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Matteo Quadranti - L'obbligo del Salmo Svizzero è costituzionale?
Redazione
13 anni fa

Interrogazione parlamentare - Verifica costituzionale dell’obbligatorietà dell’insegnamento del Salmo Svizzero e possibili eccezioni. In data 7 maggio 2008 è stata presentata dal Gruppo UDC la mozione volta all’introduzione dell'obbligatorietà d’insegnamento dell'inno nazionale svizzero (Salmo svizzero) nelle scuole e meglio tramite modifica dei regolamenti che disciplinano la nostra scuola. Il Gran Consiglio in data 6 maggio 2013 ha accolto, con 49 sì, 22 no e 5 astensioni, le conclusioni del rapporto di minoranza n. 6699 R2 della Commissione speciale scolastica favorevoli alla mozione in oggetto. Il Consiglio di Stato e il rapporto di maggioranza ritenevano di contro che tale obbligo fosse inopportuno fermo restando che il Salmo figurava già nella lista dei possibili canti insegnati nelle scuole, segnatamente quelle elementari. Per il resto rinviamo ai singoli rapporti e al Messaggio i quali comunque nulla dicono circa l’eventuale aspetto connesso alla costituzionalità di tale obbligo d’insegnamento. La mozione faceva riferimento all'art. 23a della legge sulla scuola del Canton Ticino che tratta genericamente dell’insegnamento dell’istruzione civica e educazione alla cittadinanza. Tale norma si riferisce comunque solo agli ordini di scuola a partire dalle scuole medie mentre un analogo disposto non figura ad esempio nella legge sulla scuola elementare. Si tratterà quindi di procedere con delle modifiche di legge affinché vi siano semmai basi legali chiare e sufficienti. A meno che il Consiglio di Stato ritenga che una modifica dei soli regolamenti scolastici sia supportata da una tale base a livello di Legge. Ad ogni buon conto, l’art.23a della Legge sulla scuola, al suo capoverso 3 prevede che “Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito” L’art. 23 della legge sulla scuola, relativo all’insegnamento religioso prevede al suo cpv. 2 che ”La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età”. Tale norma tiene conto di diversi disposti di rango costituzionale quali ad es. l’art. 15 della Costituzione federale relativo alla Libertà di credo e di coscienza, il quale recita: 1 La libertà di credo e di coscienza è garantita. 2 Ognuno ha il diritto di scegliere liberamente la propria religione e le proprie convinzioni filosofiche e di professarle individualmente o in comunità. 3 Ognuno ha il diritto di aderire a una comunità religiosa, di farne parte e di seguire un insegnamento religioso. 4 Nessuno può essere costretto ad aderire a una comunità religiosa o a farne parte, nonché a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso. Questa norma di rango superiore riprende anche gli artt. 9 CEDU e 18 del Patto ONU II. A ciò si aggiunga l’art. 8 cpv. 2 lett b) della Costituzione cantonale che prevede pure la garanzia della libertà di coscienza e di religione. Di transenna, ci si permette rilavare come il “Preambolo” della Costituzione cantonale ticinese sia comunque ancor più laico di quello della Costituzione federale astenendosi dal richiamo a “Dio onnipotente”. Orbene l’Inno, o Salmo; svizzero, composto da un monaco cistercense contiene richiami quali: “Re del ciel” e “Dio lo vuol”. Esso può essere considerato come una “preghiera collettiva” che in alcuni passaggi è un vero e proprio “dialogo” con la divinità al quale l’orante o “cantore” si rivolge direttamente usando il “Tu” (“l’alma mia t’adora Re del ciel”, “t’atteggia”, “Te ritrovo a sera o Signor”, “l’alma mia in te riposa”, “il tuo cielo”, “pel tuo raggio anelo Dio d’amore”, “mi rendi i tuoi favori”, “m’è ostel tuo grembo o Signor”, “in te fido Onnipossente”). Ciò al fine di testimoniare la propria fede nella benevolenza del “Signore”. Si ritiene pertanto utile interrogare il Gove

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