Cerca e trova immobili
Ospiti
Paolo Sanvido: disciplinare le imprese di onoranze funebri
Redazione
15 anni fa

L'attuale legge sanitaria prevede all'art. 40 cpv. 4 che il Consiglio di Stato vigila sull'attività delle imprese di onoranze funebri. In applicazione di questa norma non è stato emanato nessun regolamento e la questione è regolata ancora dal Regolamento sull'esercizio delle aziende di pompe funebri del 9 giugno 1961 che mantiene la sua validità sulla base dell'art. 103 della Legge sanitaria. Il predetto regolamento è anacronistico e chiaramente sorpassato, come risulta dalla semplice lettura dell’art. 3, che elenca le attrezzature idonee che non sono più confacenti alle esigenze e all’evoluzione che vi è stata in questo campo.

Pertanto, sussiste la necessità di varare nuove norme in questo campo anche per tener conto dell’evoluzione che vi è stata e anche delle mutate esigenze tecniche e operative. L'esercizio di un'impresa di onoranze funebri è una professione liberale ai sensi dell’articolo 95 Cost. che beneficia della libertà economica (RDAT II-1997 n. 33 consid. 2b e riferimenti; DTF 104 Ia 473, consid. 2). Le autorità cantonali possono restringere questa libertà, adottando delle misure di polizia giustificate da un interesse pubblico pertinente (o meglio prevalente). La restrizione deve però fondarsi su una base legale, essere giustificata da un interesse pubblico preponderante e rispettare il principio della proporzionalità del provvedimento amministrativo (DTF 113 Ia 40). Sono per contro proibite le misure che hanno come scopo di ostacolare la libera concorrenza, d’avvantaggiare alcune imprese o forme d’imprese, e che tendono a dirigere la vita economica secondo un piano predeterminato (DTF 111 Ia 186; 110 Ia 102).Nel campo delle professioni liberali, i cantoni non sono liberi di legiferare come lo desiderano. "Ils ne peuvent exiger des connaissances et des capacités des candidats que dans la mesure où la protection du public le requiert nécessairement. Ils ne peuvent donc pas utiliser l’article 33 aCst. [n.d.r. ora 95 Cost.] pour limiter l’accès aux professions libérales, ni pour élever le niveau de telle ou telle profession, si désirable puisse être ce dernier" (DTF 93 I 519/520, consid. 1b; DTF 112 Ia 30, consid. 3).

Dal punto di vista economico, le restrizioni alla libertà economica d’un individuo o di un’impresa sono concepibili solo nell’ipotesi che un mercato non sia più in grado di funzionare altrimenti. In applicazione del principio di proporzionalità, prima di regolamentare, conviene quindi determinare l’esistenza di un bisogno e definire gli obiettivi da raggiungere. L'esigenza di disciplinare le imprese di onoranze funebri è dettata prevalentemente da esigenze di igiene e dalla necessità, come detto, di disporre di un'attrezzatura idonea (misura di polizia sanitaria). In tal misura una disciplina specifica è senz'altro giustificata e conforme ai principi esposti sopra.

La via migliore è probabilmente quella, già seguita da altri Cantoni, di inserire norme specifiche nella legge sanitaria e poi adottare un regolamento che regoli i dettagli. Nella legge, vista l'esigenza in questo campo di una base legale formale, devono figurare le condizioni per praticare e le esigenze minime. Interessante a questo proposito sono gli articoli introdotti di recente nella legge sanitaria del Canton Vaud, sulla base dei quali, il 13 gennaio 2011, il Dipartimento della sanità ha messo in consultazione un regolamento molto innovativo e che risolve diverse questioni aperte e non chiare a livello svizzero (prelievi sui cadaveri, interventi di tanatoprassi, ecc.).

Chiedo quindi che, in applicazione dell’art. 98 della legge sul Gran Consiglio, si dia seguito alla presente iniziativa generica, elaborando un progetto di legge.

Paolo Sanvido(Lega) Armando Boneff (PPD), Gianrico Corti (PS), Fabio Schnellmann (PLRT)

© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata