
Riceviamo e pubblichiamo la seguente iniziativa parlamentare di Amanda Rückert e cofirmatari
I. Premessa
L’importante settore legato all’estrazione e alla lavorazione della pietra rappresenta per il nostro Cantone e soprattutto per alcune delle sue regioni più periferiche, una risorsa indispensabile per lo sviluppo economico e sociale dei luoghi in cui questa importante risorsa indigena è maggiormente sfruttata. In queste regioni l’attività legata alla lavorazione della pietra crea occupazione e indotto, valorizza e promuove un prodotto locale, giudicato di qualità in tutto il mondo in cui è conosciuto. La pietra è dunque senza dubbio un’importante risorsa per il Ticino e per la sua economia. In particolare, l'industria del granito è una delle ultime attività presenti sul territorio che valorizza le materie prime locali.
Complice l’attuale situazione fattuale in cui buona parte dei giacimenti giace, ma uno sfruttamento razionale, sistematico e produttivo delle risorse esistenti è particolarmente difficoltoso, soprattutto poiché manca un approccio cantonale globale finalizzato ad una maggiore regolamentazione dell’ambito, senza che però esso sia da ostacolo a queste realtà virtuose, ma che – anzi – faciliti l’attività di chi s’impegna a portare avanti l’attività estrattiva.
In effetti, l’elaborazione della scheda V8 (cave) del Piano direttore cantonale non ha potuto malauguratamente porre rimedio alla situazione eterogenea attuale, che sfavorisce investimenti da parte dei concessionari dello sfruttamento, causando indirettamente un perseguimento inefficace degli interessi pubblici che lo sfruttamento locale invece meriterebbe. Questa fornisce indicazioni per la pianificazione e la regolamentazione dell’attività di estrazione della pietra sul territorio cantonale, ma non è sufficiente. A questo scopo, s’impone a giudizio dei sottoscritti deputati, una regolamentazione più dettagliata del settore, che renda possibile perseguire gli interessi pubblici cantonali, come pure quelli privati delle parti contrattuali allo sfruttamento. Per questa ragione viene proposta – per il tramite di un’iniziativa parlamentare elaborata – l’adozione di una nuova Legge sulle cave. La necessità di regolamentare maggiormente il settore era del resto chiaramente emersa in questo consesso nell’ambito dei lavori incentrati sull’evasione dei ricorsi promossi contro la scheda V8 Cave (Messaggio 7228 del 04/10/2016 e rapporto dell’11/01/2018; Decisione GC FU 2018/017).
II. La situazione giuridica delle cave
Innanzitutto, si ritiene però che un esame della legislazione cantonale vigente come pure una breve analisi di diritto comparato intercantonale risultano imprescindibili per una corretta comprensione del complesso sistema giuridico in cui dovrebbe inserirsi il presente progetto di legge.
Oggi a livello ticinese non esiste alcuna base giuridica che tratta - direttamente o indirettamente - il tema delle cave. A livello pianificatorio, hanno un ruolo importante le disposizioni della Legge sulla pianificazione del territorio (LPT) e della Legge sullo sviluppo territoriale (Lst), oltre ai relativi regolamenti di applicazione. Lo sfruttamento invece non manca di toccare - seppur solo parzialmente - la legislazione edilizia cantonale, applicabile indirettamente a parte dei lavori indispensabili allo sfruttamento delle cave. Di conseguenza, tornano in auge anche le basi legali in materia di protezione della natura e dell’ambiente e quelle in materia di gestione del patrimonio boschivo. Fatte salve queste poche e generiche basi legali, nessun disposto regola attualmente l’utilizzo propriamente detto della cava.
Ciò non era tuttavia il caso fino ai primi anni 2000, quando il Gran Consiglio ticinese decise di abrogare la Legge sulle miniere e torbiere del 10 giugno 1853 . Quest’ultima base legale definiva le miniere come “strati sotterranei, ammassi e filoni tanto di combustibili d' ogni specie, tranne la torba, quanto di sale comune e di altri sali che esigono una preparazione chimica, non che di metalli e metalloidi commerciali...i banchi e i depositi di calce fosfata, fosforite, crepolite, apatite ed altri minerali atti a somministrare acido fosforico”. Al proprio articolo 4, la citata legge disciplinava ugualmente le cave di pietre, le quali “possono venire esercite liberamente dal padrone del fondo, o da chi a tale effetto ha convenzione secolui, in quanto però i lavori siano entro i limiti verticali del suo fondo, in quanto siano a cielo aperto e non minaccino pericolo alle strade ed all’abitato, né arrechino danno ai diritti dei terzi”.
