
Il TRAM ha accolto un mio ricorso emettendo una decisione storica per il Canton Ticino. Il mio ricorso era formalmente contro il moltiplicatore d’imposta del 2007 e del 2008 del Comune di Losone, ma in realtà mirava a contestare la costituzionalità della Legge organica comunale (LOC) che demanda ai Municipi (e non ai Consigli comunali, come invece avviene nel resto della Svizzera) la competenza a decidere il moltiplicatore d’imposta. La pulce nell’orecchio sulla possibile incostituzionalità della norma ticinese me l’aveva messa l’esperto di questioni tributarie Marco Bernasconi con un suo articolo apparso nel 2007 nella prima pagina del Corriere del Ticino. E qui v’è da chiedersi perché con tutti i politici e gli avvocati attivi in Ticino c’è voluto il piccolo Guastafeste per raccogliere l’invito a inoltrare un ricorso, eventualmente fino al Tribunale federale, per fare chiarezza su questa delicata questione. E pensare che questa norma incostituzionale, che fa del Ticino un “unicum” a livello nazionale, era in vigore da oltre un secolo : possibile che con tutti gli avvocati che sono transitati in Gran Consiglio in questo lungo arco di tempo nessuno abbia mai avuto un qualche dubbio sulla costituzionalità di questa disposizione della LOC e nessuno si sia mai chiesto perché oltre Gottardo i moltiplicatori d’imposta comunali sono decisi dai Legislativi anziché dagli Esecutivi ? Oppure chi ha avuto dubbi ha preferito starsene zitto per non dar troppo potere al popolo, che in futuro potrà invece avere l’ultima parola in materia di imposte comunali ? Quando, nel 2008, il Gran Consiglio approvò la revisione della LOC entrata in vigore nel 2009, l’esistenza del mio ricorso era già nota al CdS e ai deputati, tant’è vero che lo stesso era stato menzionato nel rapporto commissionale con l’avvertenza , se ben ricordo, che si attendeva la decisione dei giudici sul ricorso. Perché anche in quell’occasione nessun deputato aveva sollevato dubbi sulla costituzionalità di quell’articolo della LOC e aveva colto l’occasione per proporre una decisione politica sull’argomento ? Questa ennesima grande vittoria del piccolo Guastafeste rientra nel filone a me caro della strenua difesa dei diritti popolari , già portata avanti con l’iniziativa costituzionale “Più potere al popolo con diritti popolari agevolati” (bocciata per un pelo nel 2007 dal 50,8% dei votanti) e con l’ iniziativa legislativa “Diritti popolari agevolati nei Comuni” (accolta nel 2010 con qualche modifica dal GC). Difatti con l’approvazione del ricorso i cittadini nei Comuni avranno l’ultima parola in materia di imposte comunali ( difatti è possibile lanciare un referendum contro una decisione del Consiglio comunale ma non contro una decisione del Municipio). Cito dalla sentenza : “ Occorre dunque convenire con l’insorgente sul fatto che la delega al Municipio contemplata dall’art. 162 LOC disattende il diritto di rango superiore in quanto conferisce a quest’ultimo organismo un vasto potere d’apprezzamento nella determinazione dei fattori di calcolo dell’imposta comunale che, sfuggendo oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con le esigenze di legalità in materia fiscale che discendono dall’art. 127 della Costituzione federale”. In futuro il controllo democratico ci sarà, grazie proprio al Guastafeste, che nel momento in cui ha annunciato le sue dimissioni dal CC di Losone ed è uscito dalla vita politica parlamentare, è entrato nella storia politica di questo Cantone. Da notare infine che il TRAM ha dato una solenne tirata d’orecchie al CdS, reo di aver anticipato il giudizio sul mio ricorso, prima di averlo evaso, alla Commissione della legislazione . A suo tempo, a seguito di questa scorrettezza, avevo chiesto al CdS di ricusarsi , ma tale richiesta – che era stata accolta con scetticismo un po’ da tutti – era stata respinta dal CdS. A detta dei giudici del TRAM il CdS avrebbe invece dovuto trasmettere a loro la mia richiesta di ri
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