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Michela Delcò Petralli - La Romantica si può salvare
Redazione
13 anni fa

In data 28 maggio 2013 avete risposto all’Interrogazione del 7 maggio 2013 presentata dal gruppo dei Verdi con la quale si sollecitava l’avvio alla procedura per l’iscrizione di Villa Galli (la Romantica) nell’inventario dei beni culturali immobili protetti a livello cantonale. Purtroppo la risposta del Consiglio di Stato era e rimane sempre la stessa: la villa non merita un intervento d’imperio dello Stato e i costi che deriverebbero dalla sua messa sotto tutela sarebbero insostenibili, specie nelle attuali condizioni finanziarie del Cantone. Dalla trasmissione televisiva Falò del 30 maggio 2013, sono però emersi fatti che non ci erano noti e che hanno modificato le condizioni fattuali sottese alla predetta interrogazione. Dalla trasmissione abbiamo appreso che già nel 2008 il Consiglio di Stato e il Dipartimento del Territorio erano in possesso di un corposo documento, sottoscritto da pianificatori e architetti e pianificatori di fama internazionale, che testimoniava il valore storico e culturale di Villa Galli. Un documento che aveva motivato il voto unanime della Commissione delle bellezze naturali per salvare Villa Galli. Una decisone che però rimase inascoltata. Uno sgarbo che motivò le dimissioni dell’allora Presidente della Commissione. Dalla trasmissione è pure emerso che nell’ottobre 2008 il CdS e per esso il Dipartimento del Territorio erano in possesso di una perizia giuridica, redatta da un esimio collega nonché giudice federale, che concludeva inequivocabilmente alla possibilità di applicare l’art. 17 della Legge sulla protezione dei beni culturali (LPBC) senza che da ciò potesse derivare una pretesa di risarcimento da parte dei promotori immobiliari. Il Giudice federale avv. Sergio Bianchi cosi scriveva: “Ad ogni buon conto il mantenimento dello stabile, se non accompagnato da ulteriori gravosi oneri, non necessariamente porterebbe al pagamento di un’indennità di espropriazione materiale “ (pag. 17) e ancora “ Il mero obbligo di mantenere lo stabile attuale …..e con la possibilità di esaurire le possibilità edificatorie su altra parte del fondo non consentono a prima vista di sostanziare una qualsivoglia possibilità di risarcimento “ (pag. 18) e per concludere scrive “Qualora fosse necessario potranno essere ordinate misure provvisionali ai sensi dell’art. 17 LPBC. …un mero divieto di demolizione di Villa Galli non dovrebbe di principio comportare un’espropriazione materiale (pag. 23) Queste rivelazioni tardive meritano un rinnovato impegno per salvaguardare un importante e raro oggetto della storia architettonica del nostro territorio qual ü Villa Galli. Le rivelazioni di Falò contraddicono in modo crasso e palese le argomentazioni addotte dal Dipartimento del Territorio e dal CdS per giustificare la mancata applicazione dell’art. 17 LPBC. Come scritto dal Giudice Bianchi un intervento d’imperio da parte del Cantone per proteggere la Villa non rappresentava una grave ingerenza nelle competenze comunali e non comportava alcun risarcimento. Non solo la norma edilizia relativa al comparto dedotto in edificazione poteva essere interpretate a favore del mantenimento di Villa Galli, ma l’applicazione dell’art. 17 LPBC non avrebbe causato alcun inconveniente finanziario al Cantone. Le autorità comunali non sono per nulla contrarie alla messa sotto protezione di Villa Galli, e questo è emerso chiaramente durante la seduta del Consiglio comunale del 29 aprile scorso, ma Melide ritiene, ed è stato più volte ribadito, che se il Cantone considera Villa Galli degna di protezione deve provvedere da sé alle incombenze che gli competono per legge. Per di più le autorità di Melide, che ignoravano le conclusioni della perizia del Giudice Sergio Bianchi, paventavano l’insorgere di costi esorbitanti per indennità conseguenti ad una espropriazione materiale. Orbene, assodati i valori storici, urbanistici, architettonici della Villa e quelli naturalistic

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