A. La cava nel demanio pubblico cantonale
Il demanio pubblico cantonale è generalmente definito come il complesso dei beni di proprietà dello Stato, delle sue istituzioni e degli enti pubblici minori (Comuni, Patriziati, Consorzi, Parrocchie, ecc.), siano essi posseduti a titolo di proprietà pubblica che di proprietà privata (Messaggio 2808 “Legge sul demanio pubblico” del 17/04/1984, pag. 2).
La dottrina definisce il demanio come “l’insieme di beni che tutti i cittadini possono liberamente utilizzare, nella misura in cui questo utilizzo sia conforme, per natura ed intensità, a l’uso di interesse pubblico al quale queste cose sono destinate (trad.)” (Jacques Dubey, Jean-Baptiste Dubey, Droit administratif général, Basilea 2014, n 1479 e segg.). Nella realtà svizzera non esiste un demanio pubblico propriamente federale, ma unicamente vari demani pubblici sottomessi alla rispettiva sovranità normativa cantonale, distrettuale o comunale.
In particolare, il demanio pubblico cosiddetto naturale (cfr. art. 664 CC), ingloba le cose senza padrone, il cui uso comune è dettato non da una particolare decisione dell’uomo, come ad esempio i beni d’uso comune, ma semplicemente da criteri puramente naturali. Soffermandosi sul breve elenco non esaustivo indicato all’art. 664 cpv. 2 CC, appare chiaro come le cave non facciano parte di quest’ultima tipologia di demanio pubblico. La lista di cui alla norma federale comprende infatti unicamente le rupi, le frane, i ghiacciai, i nevai e le sorgenti che ne scaturiscono, prevedendo una riserva a senso improprio puramente dichiarativa, ai sensi dell’art. 6 CC, in favore del diritto pubblico cantonale (Steinauer Paul-Henri, Les droits réels, Berna 2012).
Le cave non rientrano inoltre nella definizione di miniera di cui all’art. 655 cpv. 2 cifra 3 CC, non potendo dunque beneficiare dell’iscrizione quale immobile ai sensi dell’art. 22 dell’Ordinanza sul registro fondiario (ORF). La Commissione della legislazione del Gran Consiglio, riferendosi alla dottrina dominante, riteneva infatti come : “Risulta evidente che il legislatore ha tracciato una netta distinzione tra le ricchezze del sottosuolo estraibili con procedimenti minerari (gallerie, ecc) da quelle per contro che sono estratte semplicemente con escavazioni in superficie: queste ultime sono considerate come un uso legittimo del diritto di proprietà. Questa regolamentazione è stata ripresa in pratica dal legislatore federale con l’art. 655 cifra 3 CC, quando ha riconosciuto la possibilità di intavolazione a registro fondiario delle miniere, ritenuto che il concetto di miniera era limitato all’estrazione di minerali e materie gregge dal sottosuolo, mediante procedimenti minerari (Meyer-Hayoz, Berner Kommentar, n. 54 ad art. 655 ZGB)”
“Torfstiche, Steinbrüche, Lehm- und Sandgrubenfallen danach jedenfalls nicht unter den Begriff des Bergbaus. Doch kann auch in diesem Falle ein Grundstück für den Berechtigten gebildet werden durch Begründung einer übertragbaren Personalservitut nach ZGB 781 und Aufnahme dieses (selbständigen und dauernden) Rechts ins Grundbuch nach Ziffer 2 von Art. 655 (Meyer-Hayoz, Berner Kommentar, n. 54 ad art. 655 ZGB)”.
