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Giudiziaria
La Procura di Como non ha dubbi: contro Rosa e Olindo prove incontestabili
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Ginevra Benzi
3 anni fa
Dopo le tre fasi di giudizio ordinario – avvenute nel 2008, 2010 e 2011 – la Procura di Como ritiene che non ci siano le basi per la riapertura del caso della Strage di Erba. Secondo i Giudici incaricati le istanze presentate dalla difesa sono “prive di qualsiasi novità e di attitudini probatorie significative: sono semplicemente esplorative e inammissibili, quindi integralmente rigettate”. I due imputati restano in carcere.

Era dicembre del 2006 quando in una vecchia corte ristrutturata al numero 25 di via Armando Diaz a Erba, in provincia di Como, si verificò un plurimo omicidio. Una strage messa in atto dai coniugi Olindo Romano e Angela Tosa Bazzi, i quali accoltellarono e presero a sprangate – uccidendoli – Raffaella Castagna, suo figlio, sua madre e la vicina di casa. Il marito di quest’ultima sopravvisse a un taglio alla gola grazie a una malformazione congenita alla carotide che gli evitò il peggio, ma fu comunque creduto morto dagli assalitori. Subito dopo i delitti, l’appartamento venne dato alle fiamme. Una tragica vicenda che riecheggia ancora oggi per le aule del Tribunale di Como, dove i Giudici hanno “affermato la responsabilità penale di Rosa Bazzi e Olindo Romano in tutti e tre i gradi di giudizio previsti dal codice penale”. Lo rende noto il Procuratore della Procura della Repubblica di Como, spiegando che con questa valutazione, unita alla lettura delle corpose e approfondite sentenze, è stata motivata la condanna all’ergastolo di entrambi gli imputati, senza lasciare spazio ad alcuna perplessità.

Respinte due istanze della difesa

Durante le tre fasi di giudizio ordinario (2008, 2010 e 2011) i Giudici hanno affermato a più riprese la correttezza dell’operato del Pubblico Ministero e dell’Arma dei Carabinieri, i quali hanno fornito prove materiali, documentali, dichiarative, scientifiche e logiche: tutte incontestabili. Pertanto, non sono state portate in aula solo le confessioni. A queste prove si aggiunge “l’irrilevanza delle argomentazioni di segno opposto”. Durante la fase dibattimentale la Corte di Cassazione aveva respinto le due istanze di rimessione ad un altro giudice e di ricusazione, coltivate dalle difese e “atte a mettere in dubbio l’imparzialità e la serenità di giudizio della Corte d’Assise di Como”. Va pure sottolineato che anche dopo l’ufficialità dell’ergastolo, i Giudici competenti erano stati chiamati più volte ad esprimersi, sottolineando “l’assenza di alterazioni della genuinità delle fonti di prova”, certificando “la trasparenza dell’attività di raccolta del materiale probatorio” e riconoscendo “la corretta acquisizione degli elementi d’accusa”.

I falliti tentativi per nuove indagini

Dal 2015, ai tre gradi di giudizio ordinario si sono infatti aggiunte numerose ulteriori pronunce giurisdizionali relative a corpose istanze difensive con l’intenzione di ottenere nuove indagini e un giudizio di revisione. Tuttavia, tutte queste istanze sono state ritenute “prive di qualsiasi novità e di attitudini probatorie significative: semplicemente esplorative e inammissibili, quindi integralmente rigettate dai Giudici”.

Accertamenti ispettivi nel 2020

A questi interventi si erano poi aggiunti nel 2020 degli accertamenti ispettivi ministeriali presso gli uffici della Procura di Como, voluti a seguito di ulteriori segnalazioni di dichiarate irregolarità nelle operazioni di intercettazioni ambientali effettuate nel corso delle indagini. Tuttavia, gli approfondimenti svolti non hanno portato ad alcun rilievo. Il Procuratore sottolinea inoltre come la difesa, durante le indagini, “non abbia mai avanzato lamentele sulle modalità delle stesse e in particolare degli interrogatori e della condotta tenuta da tutto il personale coinvolto”. Infine, le confessioni di entrambi gli imputati sono state “dettagliate sino alla descrizione di ogni minimo e più atroce particolare, accompagnate da ulteriori e decisive prove emerse, ognuna delle quali, anche da sola, avrebbe potuto condurre ad un giudizio di piena responsabilità degli incriminati”. Confessioni ritenute quindi “spontanee, coerenti, e non indotte da suggerimenti od altro, poi ritratte senza alcuna ragione o prova convincente, se non una scelta difensiva diversa e non certo frutto di pressioni”. Una ritrattazione “frutto di un cambio di strategia processuale, non di una decisione dovuta a un ripensamento complessivo”.

Le perplessità della Procura

Sulla base delle considerazioni appena fatte, “non stupisce che le difese intendano legittimamente riproporre nuove iniziative giudiziarie”, ma anche che “ci si annuncino nuove prove difensive, in realtà riletture di materiale già ampiamente analizzato e prive di qualsivoglia novità”. A stupire c’è invece il fatto che “la proposta di revisione sia stata rapidamente ed integralmente divulgata prima della sua trasmissione all’Autorità competente per una valutazione nonché prima di un suo uso processuale”. Ma non solo, le perplessità vanno anche ricondotte alle “non meglio precisate fonti aperte con cui le difese avrebbero collaborato, menzionate anche nella premessa dell’atto”. Infine, sorprende che nell’atto sia contenute espressioni che contengono “accuse di condotte abusive ed illegittime, se non di veri e propri reati, a carico di magistrati della Procura di Como, a distanza di 16 anni dai fatti, senza giustificazione alcuna”.