
I mezzi d’informazione hanno riferito negli scorsi giorni che un consigliere comunale di Lugano, arrestato in Italia per presunti reati finanziari, avrebbe deciso di “autosospendersi” dalla carica. Uguale decisione aveva comunicato tempo fa il sindaco di un piccolo Comune del Luganese, pure finito sotto inchiesta giudiziaria per motivi analoghi.
Ritengo pertanto di interesse pubblico che il Consiglio di Stato risponda alle seguenti domande:
1. Da quando esiste, per i detentori di una carica pubblica, la possibilità di “autosospendersi”? Che effetti ha tale decisione?2. La persona “autosospesa” può sottrarsi ai doveri della sua carica a tempo indeterminato, e poi riassumerla come nulla fosse?3. Ferme restando le differenze di ruolo tra Esecutivo e Legislativo, com’è regolata la sostituzione delle persone… “in congedo”?4. Quali garanzie vi sono per la continuità delle istituzioni, qualora questa “moda” dovesse diffondersi (ev. anche per motivi diversi da quelli dei due casi citati)?
Franco Celio
Deputato al Gran Consiglio
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