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Ignazio Cassis - L'IVA non sia strumento di ingiustizia sul confine
Redazione
14 anni fa

Mozione al Consiglio federaleSecondo l'Art. 6, cpv. 4 dell'Ordinanza sui lavoratori distaccati in Svizzera (ODist), i datori di lavoro esteri e gli indipendenti sono obbligati a notificare la loro prestazione lavorativa in Svizzera. Il Consiglio federale è incaricato: - di assicurare la trasmissione sistematica di questi dati all'Amministrazione federale delle contribuzioni - di assicurare che quest'ultima, in base a queste informazioni, vegli ad una corretta applicazione (a) dell'art. 10, cpv. 2 let. a e b della Legge sull'IVA (LIVA) nonché (b) dell'art. 45, cpv. 2, let. b LIVA, ossia la notifica per iscritto al committente dell’assoggettamento all’IVA. Come evidenziato nelle risposte del Consiglio federale alla mia interpellanza 11.3621 e alle mie domande 11.5222 e 12.5375, gli artigiani esteri godono di vantaggi competitivi rispetto ai loro omologhi svizzeri per ciò che concerne l'assoggettamento all'IVA. Infatti l'artigiano estero che presta un servizio ad un cliente residente in Svizzera è esentato dal pagamento dell'IVA fino ad un importo massimo di 10'000 franchi, al contrario dell'artigiano svizzero. Il Consiglio federale ha altresì evidenziato i problemi con cui si trova confrontato nel riscuotere l'IVA per forniture di valore superiore ai 10'000 franchi da parte di fornitori esteri non iscritti al registro IVA (l'iscrizione è obbligatoria unicamente per un fatturato annuo in Svizzera superiore ai 100'000 franchi, criterio, questo, difficile da verificare). La LIVA all' Art. 45, cpv. 2, let. b prevede una procedura sussidiaria per questi casi, secondo la quale una imposta d'acquisto dovrebbe essere pagata dal destinatario della prestazione, purché questo "sia stato previamente informato per iscritto dalle autorità competente". Ma chi informa "le autorità competenti"? In maniera sistematica: Nessuno. Questo articolo LIVA è rimasta lettera morta fino ad ora.La trasmissione in maniera automatica dei dati notificati (secondo l'ODist) all'Amministrazione federale delle finanze permetterebbe a quest'ultima di applicare la Legge vigente sull'IVA: Potrebbe controllare almeno in maniera approssimativa il fatturato annuo di imprese estere conseguito in Svizzera e sarebbe in grado di avvisare i clienti per iscritto e secondo la legge, riscuotendo così l'IVA dovuta in modo mirato e sistematico.

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