
Il Tribunale amministrativo federale (TAF) esaminerà se l'ordine dato dall'Autorità federale di vigilanza dei mercati finanziari (FINMA) all'UBS riguardo alla trasmissione di numerosi dati bancari alle autorità statunitensi sia stato giuridicamente corretto. Contro una sentenza intermedia sulla questione, pubblicata dallo stesso TAF lo scorso 30 aprile, non è stato inoltrato alcun ricorso. I giudici del TAF avevano sostenuto che un giudizio giuridico sull'operato della FINMA continua ad essere auspicabile dato che un interesse pubblico circa la liceità del suo provvedimento è indiscutibile. Si tratta di far luce sulle basi giuridiche in vista di eventuali casi simili che potrebbero presentarsi in futuro. Il fatto che le informazioni siano già state trasmesse non ha alcuna importanza. Come indica oggi il sito on line della "Neue Zürcher Zeitung", la cancelleria del Tribunale federale (TF) ha indicato che contro la sentenza intermedia del TAF non è stato inoltrato alcun ricorso. I giudici bernesi del TAF hanno dunque il nulla osta per l'esame dell'oggetto. Per evitare ripercussioni negative sulla piazza finanziaria elvetica, il 18 febbraio la FINMA aveva ordinato all'UBS di trasmettere alle autorità statunitensi i dati di quasi 300 clienti americani accusati di frode fiscale nel loro Paese. Un provvedimento che aveva suscitato un polverone per le sue conseguenze sul segreto bancario elvetico e che aveva scavalcato la normale procedura di assistenza amministrativa in corso tra Svizzera e Stati Uniti, rendendola superflua. Ciononostante otto diretti interessati hanno interposto ricorso contro la decisione della FINMA. Secondo i giudici del TAF, tre titolari dei conti hanno tutto il diritto di impugnare la decisione. ATS
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