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Luca Buzzi: ricorso a favore del "Parco Grande"
Redazione
15 anni fa

Gentile signora, egregi signori,Abbondantemente nei termini previsti dalla decisione municipale, inoltriamo subito regolare ricorso contro la decisione menzionata per i motivi che verranno di seguito sviluppati.Premesse

Il 4 maggio 2011 i promotori dell’iniziativa popolare “Parco Grande, per un’area verde pubblica nell’ex campo militare” (allegato 1) hanno consegnato al Municipio di Bellinzona le firme necessarie.

L’8 giugno 2011, ricordando che la LOC all’art. 76 cpv. 5 ed il Regolamento comunale all’art. 53 cpv. 5 prevedono che: “Entro un mese dalla presentazione il Municipio deve esaminare se la domanda è regolare e ricevibile e pubblicare agli albi comunali la sua decisione”, i promotori hanno chiesto l’intervento urgente del Consiglio di Stato, quale autorità di vigilanza sui comuni, affinché obblighi il Municipio di Bellinzona ad emanare la sua decisione.Il 10 giugno 2011 la Sezione Enti locali ha chiesto al Municipio “di orientarla sugli intendimenti dell’Esecutivo nella particolare fattispecie, rammentando nondimeno come il termine di cui all’art. 76 cpv. 5 LOC, anche se termine d’ordine, deve di principio essere rispettato dall’autorità comunale”. (allegato 2)

Il 20 giugno 2011 il Municipio ha anticipato con un comunicato stampa (allegato 3) la sua decisione  di dichiarare irricevibile l’iniziativa, “in quanto i contenuti della stessa sono stati oggetto di consultazione popolare il 19 giugno 2011”, senza però formalizzare la stessa con la relativa intimazione e pubblicazione.Solo il 5 luglio 2011, quindi oltre due mesi dopo la consegna delle firme, denotando ancora una volta poco rispetto di leggi, regolamenti e delle stesse Istituzioni, il Municipio ha intimato e pubblicato all’albo la sua decisione (Allegato 4).

Vale la pena di far notare come il Municipio ha dimostrato tutt’altra tempestività nel pubblicare dal 4 luglio al 3 agosto 2011 la Variante approvata in votazione popolare il 19 giugno 2011. La sua decisione in merito è infatti stata pubblicata all’albo già il 20 giugno 2011, cioè un giorno dopo! Risulta evidente l’intento del Municipio di ritardare artificiosamente l’iter dell’iniziativa, ciò che ha dapprima condizionato l’esito della consultazione popolare del 19 giugno ed ora tende a  rendere effettivo l’esito della stessa prima della messa in votazione dell’iniziativa

Considerazioni di merito

Entrando maggiormente nel merito della decisione vale comunque innanzitutto la pena di ricordare che una variante di PR è lo strumento pianificatorio previsto esplicitamente per modificare la destinazione o le norme previste in una zona limitata senza rimettere in questione tutto il PR.Questo indipendentemente dal fatto che la norma sia in vigore da poco o lungo tempo o addirittura non ancora in vigore come in questo caso.Inoltre la motivazione portata dal Municipio di Bellinzona per considerare irricevibile l'iniziativa è la conseguenza diretta di una decisione illecita. Se infatti il Municipio avesse rispettato il termine legale di 30 giorni, avrebbe dovuto decidere sulla ricevibilità dell'iniziativa prima del voto del 19 giugno 2011, quindi senza conoscerne l'esito. Un Municipio non può però avvalersi della conseguenza di una sua decisione illecita per motivare la decisione stessa. Nel caso contrario si aprirebbe la porta all'arbitrio.

Per valutare la conformità della decisione municipale, bisogna quindi chiedersi: "Se i tempi decisionali di 30 giorni fossero stati rispettati, il Municipio avrebbe potuto utilizzare il risultato del voto del 19 giugno 2011 come motivazione per dichiarare irricevibile l'iniziativa?". Siccome a questa domanda non si può rispondere affermativamente, a rigor di logica la decisione municipale va già annullata in via preliminare, senza nemmeno esaminare le altre argomentazioni.

Ma anche volendo entrare nel merito delle altre argomentazioni, è palese che quanto afferma il Municipio nella sua decisione è contrario alla ver

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