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Matteo Quadranti - Pullman Lugano-Malpensa: servono più controlli?
Redazione
14 anni fa

Il trasporto di persone sulla linea Lugano- Malpensa è stato, già anni orsono, oggetto di varie diatribe. Dopo un periodo di calma dovuto alla scomparsa di concorrenza dovuta anche a vertenze giudiziarie, oltre alla ditta ticinese che da più tempo è al beneficio dell’autorizzazione federale a svolgere tale trasporto (Giosy Tours SA), dall’inizio del 2012 sono riapparse, pare dalle ceneri dei precedenti concorrenti, due nuove entità che hanno ottenuto l’autorizzazione federale rilasciate, quest’ultime, sulla scorta di autorizzazioni concesse a queste due ditte italiane (la ADDA TOURS di Carnati Mauro & C. Sas., Caronno in provincia di Lecco, la quale si appoggia per il noleggio e la vendita di biglietti alla LUGANO SERVIZI Ltd, Londra, Succursale di Lugano, avente un capitale sociale di 2 sterline, e la Società Privata Trasporti Srl, Viale Aldo Moro 23, 22100 Como, la quale opera sulla tratta di linea in oggetto mediante la JetBus con sede tuttavia a Campione d’Italia ) da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di Roma. Nessun controllo ulteriore risulta essere stato fatto da parte dell’Ufficio federale dei trasporti sulle due ditte e sulle persone che vi fanno capo, né al momento del rilascio delle autorizzazioni né in seguito durante l’operatività. Tanto meno risulta essere stata fatta una verifica a sapere se tali ulteriori due concessioni rispondessero alle necessità del mercato (legge della domanda e dell’offerta). Infatti, per la tratta di linea puramente italiana Milano-Malpensa vi sarebbero 2 sole autorizzazioni benché il potenziale di utenti sia nettamente maggiore a quello assai più limitato del Ticino laddove invece sono state ora concesse ben tre autorizzazioni.

La materia risulterebbe disciplinata dall’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità Europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (RS 0.740.72). L’ art. 4. cpv. 4 lett. d) dell’allegato 7 di tale accordo permette l’assegnazione dell’autorizzazione (altre autorizzazioni) a meno che venga dimostrato che il servizio che ne costituisce oggetto comprometterebbe direttamente l’esistenza dei servizi regolari già autorizzati in precedenza.

Ciò premesso si chiede al Consiglio di Stato: L’Ufficio federale dei trasporti, se doveva farlo in base alle normative vigenti in materia, aveva interpellato la Sezione della Mobilità di Bellinzona prima di rilasciare le due autorizzazioni alle ditte italiane?  In caso affermativo, la Sezione della Mobilità ha fatto, sta facendo o intende far eseguire tramite le autorità preposte (Polizie, Guardie di Confine,…) le verifiche del caso e se sì quali e con quali esiti?  In particolare è stata verificata la relazione tra domanda e offerta del servizio per sapere se la presenza di tre aziende avrebbe creato problemi e rischi di concorrenza quantomeno eccessiva? Trattandosi di ditte straniere e nel contesto di accordi bilaterali, queste aziende straniere non sono tenute a dichiarazioni fiscali in Svizzera ma occupano, in questo specifico settore, una fetta importante del mercato sottraendolo proventi ad una preesistente azienda ticinese soggetta alla nostra fiscalità. Come lo recepisce il Governo? Non ritiene vi debbano essere delle misure accompagnatorie per riportare la concorrenza entro limiti accettabili ponendo i concorrenti in una situazione di parità di condizioni sia di partenza sia di operatività? La succursale di Lugano della “londinese” Lugano Servizi Ltd a quali imposte dirette e indirette (IVA, imposte alla fonte,…) è tenuta?  Se gli risultano violazioni delle regole che disciplinano il servizio in termine di concorrenza sleale quali corse ripetutamente non effettuate, sosta prolungata allo stallo di Lugano, adescamento di clientela a Lugano? Sono stati effettuati controlli circa: permessi di lavoro de

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