
Iniziativa parlamentare - “Prevedere indennità in caso di adozione di un bambino” (La proposta di nuovo articolo di Legge è consultabile su http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20130478).
Chi adotta un bambino non ha diritto a un congedo che gli consenta di accoglierlo. La legge prevede unicamente un congedo e un'indennità di maternità, il cui obiettivo è quello di permettere alla madre di recuperare le forze dopo il parto, di creare condizioni favorevoli all'instaurazione di un legame forte con il neonato - legame indispensabile alla sua sopravvivenza - e di agevolare l'inizio dell'eventuale allattamento. In caso di adozione di bambini in tenera età, vale a dire sino a 4 anni compiuti, i bisogni dell'adottato e della famiglia che lo accoglie sono altrettanto essenziali per la salute del bambino e l'equilibrio del nucleo familiare. Come la nascita, anche l'adozione richiede che i genitori possano disporre di un periodo di congedo retribuito, tanto più che la procedura d'adozione è lunga, costellata d'ostacoli e costosa.
Nel rispetto dell'uguaglianza di trattamento, il congedo per l'adozione deve essere concesso alle madri e ai padri, lasciando che siano le famiglie stesse a stabilire come ripartire il diritto alle indennità. L'obiettivo del congedo di adozione è quello di permettere ai genitori di adattarsi alle esigenze del bambino e della situazione familiare e professionale, che possono variare notevolmente a seconda dei casi.
Ispirandomi ai congedi concessi dai datori di lavoro del settore pubblico, ritengo che 12 settimane (84 giorni d'indennità, contando anche il sabato e la domenica), retribuite all'80 per cento del reddito sino a un massimo stabilito per legge, costituiscano una media ragionevole. A titolo di paragone, i Cantoni di Zurigo, San Gallo e Giura accordano ai loro dipendenti 16 settimane retribuite al 100 per cento, Friburgo e Vallese 12 e la Confederazione 8. Sotto il profilo finanziario, i costi del congedo di adozione sono sostenibili, dato che il numero dei bambini adottati rappresenta soltanto lo 0,3 per cento delle nascite (cifre del 2010). Nel rapporto del 30 ottobre 2013 sul congedo di paternità e il congedo parentale, il Consiglio federale ha peraltro rilevato che la nozione di assicurazione maternità può essere intesa in senso lato, così da includere anche l'adozione (cfr. pag. 33 del testo francese). Ha inoltre precisato che le sue competenze costituzionali (in virtù dell'art. 116 cpv. 3 Cost.) gli conferiscono la facoltà di estendere le prestazioni dell'assicurazione maternità prevedendo IPG per il congedo di paternità o parentale (cfr. pag. 34 del testo francese). Per questi motivi propongo dunque di inserire nella legge sulle indennità di perdita di guadagno un capo IIIb dedicato al congedo di adozione.
Marco Romano, consigliere nazionale PPD
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