
Stati Uniti e Svizzera hanno sottoscritto un accordo di doppia imposizione, indicano il Dipartimento del tesoro americano e il Dipartimento federale delle finanze (DFF) in due comunicati. La firma, avvenuta a Washington, interviene alla vigilia del vertice, a Pittsburgh (USA), dei capi di Stato e di governo del G20, che riunisce paesi industrializzati ed emergenti. L'accordo prevede lo scambio di informazioni fiscali in singoli casi sulla base di richieste precise. "In futuro, in una domanda di assistenza amministrativa il contribuente interessato e, in caso di informazioni bancarie, la pertinente banca devono poter essere identificati chiaramente", scrive il DFF. Come per gli altri trattati già firmati, le cosiddette "fishing expedition" sono dunque escluse, sottolinea il DFF. Le nuove disposizioni non hanno effetto retroattivo. Per quanto concerne lo scambio di informazioni bancarie, la data di riferimento è quella odierna della firma. Berna e Washington devono ancora ratificare il testo. La Svizzera finora ha firmato testi analoghi anche con Danimarca, Lussemburgo, Francia, Norvegia, Austria, Gran Bretagna, Messico e Finlandia. È stata inoltre firmata l'estensione alle Isole Far Oer dell'accordo con la Danimarca. Anche il trattato con la Spagna rispetta le norme OCSE: nel testo in vigore con questo Stato è inclusa una clausola automatica della nazione più favorita, nel caso in cui la Svizzera convenisse con un altro Stato membro dell'Unione europea (Ue) una disposizione sullo scambio di informazioni più estesa. Questa clausola è stata attivata il 21 agosto 2009 con la firma dell'accordo con la Danimarca. Sinora la Svizzera ha negoziato un nuovo accordo conforme alle esigenze dell'OCSE con quindici Stati e territori. Oltre a quelli già firmati, sono infatti stati parafati testi con Giappone, Paesi Bassi, Polonia, Qatar e Singapore. Anche per la firma del trattato con il Qatar, il Consiglio federale ha dato il via libera. Nel nuovo accordo con gli Stati Uniti è stato anche convenuto che pure i dividendi versati a istituti di previdenza individuale vincolata (in Svizzera il pilastro 3a) sono esentati da imposta nello Stato della fonte. Finora solo i dividendi pagati a istituti di previdenza professionale (le casse pensioni) erano esentati dall'imposta alla fonte. Separatamente dal protocollo di modifica, è stato inoltre convenuto con gli USA di condurre nei prossimi due anni ulteriori negoziati concernenti la revisione dell'attuale trattato, in particolare per la riduzione allo zero per cento (introduzione del cosiddetto tasso zero) dell'imposta alla fonte su alcuni pagamenti di dividendi, aggiunge il DFF. ATS
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata

