
Interrogazione parlamentareLodevole Consiglio di Stato, riallacciandomi all’interrogazione no. 67.13 del deputato della Lega Daniele Caverzasio del 28 marzo scorso, dal titolo “Sollecito come ha ottenuto il permesso B?”, mi permetto sottoporre la presente interrogazione. Che il sig. Raffaele Sollecito sia tuttora sotto processo in Italia per rispondere dell’accusa di omicidio della studentessa inglese Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007, è un dato di fatto di cui ne ha dato ampio risalto la stampa italiana e ticinese. Lo stesso processo già nelle prime sedi giudiziarie aveva goduto di un ampio riscontro mediatico. Che il sig. Sollecito si sia trasferito in Ticino tra gennaio e marzo 2013 ottenendo assai rapidamente un permesso B è pure un dato di fatto ammesso anche dal capo della Sezione della popolazione, sig. Attilio Cometta, Sezione che soggiace alla vigilanza della direzione del Dipartimento delle Istituzioni, ovvero del Consigliere di Stato Norman Gobbi. A quanto pare dunque il sig. Sollecito ha preso dimora ad Aldesago e pare abbia anche aperto una società iscritta a Registro di commercio. L’autorità cantonale ha affermato che “Il fatto che la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza assolutoria di seconda istanza a favore del Sollecito, non ha ripercussioni sulla possibilità di rimanere in territorio elvetico. Contro questa persona una condanna penale cresciuta in giudicato, sebbene il reato possa essere grave, non sussiste e già solo per questo fatto un provvedimento di revoca del permesso non è sostenibile". Il collega deputato Caverzasio ha già di fatto posto alcune domande al proprio ministro, per il tramite del Consiglio di Stato, volte ad appurare se nella procedura di ottenimento del citato permesso B il Sig. Sollecito abbia commesso delle irregolarità, segnatamente nell’autocertificazione relativa ai procedimenti penali a suo carico, rispettivamente se la Sezione della popolazione non sia stata carente dal profilo delle verifiche. Quindi attendiamo una sollecita risposta a quell’interrogazione. Tuttavia quell’interrogazione si sofferma sul caso specifico. Forse il problema tuttavia non è tanto o solo il sig. Raffaele Sollecito quanto il funzionamento della Sezione cantonale preposta all’esame delle domande di permessi di dimora, risp. domicilio. Vi è infatti da chiedersi se vi sono altri casi simili e se le autorità cantonali competenti dispongano dei mezzi e delle risorse necessarie a garantire il buon svolgimento dei loro compiti. Appare ad esempio strano che delle persone indagate all’estero o in Svizzera riscontrino, oggi, notevoli problemi ad aprire o a vedersi mantenute aperte delle relazioni bancarie mentre di contro si potrebbero installare tranquillamente nel nostro Paese. Le banche sono state astrette per legge a severi controlli dei loro clienti e spesso avviene che sulla base di semplici articoli di giornali svizzeri od esteri che accennano anche solo al coinvolgimento di loro clienti magari in una fase iniziale d’inchiesta, queste rifiutino il cliente, lo segnalino alle autorità antiriciclaggio oppure chiudano la relazione bancaria. È mai possibile che una banca debba disporre dei mezzi e delle strutture per svolgere tali costanti accertamenti e lo Stato no? Tanto più che spesso e volentieri basta lanciare una ricerca in Internet per disporre di informazioni utili quantomeno a mostrare una certa cautela prima di rilasciare permessi. Forse è più semplice revocare il permesso ad uno straniero che, dopo aver lavorato nel nostro Cantone ed aver esaurito le indennità di disoccupazione cade suo malgrado in assistenza piuttosto che non rilasciarlo a chi magari ha i mezzi finanziari ma non di meno qualche pendenza penale altrove? Fatta questa doverosa premessa, chiedo al lodevole Consiglio di Stato: 1) Se ritiene che le ri
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