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Fabio Schnellmann - Contro il frazionamento delle associazioni di pesca
Redazione
13 anni fa

Iniziativa parlamentare presentata nella forma elaborata da Fabio Schnellmann, Roberto Badaracco, Gianrico Corti, Rinaldo Gobbi, Lorenzo Jelmini, Paolo Pagnamenta e Paolo Sanvido per la modifica dell'art. 28 della Legge Cantonale sulla pesca del 26 giugno 1996 Premessa: Dopo il recente riconoscimento da parte del Consiglio di Stato della Società dei pescatori a mosca Ticino (SPMT) ed in virtù dell'attuale art. 28 pgf 1della Legge cantonale sulla pesca e per la protezione dei gamberi indigeni, per permettere alla Federazione ticinese per l'acquicoltura e la pesca (FTAP) ca 4200 affiliati, Assoreti (pescatori professionisti e non dei laghi Ceresio e Verbano) e della stessa SPMT di rimanere unici interlocutori per il Cantone in materia di pesca. A questo scopo si suggerisce una modifica del citato art. 28 ed un'aggiunta allo stesso. Un ulteriore frazionamento precluderebbe infatti una fattiva ed efficace collaborazione che vige attualmente fra le citate associazioni e lo Stato. Formulazione attuale dell'art. 28 “Le associazioni ticinesi per l'acquicoltura e la pesca sono riconosciute dal Consiglio di Stato se i loro scopi ed i loro statuti si conciliano con la presente Legge” Modifica art. 28 Sono riconosciute dal Consiglio di Stato le seguenti associazioni: Federazione Ticinese per l'Acquicoltura e la Pesca – Assoreti- Società Pescatori Mosca Ticino Aggiunta all'art. 28: Ruolo di FTAP, Assoreti: La Federazione ticinese per l' acquicoltura e la pesca e Assoreti hanno i seguenti compiti: a) Collaborazione con i competenti servizi cantonali all’organizzazione dei corsi di introduzione alla pesca ai sensi della LFSP; b) Coordinare e finanziare, su preavviso dell’Ufficio della Caccia e della Pesca, l’allevamento e le immissioni di materiale ittico; c) Collaborare con i servizi cantonali nella vigilanza sui corsi d’acqua, sui laghi e sui laghetti alpini e sull’esercizio dell’attività della pesca, in particolare segnalando gli inquinamenti e gli eventuali comportamenti scorretti; d) Provvedere all’informazione e al promuovimento della pesca; e) Rappresentare gli interessi delle associazioni ad esse affiliate nei rapporti con il Cantone Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, le presenti modifiche di legge sono pubblicate nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato ne fissa l’entrata in vigore.

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