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Etter e Chiappini - Multe per possesso di quantità esigue di cannabis
Etter e Chiappini - Multe per possesso di quantità esigue di cannabis
Etter e Chiappini - Multe per possesso di quantità esigue di cannabis
Redazione
7 anni fa

La legislazione sugli stupefacenti svizzera presenta dal 1975 una particolarità che la distingue dai nostri vicini Germania e Italia: mentre questi due paesi, in linea con la maggior parte dei paesi europei, hanno deciso di punire esclusivamente il possesso o il traffico di stupefacenti, la Legge sugli stupefacenti svizzera (LStup), prevede anche delle sanzioni per il mero consumatore (Art. 19a LStup).

Italia e Germania hanno deciso di non sanzionare il consumatore poiché il rischio del consumo di stupefacenti è a carico esclusivamente del diretto interessato, libero di ledersi a suo piacimento, e non esistono vittime terze. De facto, tuttavia, il consumatore può essere indirettamente punito se dovesse detenere della sostanza stupefacente – che quindi potrebbe essere immessa in circolo diventando un potenziale rischio per terzi – in ambedue i Paesi.

Prima del 1975 anche la legge svizzera prevedeva il sistema della “prosecuzione indiretta”, tuttavia questo portò a delle punizioni eccessive, dato che sanzioni previste per spacciatori e trafficanti venivano applicate a semplici consumatori. Il legislatore ha quindi introdotto, il 1° Agosto del 1975, gli Artt. 19a e 19b dell’LStup, per “tracciare un confine tra il traffico illegale di stupefacenti e il consumo di stupefacenti, in modo tale che il consumatore ordinario – che s’intendeva trattare meno duramente – non fosse più soggetto alla pesante sanzione prevista dall'Art. 19 per quanto concerne gli atti preparatori necessari al proprio consumo.” (DTF 108 IV 196)

Questi due articoli prevedono che il consumo di stupefacenti sia considerata una semplice contravvenzione (Art. 19a LStup) e che “la preparazione” di un’esigua quantità di stupefacente “non è punibile” (Art. 19b LStup). In questa maniera il grande trafficante può essere punito secondo le disposizioni del severissimo Art. 19 LStup, mentre il semplice consumatore rischia soltanto una multa. Questa multa tuttavia punisce il consumo della sostanza e rappresenta pertanto un cambio di paradigma, dettato dall’urgenza di punire il consumatore in quanto tale. Il semplice possessore di una quantità esigua (e potenziale consumatore) tuttavia è tutelato dall’Art.19b che lo sottrae dall’interesse dell’Art. 19. Poiché l’Art. 19b è rivolto al possessore soltanto indirettamente (si parla infatti di preparazione), il Tribunale federale ha poi a più riprese esplicitato che l’impunibilità della preparazione si estende anche all’acquisto e al possesso di una quantità esigua di stupefacente: “L’impunibilità prevista dalla legge deve estendersi (oltrepassando il significato letterale) anche al possesso e all’acquisto di stupefacenti” (6B_630/2016).

Dato che ogni procedimento penale è oneroso per lo Stato, in quanto richiede la stesura prima di un verbale da parte degli agenti di polizia e poi di un decreto di accusa emanato dal procuratore pubblico, il 1° ott. 2013 il legislatore ha deciso di revisionare l’LStup così da poter introdurre una multa disciplinare erogabile direttamente in situ dagli agenti. Il nuovo articolo 28b dell’LStup prevede infatti che “le infrazioni di cui all’Art 19a I, commesse attraverso il consumo di stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, possono essere punite con una multa disciplinare […]”, la quale ammonta a 100Fr. L’articolo 28e prevede che questa può essere pagata “entro 30 giorni” e l’articolo 28h stabilisce che, una volta pagata, l’ammenda entra immediatamente in giudicato. Inoltre, l’esigua quantità di canapa non punibile è stabilita a 10 grammi con l’aggiunta di un paragrafo all’articolo 19b.

La maggior parte dei cantoni ha quindi iniziato a perseguire i consumatori di canapa tramite la procedura della multa disciplinare – applicandola tuttavia anche ai casi dove si riscontrava esclusivamente il possesso di canapa – che, per legge, “non è punibile”. Inizialmente soltanto i cantoni di Berna e di Svitto1 hanno seguito le indicazioni del legislatore e sanzionato solo il consumo di canapa. Vediamo infatti nell’immagine una multa riscossa illecitamente dalla Polizia comunale di Lugano per il solo possesso di un’esigua quantità di canapa, come si deduce dal segno di spunta accanto a “Possesso”. Questa dicitura, ovviamente, è inappropriata di partenza – il possesso di una quantità superiore ai 10g di stupefacente deve essere perseguito tramite procedura penale ordinaria come applicazione dell'articolo 19 dell’LStup.

