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Massimiliano Robbiani - 65 decibel: No a Bellinzona e Si a Mendrisio?
Redazione
14 anni fa

Recentemente il Consiglio di Stato ha accolto i ricorsi contro la decisione del Comune di Bellinzona di modificare l’Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili, inserendo una norma che limita a 65 decibel il volume massimo della musica diffusa all’interno degli esercizi pubblici. Pure nel nostro Comune nell’Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti e inutili del 17 ottobre 2011 cita pure una norma simile sul limite massimo consentito ( 65 decibel) per quanto riguarda i rumori nei locali pubblici. Precisamente il Punto 2 dell’articolo 8 (Esercizi alberghieri e ristorazione) ordina: Negli spazi adibiti all’esercizio alberghiero e sulla ristorazione non è possibile lo svolgimento di manifestazioni o di intrattenimenti musicali di alcun genere. Per eventi di carattere straordinario e sporadico va richiesta di volta in volta l’autorizzazione al Municipio per il tramite della Polizia comunale. L’eventuale musica riprodotta dovrà essere di sottofondo, confinata all’interno dell’edificio e limitata ad un livello massimo di Leq = 65dB(A). Dopo questa brave premessa chiedo al Lodevole Municipio quanto segue: come mai nell’Ordinanza Municipale del 17 ottobre 2011 è ancora presente l’articolo 8 punto 2 che limita i rumori nei locali pubblici a 65 decibel? La decisione del Consiglio di Stato di non autorizzare la città di Bellinzona a limitare a 65 decibel i rumori nei locali pubblici non dovrebbe valere per tutti i Comuni del cantone? Il Comune di Mendrisio ha forse inoltrato ricorso sulla decisione del Consiglio di Stato? Massimiliano Robbiani, Lega

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