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Maristella Polli - Concorsi statali: quanto vale il possesso dei titoli richiesti?
Redazione
14 anni fa

Con altri deputati in Gran Consiglio del PLR rilevo con particolare preoccupazione un indirizzo che si sta delineando nella politica delle risorse umane dello Stato: nomine di alti funzionari senza concorso, concorsi per funzioni dirigenziali di prestigio aperte solo a candidature interne, nomine di alti funzionari dirigenti facendo prevalere il criterio della pratica sui titoli formali richiesti. È pur vero che, secondo l’art. 60, cpv. 3, lett. g della nuova Legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti, in vigore dal 1° agosto 2012, il venir meno del rapporto di fiducia da parte del Direttore di un Dipartimento nei confronti di un Capo Divisione può essere motivo sufficiente per la rottura del rapporto d’impiego. Si può pertanto simmetricamente presumere, per un Capo Divisione, che la scelta nel caso della sua assunzione possa basarsi più sulla fiducia che ha in lui il suo futuro Direttore di Dipartimento che su altri criteri e che pertanto si possa fare astrazione dalla pubblicazione di un concorso (come è stato fatto per il Capo della Divisione della salute pubblica, persona di assolute competenza e capacità e al di sopra di ogni sospetto). Ciò che è peraltro possibile per tutti i dipendenti, in casi eccezionali, in forza dell’art. 12, cpv. 4, sempre della Lord, purché il Consiglio di Stato ne dia informazione, una volta all’anno, alla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio. È anche vero che, secondo l’art. 12, cpv. 3 della Lord, per favorire la mobilità interna e per giustificati motivi, il Consiglio di Stato possa prescindere dalla pubblicazione del concorso aperto a tutti e indire un concorso interno aperto unicamente ai propri dipendenti. Ma in questi casi deve essere sottinteso che anche il concorso interno sia un vero concorso, per un posto che possa essere ambito da più concorrenti, e non un concorso per una funzione specialistica il cui esito, proprio per la specificità della funzione da occupare, rischia di essere predestinato, come potrebbe essere il caso già denunciato con un precedente atto parlamentare, della direzione delle due biblioteche cantonali del Sopraceneri. Vero è pure, secondo l’art. 8, cpv. 3, della Lord, che il servizio svolto alle dipendenze dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o private può supplire, a giudizio dell’autorità di nomina, alla carenza di un titolo di studio o di altri requisiti. Ma ci sono buoni motivi per ritenere che questa supplenza possa avvenire nel caso di un concorrente, che i titoli non li ha pur avendo la pratica, nei confronti di un candidato che ha i titoli ma è forse carente nella pratica. Questo non sembra essere stato il caso nella recente nomina del direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale. Infatti, il comunicato stampa è eloquentemente silente sui titoli conseguiti dal prescelto, che ha invece sicuramente, già solo per l’età, una pluridecennale pratica nell’Amministrazione cantonale, di cui vent’anni almeno nel settore della formazione sanitaria. In relazione a quest’ultima nomina fatta dal Consiglio di Stato, interessa pertanto sapere, e a tal fine interrogo il Consiglio di Stato, quanto segue: nel concorso per la funzione di direttore aggiunto della Divisione della formazione professionale c’erano candidati in possesso dei titoli richiesti del bando e nello stesso tempo di una pratica nell’Amministrazione cantonale nel settore della formazione professionale – quale docente, direttore o funzionario – paragonabile, per varietà di funzioni svolte e per durata, a quella presentata dal candidato prescelto? Se c’erano altri candidati siffatti, per quale ragione il Consiglio di Stato ha ritenuto di prescindere dai requisiti formali richiesti dal bando? Nei concorsi in generale, e in quello sopramenzionato in particolare, il Consiglio di Stato ha tenuto in dovuta considerazione la quota delle donne presenti nelle alte funzioni dirigenziali dell’Amministrazione? Non ritiene il Consiglio di Stato che, facendo astrazione, per fun

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