Notiamo poi dalla dicitura “Importo 100Fr (solo contanti)” che il Canton Ticino non si attiene all’articolo 28e – che, ricordiamo, garantisce un termine di pagamento di 30 giorni – richiedendo invece ai cittadini il saldo immediato della multa. Questo fatto ci è confermato dall’Ufficio federale di statistica che, in un’indagine del 25 marzo 2019 riguardante il numero di multe disciplinari inflitte per “consumo” di canapa, specifica che “In Ticino, è possibile infliggere una multa disciplinare solo se il suo pagamento avviene immediatamente, altrimenti è prevista una denuncia.2”

Questa pratica, unica in tutta la Svizzera, non sarà forse illecita, dato che l’Art 28b prevede che “le infrazioni […] possono [non devono] essere punite con una multa disciplinare.” L’apertura di un procedimento penale regolare è quindi sempre possibile, ma essa è evidentemente gravosa per il cittadino; viene infatti strumentalizzata dagli agenti di polizia per incutere fretta e intimidire l’interessato, al fine di riscuotere la somma. Dopo il pagamento della multa è infatti precluso il ricorso a qualsiasi mezzo legale. Riteniamo che la procedura di riscossione della multa dovrebbe seguire le esigenze dettate dall’Assemblea federale, se non per alleggerire le magistrature, almeno per concedere al cittadino la possibilità di venire a conoscenza dei propri diritti.

Il 6 settembre 2017, quasi quattro anni dopo l’entrata in vigore della revisione della LStup, è giudicato dal TF un caso emblematico avvenuto nel cantone di Basilea-Città attraverso cui possiamo capire quali siano le motivazioni che hanno spinto i cantoni (Ticino compreso) a ritenere lecito il fatto di multare il possesso di un’esigua quantità di canapa. Dopo il rifiuto da parte dell’imputato di pagare la multa disciplinare e l’avvio di un procedimento penale regolare, il ministero pubblico cantonale basilese decide di applicare l’Art 19b – che statuisce l’impunibilità del possesso – e di non riscuotere nessuna multa, ma di chiedere all’imputato il risarcimento delle spese procedurali ammontanti a

305.30Fr. Il Tribunale d’appello cantonale riduce l’importo a 105.30Fr argomentando che “il possesso di canapa rimane comunque proibito in principio” (6B_1273/2016). Dato che “in principio” gli stupefacenti “sono proibiti”, i cantoni hanno ritenuto di potere ignorare la disposizione del legislatore circa l’impunibilità del possesso di esigua quantità di canapa e applicare la multa in maniera più generosa.

Dopo queste considerazioni del Tribunale d’appello cantonale, poco consoni a uno stato di diritto, la reazione del Tribunale federale è molto chiara: “l’istanza precedente […] ha violato la legge federale e il diritto di convenzione, accusando il convenuto del possesso vietato in linea di principio di marijuana e hashish. […] Il semplice possesso di piccole quantità di droghe per il consumo rientra nell'articolo 19b della LStup e non è punibile.” “Secondo la giurisprudenza del TF, la messa a carico delle spese giudiziarie all’imputato in caso di assoluzione o chiusura del procedimento vìola la presunzione di innocenza […]. Ciò equivarrebbe a una pena del sospetto.” Il TF annulla dunque la decisione dell’istanza precedente e pone tutte le spese a carico dello Stato, assolvendo l’imputato. Richiama anche il Ministero pubblico del cantone Basilea-Città statuendo che “Dato l’esito del procedimento penale, rimane una questione aperta se l’apertura dello stesso sia giustificata”.

Poiché questo verdetto del TF confuta le argomentazioni utilizzate dalla maggior parte di cantoni per multare illecitamente i cittadini, la decisone ha fatto molto scalpore. Solo due settimane dopo però, il 21.09.2017, il comando della Polizia cantonale zurighese pubblica un comunicato stampa3.

La Polizia comunale di Lugano, al contrario, il 16 giugno 2018 tenta di multare un cittadino per il possesso di esigue quantità della sostanza, ma dopo il rifiuto di quest’ultimo di pagare immediatamente l’importo, viene avviato un procedimento penale ordinario che termina in un decreto di non luogo a procedere, decreto che viene di regola trasmesso al comando della Polizia cantonale.

Avendo preso coscienza dell’enorme calo delle multe inferte dalla polizia negli altri cantoni in seguito alla chiara decisione del TF circa l’impossibilità di punire il possesso di un’esigua quantità – calo che in Ticino invece non si è verificato4 –, possiamo dedurre che nel nostro cantone si tratti di una prassi consolidata. A riprova di quanto detto, alleghiamo anche il decreto di non accusa che assolve il sottoscritto Nico Etter, che ha dovuto insistere perché fosse avviato un procedimento penale ordinario, poiché i poliziotti vaticinavano spese maggiori in caso di mancato pagamento della multa disciplinare.

Su questo tema, il sottoscritto consigliere Alessandro Chiappini ha interpellato il Municipio riguardo il numero di ammende inflitte senza base legale nel comune di Losone e sul comportamento che l’esecutivo intende adottare (vedi allegato).

Le traduzioni delle decisioni del TF sono state fatte dai sottoscritti e non pretendono dunque avere valore legale alcuno.

Nico Etter e Alessandro Chiappini

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