatto altro che concretizzare l’obbligo di rendiconto e di restituzione che l’art. 400 del Codice svizzero delle obbligazioni pone a carico di ogni mandatario (in casu il fiduciario finanziario) nei rapporti con il proprio mandante (in casu il cliente che ha conferito al fiduciario procura di gestione sulla sua relazione bancaria), ritenuto però che il cliente può validamente rinunciare al suo diritto di restituzione solo in forza di un accordo scritto con il fiduciante e dopo essere stato  compiutamente informato sul calcolo esatto del ristorno. A seguito di questa sentenza, la FINMA, autorità di sorveglianza sulle banche, in una comunicazione del 26 novembre di quest’anno è intervenuta nei confronti delle banche pretendendo da queste ultime di ottemperare immediatamente a quanto deciso dal Tribunale Federale (TF) e chiedendo loro in particolare di prendere subito contatto con i clienti che potrebbero rientrare nella tipologia trattata nella sentenza comunicando ad ognuno, dietro loro richiesta, l’importo esatto di quanto loro spettante sull’importo complessivo versato dai fornitori dei fondi di investimento e degli altri strumenti finanziari. In considerazione di quanto sopra esposto, chiedo: 1. Il Governo riconosce una necessità di agire, ed eventualmente quale, a seguito della sentenza citata? 2. Il Cantone e i suoi Istituti che hanno capitali in gestione (cassa pensioni, IAS ecc..) considerano la possibilità di richiedere alle banche il rimborso delle retrocessioni citate e, se sì, quali introiti supplementari ne deriverebbero? 3. Il Cantone e i suoi istituti che hanno capitali in gestione (cassa pensioni, IAS ecc..) considerano la possibilità di mirare a un adeguamento dei contratti di mandato con le banche e, se sì, in quale direzione? 4. Esistono contratti di amministrazione patrimoniale con amministratori patrimoniali privati che non siano banche? 5. Se si, in questi casi, come viene risolta la questione delle retrocessioni? Ringrazio per l’attenzione, cordiali saluti Paolo Sanvido

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