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Donatello Poggi: Quanto costa ascoltare i minori e valutare le capacità genitoriali?
Redazione
16 anni fa

Rapporti, perizie e valutazioni atte ad ascoltare i minori e a valutare le capacità genitoriali: quante sono e quanto costano?

 

Premesse iniziali

L’ascolto dei minori

 

Il nuovo diritto del divorzio, entrato in vigore il 1° gennaio 2000, prevede il diritto del minore ad essere ascoltato in ogni procedura che lo riguarda.

L’articolo 144 cpv. 2 del Codice Svizzero recita: “I figli sono personalmente o appropriatamente sentiti dal Giudice o da un terzo incaricato a meno che la loro età o altri motivi gravi si oppongono”.

Per i bambini fino ai dodici anni, se la situazione tra i coniugi è conflittuale, di regola il Giudice incarica una persona specificatamente formata (pedopsichiatrici, psicologi, educatori, assistenti sociali, mediatori con conoscenze

psicopedagogiche). Dai dodici anni, di regola, il minore è ascoltato dal Giudice.

 

Rapporti, valutazioni e perizie sulle capacità genitoriali

 

Sempre più spesso, nel corso di una causa di separazione o di divorzio dei coniugi, il Giudice, ai fini di pervenire ad un appianamento del conflitto coniugale e determinare il migliore affidamento dei figli, si avvale di esperti dotati di cognizioni scientifiche particolari: psichiatri, psicologi, assistenti sociali, educatori, curatori educativi, ecc.

Questi esperti devono fornire al Giudice maggiori informazioni ed elementi possibili rispetto ad una situazione invero assai complessa sulla quale questi dovrà esprimere il proprio giudizio.

 

Psicologi e psichiatri, in particolare, devono indagare sulle condizioni psicolo-

giche e sulle risorse personali, familiari, sociali ed ambientali di tutti i soggetti in questione, ricorrendo, fra altri, a strumenti che necessitano di interpretazioni invero problematiche, a test ed osservazioni delicatissimi.

A questi esperti il Giudice ordina perizie psicologiche allo scopo di determinare le capacità genitoriali.

 

Interesse del minore

 

L’obiettivo primario dell’ascolto, degli accertamenti e delle perizie sulle capacità genitoriali dovrebbe rimanere ovviamente l’interesse del minore.

 

Prassi ticinese presso CTR e AVT

 

Mi è stata segnalata la prassi contestabile delle “perizie o valutazioni” d’ufficio riguardanti l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta a genitori “non coniugati”.

Questa prassi messa in atto dalle CTR e dall’AVT di sottomettere “a perizia” o a “valutazione” la concessione della “autorità parentale congiunta sui figli comuni” nel caso di genitori non coniugati, è contraria al diritto internazionale (art. 8 CEDU e Protocollo 7 art.5) invasiva, discriminante, superflua e costosa per i genitori stessi come pure per le autorità, premesso che il diritto federale non prevede l’obbligo di una valutazione peritale, né tantomeno sommaria “su mandato”, ne

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