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Karim Spinelli
ACB: bocciata la modifica allo statuto, restano i nodi sulla governance
©Gabriele Putzu
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Redazione
un mese fa
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L’assemblea dell’Associazione Calcio Bellinzona del 2 febbraio 2026 si è regolarmente svolta e ha respinto la proposta di modifica dell’art. 19 dello statuto, proposta che mirava a ridefinire in modo più chiaro il modello di governance dell’associazione.

Prendo atto dell’esito della votazione e della volontà espressa dalla maggioranza dei soci, che hanno confermato l’attuale assetto organizzativo, mantenendo un ruolo centrale della società anonima nel funzionamento dell’associazione.

Ritengo tuttavia opportuno chiarire alcuni aspetti di natura giuridica e statutaria emersi nel corso dell’assemblea, al fine di favorire una corretta comprensione delle regole applicabili e delle loro implicazioni.

Nel corso dell’assemblea è stato sostenuto che l’eventuale modifica dell’art. 19 avrebbe potuto produrre effetti immediati. Tale interpretazione non è conforme ai principi generali del diritto associativo svizzero. Una modifica statutaria, anche se approvata, non può incidere su una stagione già in corso né sulle nomine effettuate nella medesima assemblea; la sua efficacia sarebbe potuta decorrere, al più, dalla stagione sportiva 2026/2027.

All’ingresso dell’assemblea è stata effettuata una verifica formale degli aventi diritto di voto. Nel computo finale sono stati tuttavia considerati come votanti anche soci che avevano versato la quota associativa a ridosso dell’assemblea o immediatamente prima della stessa, mossi da comprensibile attaccamento all’associazione.

Ai sensi dello statuto, tuttavia:

 il diritto di voto spetta esclusivamente agli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa della stagione di riferimento;

 per la stagione 2024/2025, tale versamento doveva avvenire entro il termine statutario di nove mesi dall’inizio della stagione, indicato come di regola entro fine marzo (2025).

Tale termine risulta ampiamente decorso alla data dell’assemblea. I versamenti effettuati nel corso del 2026, pur apprezzabili sul piano personale, non conferivano quindi diritto di voto per l’assemblea chiamata ad approvare i conti e a procedere alle nomine riferite alla stagione 2024/2025. Questa osservazione non intende mettere in discussione la buona fede dei singoli, ma esclusivamente richiamare il rispetto delle condizioni statutarie vigenti.

Il nodo centrale non risiede nella proposta di modifica statutaria, bensì nel rispetto dello statuto vigente, in particolare dell’art. 19, che attribuisce poteri speciali ai soci finanziatori solo qualora tali soci finanziatori esistano in senso sostanziale, ossia abbiano effettivamente versato contributi finanziari secondo quanto previsto dall’art. 10.

Nel corso dell’assemblea non è stata fornita una dimostrazione documentale di versamenti effettuati dalla società anonima a favore dell’associazione in qualità di socio finanziatore. È stato invece riferito che l’impegno finanziario sarebbe stato assolto indirettamente attraverso un flusso di CHF 80’000.– / 90’000.– proveniente dalla Swiss Football League (SFL) e destinato al Team Ticino, quale compensazione di un importo che l’associazione sarebbe tenuta a versare.

Tale circostanza, pur rilevante sul piano sportivo e sistemico, non equivale a un versamento diretto all’associazione. Inoltre, tale pagamento non risulta iscritto nella contabilità dell’Associazione Calcio Bellinzona, né come entrata né come compensazione di un debito esistente. In assenza di imputazione contabile e di riconoscimento formale da parte dell’associazione, un pagamento effettuato a favore di un soggetto terzo non può essere qualificato come sostegno finanziario all’ACB ai sensi dello statuto.

Nel corso dell’assemblea è stato sostenuto che la convenzione sottoscritta nel 2019 sarebbe tuttora valida, nonostante sia stata firmata da soggetti terzi non più attivi, in quanto non ancora giunta a scadenza (indicata come successiva al 2030) e in quanto i soggetti attuali sarebbero subentrati nella società anonima che in passato finanziava l’associazione.

Anche ammettendo tali circostanze, esse non sono sufficienti a fondare diritti statutari.

Il subentro nella società anonima non comporta automaticamente il subentro nella convenzione di finanziamento, né l’assunzione dei diritti e degli obblighi che da essa derivano, in assenza di un atto formale di subentro contrattuale, di una nuova sottoscrizione o di una ratifica assembleare espressa.

La convenzione, inoltre, non è fonte statutaria e non può sostituire, integrare o derogare alle disposizioni dello statuto, né fungere da presupposto autonomo per l’applicazione dell’art. 19. In assenza di un’attuazione finanziaria attuale, imputata e contabilizzata dall’associazione, essa non è opponibile ai fini della qualificazione di socio finanziatore.

In un’ottica di corretta rappresentazione patrimoniale, merita infine di essere segnalato che nella contabilità dell’Associazione Calcio Bellinzona non risultano iscritti nemmeno gli introiti derivanti da giocatori formati nel vivaio associativo e successivamente trasferiti, pur trattandosi di fattispecie certamente verificatesi. Anche questo elemento evidenzia la necessità di una più chiara distinzione tra i flussi economici dell’associazione e quelli facenti capo a soggetti terzi.

Alla luce di quanto precede, il mancato accoglimento della modifica statutaria comporta che anche in futuro permanga una sovrapposizione di ruoli e interessi tra la società anonima e l’associazione, con il conseguente rischio strutturale di conflitto d’interessi, assetto che è stato consapevolmente confermato dalla maggioranza dei soci.

L’interpretazione estensiva della nozione di socio finanziatore, in assenza dei presupposti fattuali previsti dallo statuto, ha inciso sul processo di formazione degli organi associativi, riducendo il ruolo dell’assemblea quale organo sovrano dell’associazione, principio cardine del diritto associativo svizzero.

Nel corso dell’assemblea è emersa chiaramente una scelta di indirizzo: di fronte alla possibilità di affidare la gestione associativa a persone espressione diretta del territorio e della storia sportiva locale, i soci hanno preferito confermare un modello di governance fortemente incentrato sulla società anonima. Tale scelta, legittima sul piano politico-associativo, è stata assunta nonostante i risultati sportivi e strutturali conseguiti negli ultimi anni, che hanno incluso la perdita della presenza nel calcio d’élite.

È infine opportuno precisare che le criticità sopra richiamate non sono imputabili a soggetti terzi, quali il FC Lugano, il Municipio di Bellinzona o Bellinzona Sport. Esse sono piuttosto il risultato di scelte interne e della difficoltà, emersa negli anni, di sviluppare un dialogo positivo, trasparente e costruttivo tra i diversi attori coinvolti. Solo una rinnovata capacità di confronto e il rispetto rigoroso delle regole associative potranno consentire all’associazione di affrontare con maggiore coesione le sfide future.

Karim Spinell

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