
In margine alla proposta di risoluzione 12 gennaio 2012 del Gruppo Parlamentare PLR (art.102 LGC)
Il 12 gennaio 2012 il Gruppo parlamentare PLR - ribadendo la tradizione di accoglienza del nostro Paese verso chi fugge da situazioni di pericolo, ma stigmatizzando i casi di abuso e di mancato rispetto delle leggi- ha presentato un proposta di risoluzione ex art 102 LGC (iniziativa cantonale) mediante la quale si vogliono sottoporre all’Assemblea federale 4 punti in merito alla nota problematica del Centro per richiedenti d’asilo di Chiasso.Il Gran Consiglio in data 23 gennaio 2012 ha deciso di demandare l’esame della proposta ad una Commissione (Gestione) prima di essere ridiscussa in Gran Consiglio e quindi inoltrata a Berna.
Dal momento che una missiva partirà verso le autorità federali, forse sarebbe opportuno cogliere l’occasione per chiedere anche che il Consiglio federale abbia a significare al nuovo Governo italiano il proprio disappunto circa il mancato rispetto da parte della vicina penisola dei propri obblighi internazionali in materia d’asilo e di accordi Schengen. Probabilmente il Governo federale, e non solo l’Ufficio federale della Migrazione, dovrebbe intervistare più approfonditamente chi opera sul campo a Chiasso (a partire dalle guardie di confine) o ottenere un rapporto aggiornato, per comprendere la reale situazione e le motivazioni addotte da certi postulanti l’asilo.
Alcune informazioni, “random”, a titolo d’esempio: due richiedenti su tre che si presentano al confine a Chiasso, sono già registrati in un altro Paese Schengen come primo Paese; nella maggior parte di questi casi, il Paese in questione è l’Italia;quest’ultima in buona parte dei casi non si prende cura di queste persone secondo i parametri internazionali e, in caso di rifiuto della domanda d’asilo, essa non provvede al rimpatrio bensì si limita ad emettere una decisone di espulsione che ordina all’interessato di lasciare l’Italia entro 5 giorni. Tale decisione ha ben poco di coercitivo e men che meno è resa efficace dallo Stato italiano. Infatti, tempo 48 ore dal ricevimento di un tale ordine, il richiedente respinto dall’Italia si presenta al confine elvetico, e in buona parte a Chiasso, asserendo che “in Italia non c`è da magiare e dormire (se non in strada)”; giunti a Chiasso, quest’ultimi non vengono riaccettati dall’Italia che si rifiuta di riprenderli e/o farsene carico come le convenzioni le imporrebbero in quanto primo Paese di registrazione; di recente (gennaio 2012), un senegalese che da ben 22 anni viveva in centro Italia ha richiesto l’asilo politico a Chiasso perché il Governo italiano non gli rinnova il permesso di soggiorno senza un impiego fisso. Di questi casi ve ne sono più d’uno evidentemente.Appare quindi che le richieste d’asilo vengono formulate non più tanto perché fondate dalle situazione nei Paesi d’origine di questi richiedenti, ma da quelle del primo Paese di accoglienza, l’Italia, il quale disattende ai propri obblighi internazionali e vincolanti. La Legge federale sull’asilo non può diventare uno strumento di assistenza volto a sopperire al mancato rispetto degli obblighi di assistenza della vicina Repubblica.Oltre a ciò pare vi sia una porzione importante di questi migranti che è addirittura colpita da misure di allontanamento per reati commessi in Svizzera, i quali ripresentandosi al confine elvetico presentano una richiesta d’asilo che rende inattuabile, almeno durante la procedura d’asilo, la misura di respingimento. Evidentemente lo spirito di accoglienza del Ticino non può essere tradito da chi invoca l’asilo politico per disattendere o sottrarsi a sanzioni di natura penale.Quotidianamente vengono fermati dalle Guardie di confine, provenienti dall’Italia, asilanti registrati in Svizzera con un permesso per non residenti rilasciato oltre Gottardo e che impedirebbe loro di espatriare (art. 30 Oasi) senza che l’Ufficio federale della Migrazione prenda provvedimenti. A quanto pare, spesso questi rich
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