
Iniziativa legislativa elaborata Per favorire l’economia locale e gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente I sottoscritti deputati postulano la modifica dell’art. 31 cv. 2 della legge tributaria del 21 giungo 1994 (LT) affinché, in presenza di costi d’investimento destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente per un importo superiore a Fr. 30'000 essi possano ripartirsi su più anni fiscali, se cosi richiesto dal contribuente. In questo modo il rinnovamento energetico degli immobili diventa fiscalmente più interessante. Motivazione Secondo la legge tributaria, i costi d’investimento destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sono deducibili dal totale dei redditi del contribuente, congiuntamente alle altre deduzioni relative al reddito della sostanza immobiliare. Questa norma persegue numerosi scopi: favorisce il tessuto economico cantonale promuovendo le imprese attive nel settore delle costruzioni e dell’impiantistica, è considerata un ulteriore incentivo dell’Ente pubblico per promuovere un miglior utilizzo delle risorse energetiche, rappresenta uno stimolo per il privato a dichiarare correttamente i costi di manutenzione sostenuti per rimodernare la sostanza immobiliare detenuta, quindi disincentivando il lavoro nero e i reati fiscali di terzi. In considerazione del livello raggiunto dei costi di ristrutturazione di un immobile, gli obbiettivi della norma, sono spesso vanificati, allorquando i costi di ristrutturazione sono più elevati dei redditi conseguiti dal contribuente nel medesimo periodo fiscale, e quindi, di fatto, contrariamente alla volontà del legislatore, essi divengono parzialmente non deducibili. Per contro, la ripartizione su diversi anni dei lavori di ristrutturazione di un edificio è dispendiosa e anche dal punto di vista organizzativo non è ottimale. Infatti, per diversi motivi relativi alla natura stessa di questi lavori, essi devono essere portati a termine senza interruzione; ad esempio, in caso di miglioramento del coefficiente energetico di un’immobile tramite insolazione, occorre pure modificare l’impianto di riscaldamento. Di conseguenza, conviene eseguire tutti i relativi lavori previsti contemporaneamente, ossia nello stesso anno fiscale, al prezzo di vedersi sostanzialmente ridotte le possibilità di deduzione e l’efficacia della norma stessa. Lo scopo del cambiamento prospettato, consiste nel permettere al contribuente di diluire su più anni i soli costi d’investimento destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente nel caso in cui essi raggiungano almeno l’importo di Fr. 30'000 per periodo fiscale. Questo cambiamento si concretizza modificando l’art. 31, cpv. 2, LT, come segue Art. 31, cpv. 2 LT, nuovo testo completato: Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi. Gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente sono assimilati alle spese di manutenzione nella misura stabilita per l’imposta federale diretta. Su richiesta del contribuente, gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente, per un importo superiore a CHF 30'000, possono essere dedotti dai redditi del periodo fiscale di fatturazione/pagamento e da quelli dei due periodi fiscali successivi. Michela Delcò Petralli Francesco Maggi Sergio Savoia
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