
Con l’entrata in vigore dell’accordo della libera circolazione (ALCP) per i cittadini degli Stati contraenti è venuta a cadere la definizione storica dello status di frontaliere, secondo la quale uno straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa come frontaliere unicamente se fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo, il suo luogo di residenza si trova nella vicina zona di frontiera e lavora in Svizzera entro la zona di frontiera. Questa definizione tradizionale rimane tuttora in vigore ai sensi della Legge sugli stranieri (art. 25 LStr) per i cittadini di Stati terzi.
Oggi, per i cittadini degli Stati contraenti dell’ALCP, il concetto di frontaliere è stato del tutto stanurato e lavoratore dipendente frontaliere è un cittadino di una parte contraente, residente sul territorio di una parte contraente e che esercita un'attività retribuita sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno, o almeno una volta alla settimana (art. 7 cpv. 1 Allegato I ALCP). Stesso discorso per il lavoratore autonomo frontaliere, che è un cittadino di una parte contraente che risiede sul territorio di una parte contraente ed esercita un'attività indipendente sul territorio dell'altra parte contraente e ritorna al luogo del proprio domicilio di norma ogni giorno o almeno una volta alla settimana (Art. 13 cpv. 1 Allegato I ALCP).
Oggi dunque un cittadino di uno Stato firmatario dell’ALCP può esercitare una qualsiasi attività lucrativa in ogni parte della Svizzera beneficiando dello statuto di frontaliere se proviene da qualsiasi regione di uno Stato contraente, ovvero sia dalle zone di frontiera degli Stati confinanti, sia dalle regioni più discoste, così come da Paesi lontani, quali ad esempio la Spagna, il Portogallo o la Grecia.
Condizione fondamentale, comunque e nonostante l’abolizione del concetto di zona di confine nella definizione di frontaliere, è quella di ritornare al proprio domicilio almeno una volta a settimana. Quest’ultimo presupposto, stando all’ALCP risulta infatti essere fondamentale, e se una persona non dovesse ottemperare a questa regola non potrebbe beneficiare dello status di frontaliero.
È legittimo domandarsi quali controlli vengano fatti su queste persone, domiciliate lontane dalla zona di frontiera e beneficiarie del permesso G: se queste effettivamente tornano a domicilio almeno una volta a settimana, rispettivamente se prima del rilascio del permesso G viene sufficientemente verificato che le persone intendono rientrare settimanalmente a domicilio (in particolare, verificando che abbiano sufficienti mezzi per farlo). Viaggiare infatti, è chiaro, non è a buon mercato e se si considera che in alcuni settori – purtroppo – girano stipendi da fame (anche a causa dell’eccessivo numero di frontalieri) è legittimo porsi qualche domanda. Gli interroganti sono infatti a conoscenza di casi concreti di persone titolari di permessi G domiciliate in regioni assai distanti dalla Svizzera e per le quali si dubita fortemente che facciano ritorno al loro domicilio almeno una volta a settimana.
È sicuramente vero il fatto che dei circa 60’000 frontalieri oggi occupati in Ticino la maggior parte è domiciliata in regioni che ne permettono il rientro (quasi) giornaliero: il forte traffico che quotidianamente intasa le strade del nostro Cantone ne è la prova. Ma sicuramente merita attenzione il fatto che il rientro a domicilio almeno una volta a settimana è un aspetto tutt’altro che secondario ed è condizione fondamentale per poter beneficiare dello status di frontaliere. Infatti, oltre al noto problema di dumping, vi è anche, ad esempio, il fatto che le persone titolari di un permesso G possono esercitare il diritto d’opzione sull’assistenza sanitaria e quindi non pagare la cassa malati in Svizzera. De facto però, non rientrando regolarmente a domicilio, queste persone poco hanno a che vedere con il profilo del frontaliere.
Al di là del fatto che è opinione degli interroganti che tutti i permessi per stranieri andrebbero contingentati e rilasciati solo in funzione della reale esigenza nei singoli settori in cui la manodopera indigena non è sufficiente, fatte queste premesse chiediamo al lodevole Consiglio di Stato:
Sui quasi 60mila beneficiari del permesso G che si contano oggi in Ticino, quanti cittadini di Stati contraenti dell’ALCP e quanti invece di Stati terzi?
Sono disponibili dati sul domicilio dei titolari di permesso G? In caso di risposta negativa non ritiene il Consiglio di Stato che potrebbe essere utile elaborare tali dati?
Gli uffici predisposti al rilascio dei permessi per stranieri verificano in modo puntuale che tutte le condizioni per il rilascio del permesso siano adempiute? Segnatamente, per quanto attiene ai detentori del permesso G, quali verifiche vengono (se vengono) preventivamente effettuate per sincerarsi che una persona rientri a domicilio almeno una volta a settimana?
Dopo il rilascio del permesso G, viene controllato, da parte del Cantone o dei Comuni, che i titolari del permesso G effettivamente rientrino settimanalmente a domicilio?
Com’è la collaborazione con i Comuni in questo delicato settore?
Ci sono stati negli ultimi anni in tutto il Cantone casi di persone a cui è stato tolto il permesso G poiché non ossequiava il disposto fondamentale di rientrare settimanalmente a domicilio?
Per il Gruppo parlamentare della Lega dei Ticinesi
Amanda Rückert, Fabio Badasci, Roberto Balemi, Silvano Bergonzoli, Mirto Bignasca, Felice Campana, Michele Foletti, Stefano Fraschina, Michele Guerra, Ivano Lurati, Mauro Minotti, Angelo Paparelli, Monique Ponzio, Giancarlo Seitz
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