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Fulvio Pelli - Assistenza amministrativa in materia fiscale
Redazione
13 anni fa

Fulvio Pelli commenta il testo dell’art. 3 lett. c proposto dalla Commissione degli affari economici e fiscali del Consiglio nazionale:

Il CF ha cercato di indicare nella legge una soluzione praticabile al quesito della differenza che esiste fra quelle che definiamo domande raggruppate, che sono lecite, e quella che viene definita in lingua inglese una “fishing expedition”, cioè una ricerca indiscriminata, alla cieca, di colpevoli e di prove.

La proposta è duplice: una definizione di base nella legge all’art. 3, accompagnata nell’art. 6 cpv. 2bis dal rinvio al CF del compito di definire i dettagli. Il Consiglio federale si baserà nel suo lavoro sulla prassi in vigore a livello internazionale, ben descritta nel messaggio.

La commissione non era soddisfatta di questa proposta e ha voluto andare un oltre nella definizione del concetto di domanda raggruppata inserendo nella legge, accanto al criterio della identificabilità - sulla base della domanda di assistenza - delle persone su cui il fisco straniero indaga, anche un chiarimento del concetto di “raggruppamento” che il CF prevedeva probabilmente di definire solo nell’ordinanza. Ma questo non è secondo la commissione accettabile: le domande di assistenza amministrativa in materia fiscale che saranno introdotte con la definizione “raggruppate” tali devono essere anche in senso materiale e non solo formale: devono cioè chiedere informazioni su comportamenti di persone identificabili che si sono comportate tutte nello stesso modo. Senza questa in commissione incontestata precisazione il Gruppo PLR non avrebbe potuto accettare la revisione della legge.

Definendo così le domande raggruppate (per forma e per materia) si definiscono anche le domande che non possono essere sussunte nel concetto e che quindi devono

- o essere considerate domande individuali (non raggruppate) e quindi riferite al comportamento di singole persone fisiche o giuridiche chiaramente identificabili, senza estensione della ricerca ad altri,

- o essere considerate delle illecite ricerche indiscriminate, alla cieca, di prove, delle “fishing expedition”

Grazie a questa precisazione nella legge, la Commissione crea all’attenzione dei tribunali svizzeri il criterio distintivo attraverso il quale essi potranno nei casi concreti decidere se si è o meno confrontati con una legittima domanda raggruppata oppure con una fishing expedition, illecita non solo in Svizzera ma anche alla luce delle regole internazionali definite dall’OCSE nell’ormai famoso art. 26 del Modello di collaborazione amministrativa in materia fiscale. La proposta esclude anche che evoluzioni più o meno giustificabili della prassi codificate a livello internazionale, spesso legate più a bisogni dei grandi Stati che a legittime esigenze di carattere legale, possano essere adottate in Svizzera senza una modifica di legge.

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