
Il Tribunale amministrativo federale, con sentenza del 13 luglio 2010 (che consta di 23 pagine!) ha bocciato l’introduzione del limite di velocità permanente a 100 Km/h tra Bissone e Chiasso quale misura di limitazione dell’inquinamento. Il TAF ritiene infatti che la misura in questione non ottemperi a nessuno dei tre necessari requisiti: quello della proporzionalità, quello dell’opportunità e quello della necessità. Il Cantone affermerebbe infatti, senza controprova, che l’unico sistema per diminuire l’inquinamento sarebbe la riduzione della velocità. Il TAF conferma dunque che con misure di questo tipo si impone ai conducenti una limitazione di velocità – che poi verrebbe fatta rispettare a suon di multe e di ritiro delle patenti – senza però che ciò porti dei benefici ambientali. Si penalizza dunque l’automobilista a scopo dimostrativo ma senza riscontro pratico, e questo non è corretto. Ora, le argomentazioni contenute nella decisione del TAF si riferiscono al limite permanente di 100 km/h sulla tratta autostradale tra Bissone e Chiasso. E’ però automatico chiedersi se esse non vadano applicate, per analogia, anche ai limiti temporanei di 80 km/h, introdotti sempre in funzione anti-polveri fini. A maggior ragione se si pensa che, sulla base degli 80 Km/h anti-polveri fini, ossia un limite di velocità messo in vigore non per motivi di sicurezza, ma per ragioni ambientali, vengono anche ritirate parecchie licenze di condurre. Una prassi che il CdS ha confermato, malgrado il ritiro della patente sia una sanzione duramente punitiva, le cui conseguenze possono arrivare fino alla perdita del posto di lavoro. Chiedo pertanto al lod. Consiglio di Stato: la sentenza del TAF del 13 luglio 2010 contraria al limite di velocità permanente di 100 km/h tra Bissone e Chiasso, potrebbe essere applicabile anche ai limiti di 80 Km/h anti polveri fini? È intenzione del CdS approfondire il punto di cui sopra? Lorenzo Quadri, deputato Lega in Parlamento
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