Ticino
"Vive in Italia" su Facebook: niente disoccupazione
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Redazione
8 anni fa
Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un 24enne cui UNIA aveva negato il diritto alle indennità

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un 24enne cui la Cassa di disoccupazione UNIA aveva negato, nel luglio del 2016, il diritto a beneficiare di indennità di disoccupazione, poiché non era stata ritenuta adempiuta l'esigenza della residenza in Svizzera. L'amministrazione aveva fondato la sua decisione sul verbale di audizione dell'assicurato, che aveva affermato di possedere un appartamento di 2.5 locali, di condividere l'appartamento con il fratello, di possedere un veicolo, senza aver provveduto allo sdoganamento, e di essere rientrato nei fine settimana in Italia, ove risiedono i genitori, puntualizzando che la situazione era rimasta invariata durante la disoccupazione. Un primo ricorso presentato dal giovane era stato respinto nel febbraio scorso dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino.

I giudici federali hanno però dato ragione alla Corte cantonale, ritenendo corretti gli accertamenti effettuati. “La Corte cantonale – si legge nella sentenza - ha accertato che il ricorrente era nato a Lugano, ma all'età di tre anni si è trasferito con la madre e i fratelli in Italia. In Svizzera era attivo come falegname, era iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero e mentre lavorava risiedeva in locazione a Lugano in un appartamento di 2.5 locali con il fratello. Le spese dell'abitazione erano divise fra il ricorrente, suo fratello e i genitori”, che risiedono in Italia.

La Corte cantonale ha altresì stabilito, fondandosi sulle dichiarazioni del ricorrente, che egli era in possesso di un veicolo non ancora sdoganato. I giudici ticinesi hanno inoltre accertato che il ricorrente rientrava nel fine settimana in Italia: il suo profilo Facebook – che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, può essere considerato fra gli elementi di valutazione - indicava il proprio domicilio in Italia ed era vicepresidente di un'associazione sportiva come anche era tesserato a una federazione italiana. La Corte cantonale ha concluso per dimostrato il centro delle relazioni professionali in Svizzera, ma non quello delle relazioni personali, essendo in Italia, aspetto necessario per adempiere la condizione dell'art. 8 cpv. 1 lett. c LADI (“L'assicurato ha diritto all'indennità di disoccupazione, se, fra l'altro, risiede in Svizzera”).

“Diversamente dall'opinione del ricorrente - hanno sostenuto i giudici di Mon Repos - la vicinanza alla frontiera, specialmente nel Sottoceneri, e la grande mobilità non possono essere viste come una sorta di espediente e non possono portare a voler ammettere più facilmente una residenza in Svizzera. Al contrario, queste circostanze inducono tutt'al più a un maggior rigore nell'applicazione della normativa, al fine di sincerarsi veramente che l'assicurato abbia il centro delle sue relazioni personali in Svizzera".

Il ragazzo ha vanamente contestato l'entità dei rientri il fine settimana in Italia stabilità dala corte cantonale, non dimostrandone "la manifesta infondatezza" ma semplicemente opponendo "la sua opinione a quella dei giudici cantonali".

Evidenziando inoltre come il ricorrente si sia limitato a mettere in luce aspetti della sua vita professionale (formazione) anziché porre l'accento sulle proprie relazioni personali in Svizzera, il giudici hanno respinto il ricorso e posto a suo carico le spese giudiziarie pari a 500 franchi.

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