
Interrogazione parlamentare
La nuova ordinanza federale concernente spazio riservato ai corsi d’acqua mette in difficoltà molti comuni ticinesi, aziende rispettose dell’ambiente ubicate vicine ai corsi d’acqua limitandone lo sviluppo di attività economiche ed edilizie.
La modifica della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc, art. 36a) e della relativa ordinanza (OPAc, v. art. 41 a cpv. 2) in relazione allo spazio riservato alle acque sta creando, per un cantone come il nostro con un particolare assetto territoriale, non poche difficoltà a molte aziende e a molti Comuni. Il mantenimento di attività economiche consolidate rispettose dell’ambiente e lo sviluppo edilizio a favore di nuove attività economiche è in taluni casi notevolmente ostacolato, o messo seriamente in discussione, provocando non solo danni di natura economica ai proprietari dei fondi interessati ma mettendo a rischio posti di lavoro in un momento congiunturale difficile.
L'art. 41 a cpv. 2 OPAc dispone che la larghezza dello spazio riservato alle acque deve misurare almeno:
a) 11 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale inferiore a 2 metri;
b) 2,5 volte la larghezza del fondo dell'alveo più 7 metri per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo ha una larghezza naturale compresa tra 2 e 15 metri.
Una disposizione transitoria dell'OPAc dispone inoltre che
1) i Cantoni determinano entro il 31 dicembre 2018 lo spazio riservato alle acque conformemente all'art. 41a OPAc;
2) finché lo spazio riservato alle acque non è determinato, non sono permesse costruzioni (salvo eccezioni di interesse pubblico), ad ogni lato lungo le acque in una fascia larga:
a) 8 metri in aggiunta alla larghezza del fondo dell'alveo esistente, per i corsi d'acqua il cui fondo dell'alveo non supera i 12 metri di larghezza;
b) 20 metri, per i corsi d'acqua con un fondo dell'alveo di larghezza superiore ai 12 metri;
c) 20 metri, per le acque stagnanti con una superficie superiore a 0.5 ettari.
Fino alla determinazione dell'area riservata ai corsi d'acqua da parte delle autorità competenti (termine scadente il 31.12.2018) questa è determinata secondo la citata disposizione transitoria.
Fatte queste premesse chiedo al lodevole Consiglio di Stato di chinarsi sul tema ed in particolare:
1. Come giudica il Governo la situazione venutasi a creare a seguito della modifica delle citate disposizioni federali, e precisamente dell'art. 41a cpv. 2 OPAc e delle disposizioni transitorie?
2. Condivide il Governo la preoccupazione secondo cui l'attuazione delle citate disposizioni pregiudica sensibilmente attività economiche consolidate che si trovano in zone industriali situate in aree riservate ai corsi d’acqua?
3. Condivide il governo la preoccupazione secondo cui l’attuazione delle citate disposizioni pregiudicano sensibilmente lo sviluppo economico ed edilizio in molte regioni del nostro Cantone, in particolare nelle vallate dove i corsi d'acqua scorrono in prossimità di terreni edificabili?
4. Condivide il Governo l'opinione secondo cui il termine "corsi d'acqua" sia troppo vago e che in taluni casi si giustifichino delle eccezioni?
Paolo Sanvido
Gran Consigliere
Lega dei Ticinesi
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