
Il Consiglio di Stato approva la violazione della legge da parte della Lega dei Ticinesi in materia di trasparenza nel finanziamento dei partiti?Il 21 marzo 2012 il Consiglio di Stato, nella sua risposta all’interrogazione (n. 243.11) «Chi insulta paga» del 6 settembre 2011, sosteneva che «non sia competenza del Consiglio di Stato giudicare eventuali lesioni della personalità [nei media], tant’è vero che tale violazione deve semmai essere fatta valere in sede civile ed è perseguibile penalmente unicamente dietro querela di parte». In quella risposta il Consiglio di Stato difende la «libertà dei media» e se ne lava le mani di possibili interventi nei casi di lesione della personalità per il tramite media, e questo «in virtù dei principi della separazione dei poteri e dell’indipendenza delle autorità di perseguimento penale». Tuttavia, abbiamo preso nota che di recente, in data 2 maggio 2012, il Consiglio di Stato ha ritenuto necessario contraddire se stesso siccome «stigmatizza il grave affronto cui è stato vittima il professor Giovanni Orelli», auspicando nello stesso tempo che «iniziative analoghe, di discredito nei confronti di persone e della loro meritoria attività, non abbia[nn]o a ripetersi». Non possiamo che salutare questo improvviso cambiamento di rotta del Consiglio di Stato nel giro di poche settimane, che ci trova d’accordo, e auspicare che anche in futuro il governo possa infrangere le sue competenze annunciate nella risposta del 21 marzo 2012 e esprimere giudizi politici su affronti analoghi. L’occasione ci è grata per rammentare il Consiglio di Stato che finora non ha fatto nulla per sanzionare possibili violazioni delle leggi vigenti da parte di un movimento politico – ossia la Lega dei Ticinesi – proprio per il tramite di questo medesimo giornale, che è il suo principale organo di comunicazione. Ci riferiamo all’articolo 114 della Legge sull’esercizio dei diritti politici (LEDP) secondo cui «i partiti e i movimenti politici comunicano annualmente alla Cancelleria dello Stato l’ammontare dei finanziamenti che eccedono la somma di fr. 10’000.-- annua e l’identità dei donatori» (art. 114, cpv. 1, LEDP), delegando proprio al Consiglio di Stato (art. 114, cpv. 3, LEDP) la facoltà di decidere di sanzionare i partiti o i movimenti politici che non rispettano tale legge. Nella fattispecie, sono quasi quattro (!) anni che il Consiglio di Stato non risponde all’interrogazione n. 145.08 del 26 giugno 2008 dal titolo «Finanziamento dei partiti da parte dei terzi. Quale trasparenza?», in cui si segnalavano, citando cifre accertate, diversi finanziamenti dell’organo di stampa della Lega dei Ticinesi da parte di alcune società anonime con somme ben superiori ai limiti previsti dalla legge. Visto il tempo trascorso dall’inoltro dell’interrogazione n. 145.08, e considerando i ripetuti solleciti avvenuti via e-mail (disponibili su richiesta), nonché via altri parlamentari (cf. interrogazione n. 56.11 del 9 marzo 2011 dal titolo «Trasparenza: chiarezza nel finanziamento dei partiti e dei giornali di partito»), non possiamo che pensare che con il suo rifiuto di entrare nel merito di una possibile violazione della legge, il Consiglio di Stato, stando alla massima «chi tace acconsente», di fatto approvi il mancato rispetto della legge da parte della Lega dei Ticinesi. Abbondazialmente, ricordiamo che, non rispondendo alle due interrogazioni summenzionate nei termini previsti (60 giorni), il Consiglio di Stato non ha rispettato la Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato (art. 142, cpv. 3). Visto quanto procede, poniamo le seguenti domande al Consiglio di Stato: per quale motivo il Consiglio di Stato si rifiuta di rispondere alle interrogazioni del 26 giugno 2009 (n. 145.08) e del 9 marzo 2011 (n. 56.11) circa il rispetto delle disposizioni legali (art. 114 LEDP) in materia di finanziamento dei partiti? Per quale motivo il Consiglio di Stato non interviene per far rispettare l
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