
Spiace, ma purtroppo non sorprende, che il Mattino della domenica del 15.12.2013, a firma LDT (?) e con lo stile truculento che gli è proprio, riporti in modo polemico e distorto il parere richiesto al Servizio giuridico della Città sull’interpretazione corretta degli articoli 64 e 32 della Legge Organica Comunale (LOC). Questi articoli riguardano i “casi di collisione”, cioè le situazioni in cui un consigliere comunale non può prendere parte né alla discussione, né al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello dei suoi parenti.
Il tema si era posto in occasione di un incontro fra la Commissione della gestione e il Municipio di Lugano dedicato al complemento contrattuale che il Municipio stava negoziando con la COMSA, l’impresa che conduce il cantiere del Nuovo Centro Culturale LAC. Della Commissione della gestione fa parte l’onorevole Attilio Bignasca, amministratore unico di una società (Bilsa SA) in conflitto con la COMSA poiché questa ha rescisso un contratto di subappalto a favore della Bilsa stessa e di un’altra impresa consorziata. Il presidente della Gestione, per evitare un’ interpretazione non corretta della legge, ha interpellato il Servizio giuridico per sapere se la posizione dell’on. Bignasca ricadeva o meno nei “casi di collisione” ai sensi della LOC.
Richiesto in un primo momento in modo informale, cosa per cui il presidente della Gestione ha presentato le sue scuse a Bignasca (scuse “apprezzate” e “accettate”), il parere giuridico è stato successivamente sollecitato con il consenso dello stesso Bignasca e tramite il Municipio. La conclusione della perizia giuridica è la seguente:
“Ritenuta la mera natura informativa dell’incontro in oggetto, si ritiene che i disposti normativi di cui si è riferito sopra non siano applicabili e che, di conseguenza, l’on. Attilio Bignasca, così come ogni altro membro della Commissione della gestione, aveva il diritto di partecipare alla riunione e di ascoltare le informazioni in questione. La conclusione potrebbe essere diversa qualora la Commissione della gestione o il Consiglio Comunale fossero chiamati a prendere delle decisioni. A dipendenza dell’oggetto da decidere, l’obbligo di astensione potrebbe effettivamente sussistere. L’esistenza di un conflitto e il conseguente obbligo di astensione dovranno essere valutati caso per caso”.
In buona sostanza, l’onorevole Attilio Bignasca non avrebbe potuto partecipare alla discussione e al voto sul complemento del contratto con la COMSA se questo fosse stato di competenza del Consiglio comunale e non del Municipio. Analogamente, il problema si porrebbe nel caso di future discussioni, con decisioni di competenza del Consiglio comunale, che riguardassero i rapporti contrattuali fra la Città e la COMSA (per esempio crediti supplementari destinati alla COMSA, autorizzazione a stare in lite con la COMSA o altro). La questione è importante perché, come successo recentemente proprio a Lugano, una decisione del Consiglio comunale è stata annullata dall’Autorità cantonale perché un consigliere comunale che ricadeva nei “casi di collisione” aveva partecipato alla discussione. Non credo che il collega Bignasca pretenda di essere al di sopra della legge, di disporre del privilegio che essa non gli sia applicabile. Fa specie però leggere un articolo come quello pubblicato dal domenicale di via Monte Boglia, visto che Bignasca ne è l’editore, e il suo direttore è l’on. municipale Lorenzo Quadri.
Martino Rossi, capogruppo PS in Consiglio comunale a Lugano
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