
Lodevole Municipio, ho appreso dalla stampa che il Consiglio di Stato ha messo in consultazione fra i Comuni una proposta di modifica della LOC tendente a demandare ai Legislativi ( anziché come finora agli Esecutivi) la competenza a decidere i moltiplicatori d’imposta. Il progetto prevede pure che il trasferimento di tale competenza non venga accompagnato dalla facoltà di sottoporre a referendum la decisione del Consiglio comunale. Quale autore del ricorso che ha provocato la storica sentenza del TRAM , mi sento legittimato a farvi avere la mia opinione in merito alla non referendabilità della decisione sul moltiplicatore. Ebbene, sono addirittura scandalizzato da questa proposta antidemocratica che mira a togliere al Popolo Sovrano una sua precisa prerogativa : quella di avere l’ultima parola (mediante referendum ) in materia di imposizione fiscale a livello comunale. Il Popolo attualmente può decidere in votazione su proposte concernenti le imposte a livello federale e cantonale, e perché mai non potrebbe avere la stessa facoltà a livello comunale ? C’è voluto più di un secolo prima che qualcuno dimostrasse l’incostituzionalità dell’articolo della LOC concernente il moltiplicatore d’imposta, e ora che ci si appresta a regolarizzare questa illegalità e allinearsi al resto della Svizzera, ecco che il Consiglio di Stato se ne esce con questa bella trovata che non dimostra certo molta considerazione verso il Popolo, verso i contribuenti. E’ forse utile ricordare un passaggio della sentenza del TRAM, laddove esso afferma : “Alle luce di queste considerazioni occorre dunque convenire con l’insorgente sul fatto che la delega al Municipio contemplata dall’art. 162 LOC disattende il diritto di rango superiore in quanto conferisce a quest’ultimo organismo un vasto potere d’apprezzamento nella determinazione dei fattori di calcolo dell’imposta comunale che, sfuggendo oltretutto ad una qualsiasi forma di controllo democratico, mal si concilia con le esigenze di legalità in materia fiscale, che discendono dall’art. 127 della Costituzione federale. Non a caso la soluzione legislativa attualmente in vigore rappresenta un unicum a livello svizzero, dato che (...) in tutti gli altri Cantoni la competenza a fissare l’aliquota d’imposta a livello comunale spetta all’organo legislativo” Anche se il Consiglio di Stato sostiene che l’attribuzione al Consiglio comunale è considerata sufficiente dal profilo della legalità, a me pare ovvio che il voler fare in modo che la determinazione del moltiplicatore sfugga al controllo democratico del Popolo, non solo mal si concili con le esigenze di legalità in materia fiscale ma anche con le indicazioni chiaramente espresse dai giudici cantonali. Adesso che ci si adegua al resto della Svizzera per quanto riguarda la competenza a fissare il moltiplicatore, non si arrischia forse di rimanere un “unicum” a livello svizzero per quanto riguarda la non referendabilità in materia di imposte comunali ? I ticinesi , agli occhi della classe politica, sono forse una razza sottosviluppata per rapporto agli altri confederati ? Si potrebbe forse rinunciare alla referendabilità sul moltiplicatore, se venisse applicato obbligatoriamente il moltiplicatore aritmetico, frutto dunque di calcoli ben precisi che almeno in parte non possono essere contestati ( anche se “giocando” ad esempio sugli ammortamenti sarebbe possibile modificare i dati di base). Ma se la nuova modifica di legge prevede il mantenimento di un moltiplicatore politico che si discosti da quello aritmetico, allora il Popolo Sovrano deve avere la facoltà di dire l’ultima parola. In conclusione vi esorto dunque a respingere la proposta di non sottoporre a referendum le decisioni del Consiglio comunale in materia di moltiplicatore d’imposta. Per completezza di informazione vi informo che se il principio della “non referendabilità” dovesse passare, mi riserverò di scegliere fra le seguenti due opzioni : a) i
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