
Mozione - Maggiore tutela dei clienti, collaboratori e gerenti nei locali pubblici
Il settore della ristorazione è uno dei fiori all’occhiello del nostro Cantone: una punta di per il nostro turismo e per tutti i ticinesi, nonché un ramo estremamente rilevante per la nostra economia. Nel 2010 il Parlamento ha proceduto a revisionare la Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) ormai datata (1994), adattandola alle esigenze attuali. Nella RLear è stata introdotta una novità sostanziale mirata a combattere le gerenze fittizie. Si tratta della figura del gerente quale unico soggetto giuridicamente responsabile dell’esercizio pubblico verso le autorità, destinatario quindi delle decisioni di rilascio o revoca dell’autorizzazione nonché dei provvedimenti sanzionatori conseguenti alla trasgressione degli obblighi dell’attività di esercente.
In quest’ottica, il gerente è quindi il solo responsabile anche del mantenimento dell’ordine e del divieto di accesso al suo locale. È proprio su questo punto che la presente mozione intende fare chiarezza. Nel regolamento di applicazione alla RLear è stato inserito un punto controverso al capoverso 2 dell’art. 83 *. In pratica, se avviene un cambio di gerenza dopo che è stato ingiunto un divieto di accesso a una persona che ha causato problemi al locale, questo divieto viene automaticamente a cadere. Detto in altre parole, la persona oggi diffidata per atteggiamenti rissosi, ecc., domani con il cambio di gerenza, potrebbe tranquillamente riprendere ad accedere al locale pubblico con la possibilità di replicare i problemi per i quali era stato diffidato. L’effetto di tutelare la clientela e il personale è pari a zero.
In tale modo di procedere vi è poca coerenza: infatti, se una persona viene allontanata da un ristorante è solitamente per motivi che non sono strettamente legati alla figura unica del gerente, bensì, ad esempio, alla persona stessa che ha causato problemi.
Per il rispetto e la sicurezza dei clienti del locale, del personale impiegato nonché del nuovo gerente è dunque necessario che un divieto d’accesso non sia annullato automaticamente con il cambio di gerenza, ma che resti in vigore se la persona sottoposta a tale imposizione continua a risultare dannosa o pericolosa. La situazione va infatti valutata nel quadro generale del ristorante o del bar prendendo in considerazione anche tutte le persone che vi lavorano e che lo frequentano, indipendentemente dalla figura del gerente.
Inoltre pare irrisoria la durata del divieto imposta dalla legge. Un anno è infatti un periodo troppo breve per una tale diffida e non ritengo che sia un tempo utile affinché la persona intimata possa seriamente prendere atto delle sue azioni. Anche da parte della gerenza del locale, una durata così breve implica delle complicazioni amministrative e di esercizio importanti. Secondo l’esperienza di diversi gerenti sarebbe quindi opportuno procedere ad un’estensione di questo periodo di diffida ad almeno due anni.
Per i motivi esposti, facendo uso delle facoltà previste dall'art. 101 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato, chiedo al Consiglio di Stato di modificare il regolamento della legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (RLear) allo scopo di tutelare la sicurezza e l’ordine nei locali pubblici a beneficio della clientela, del personale e dei gerenti.
Marco Passalia, deputato PPD+GG
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