
All’ordine del giorno della prossima seduta di Gran Consiglio spicca per importanza l’adeguamento della legislazione cantonale all’introduzione del codice di diritto processuale svizzero che prevede l’unificazione delle norme che regolano il processo civile. A partire dal 1 gennaio 2011 il nuovo codice di procedura civile svizzero (CPC-CH) sostituirà i ventisei codici cantonali di procedura civile e quindi anche il nostro. Tra le innovazioni introdotte dal nuovo codice mi piace moltissimo l’istituzione di un tentativo di conciliazione preventivo obbligatorio e la possibilità per le parti di far capo ad una procedura di mediazione. In pratica, salvo alcune eccezioni, le parti prima di litigare sul merito della causa dovranno sedersi al tavolino e tentare di trovare un accordo con l’aiuto di un “conciliatore”. Con questa novità il legislatore sembra porre particolare attenzione alla responsabilizzazione delle parti in causa obbligandole a collaborare con la giustizia, anzi direi a diventarne parte integrante per costruire insieme un accordo che alla fine diventa decisione giudiziaria. Questo obbliga le parti a ragionare anche sulle motivazioni – a volte veramente puerili – sottese all’instare in causa. La procedura di conciliazione è anche un buon esercizio per riaffermare i principi democratici che governano la giustizia, sia per chi l’amministra sia per chi la chiede. Vedo però un pericolo di fallimento per questo nuovo e affascinante istituto della conciliazione: la competenza dei conciliatori e l’organizzazione dell’apparato giudiziario. Problemi questi che rischiano di vanificare lo scopo ultimo della novità legislativa: alleggerire e sveltire il lavoro delle autorità del merito e del ricorso. Il messaggio del Consiglio di Stato - condiviso anche dalla Commissione della legislazione - attribuisce anche ai giudici di pace la competenza di tentare la conciliazione per tutte le cause che non eccedono il valore di CHF 5'000.-. C’è da chiedersi se i giudici di pace hanno le capacità e la competenza di esperire e riuscire i tentativi di conciliazione soprattutto se, come sarà il caso, confrontati ai patrocinatori delle parti che di certo non si seducono con l’appello alla ragionevolezza né si guidano con i sentimenti. Finirà che per queste cause si andrà di sicuro alla “guerra” del merito per poter poi impugnare il giudizio. In questo modo si sovraccarica l’autorità di ricorso, che già oggi annaspa per uscire dal guado. E’ quindi auspicabile che la competenza conciliativa dei giudici di pace si limiti, come fin’ora, ad un valore di causa di poco conto (CHF 2000.-), cosi com’è auspicabile che il potere decisionale di questi giudici non venga aumentato – come auspica la Commissione della legislazione – ma rimanga invariato entro il medesimo limite. Di tutt’altra natura è invece il discorso per le preture di valle, sulla cui esistenza ed organizzazione il messaggio del Consiglio di Stato non pone mano. Messaggio e rapporto commissionale negano ai pretori di valle l’aiuto di un pretore aggiunto, come invece concesso alle preture di città. Le assenze dei pretori di valle non saranno quindi coperte. Ora si sa che per il 40/60 % del loro tempo i pretori di valle sono impegnati presso la Pretura penale. Durante le loro assenze a presidiare le preture di valle rimarranno i soli segretari assessori, uno per ciascuna pretura, ma con una gamba zoppa: non potranno istruire il processo né decidere per proprio conto (art. 124 CPC-CH). C’è da chiedersi se il risparmio sui costi – salari e consenso politico – valga ancora l’ingombro della Giustizia e il mantenimento delle preture di valle. L’adeguamento delle norme cantonali al nuovo codice di procedura civile unificato avrebbe giustificato una rinfrescata di tutto l’apparato giudiziario cantonale e anche del modo di elezione dei nostri giudici. Peccato, l’occasione non è stata colta. Resta il principio o la v
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