Anche la dottrina, escludendo la particolare eventualità in cui il cantone abbia riservato una regalia cantonale delle miniere e delle cave, ritiene che la gestione di quest’ultime debba essere essenzialmente fondata sul diritto di proprietà privato, mancando la demanialità dei beni e dunque il loro inserimento in un contesto monopolistico di diritto pubblico.
“Im Kantonen, welche das Bergregal für sich beanspruchen, kann die durch (Monopol-) Konzession verliehene selbständige und dauernde Bergbauberechtigung unter den gleichen Voraussetzungen wie eine Wasserrechtsverleihung als Grundstück in das Grundbuch aufgenommen werden. In Kantonen ohne Bergregal wird die Berechtigung zum bergbautechnischen Abbau von im Erdinnern lagernden Rohstoffen durch das Grundeigentum oder durch Vertrag mit den Grundeigentümer und allfälliger Polizeierlaubnis vermittelt (BK-Meyer-Hayoz, no 56 ; Steinauer, Les droit réels, no 1518a)” (Strebel / Laim, Basler Kommentar ZGB II, no 21 ad art. 655 ZGB).
Alla luce di quanto precede, ne discende che alla cava non risulta dunque applicabile il regime d’utilizzazione proprio previsto per il demanio pubblico. Non è infatti possibile né applicare alle cave il capitolo quarto della Legge sul demanio pubblico, né tantomeno istituire l’autorizzazione o la concessione propria all’utilizzo dei beni pubblici. L’uso delle cave, differentemente ad esempio di quello delle acque pubbliche utilizzate a scopi energetici, dovrà pertanto essere regolato tramite strumenti contrattualistici, in quanto beni fondamentalmente di diritto privato.
Ciò non toglie tuttavia che le particolarità del nostro Cantone, nel quale la quasi totalità delle cave è di proprietà patriziale – e dunque di una corporazione pubblica -, farebbe sì che la maggior parte delle concessioni d’uso delle cave non si configurerebbero unicamente come un semplice rapporto giurisprivatistico, bensì come una relazione di diritto pubblico fondata sulla Legge organica patriziale (LOP). Come tale, le relazioni di concessione d’uso delle cave potrebbero essere definite quali contratti di diritto pubblico, in quanto perseguono perlomeno indirettamente, un chiaro scopo d’interesse generale nell’utilizzazione razionale delle risorse naturali indigene. Va rilevato in effetti che: “En droit suisse, le contrat de droit privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par leur objet (ATF 99 Ib 120 consid. 2; ZWAHLEN, Le contrat de droit administratif, RDS 1958/77 p. 510a s.). Une convention relève notamment du droit administratif lorsqu'elle met directement en jeu l'intérêt public, parce qu'elle a pour objet même une tâche d'administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 102 II 57 s.; ZWAHLEN, op.cit.)” (DTF 105 Ia 392, consid. 3).
B. Particolarità della relazione contrattuale concernente le cave
Come già indicato ed in quanto fondate prevalentemente su contratti di diritto pubblico, le relazioni contrattuali concernenti le cave potrebbero dunque persino giustificare dei diritti acquisiti in favore del “concessionario”, rendendo dunque la relazione contrattuale particolarmente stabile. Ciò sarebbe certamente in linea con la peculiarità dello sfruttamento minerario delle cave, che richiede una relazione contrattuale di lunga durata, allo scopo di tutelare in particolare i necessari e dispendiosi lavori di sbancamento e di preparazione del sito estrattivo.
Con riferimento all’aggiudicazione dell’uso delle cave, occorre rilevare che attualmente la concessione d’uso di quest’ultime è generalmente sottoposta all’art. 12 segg. LOP concernente la messa a concorso e l’aggiudicazione d’uso dei beni patriziali . Quest’ultima norma prevede in effetti che: “Le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del patriziato devono essere fatti per pubblico concorso”. Con tale norma si vuole certamente perseguire un chiaro scopo d’interesse pubblico, obbligando il committente a seguire una procedura trasparente e chiara, che permetta l’aggiudicazione secondo criteri prestabiliti, allo scopo di promuovere un’efficace e libera concorrenza, garantendo la parità di trattamento e promuovendo un impiego parsimonioso e razionale delle finanze a disposizione.
Nella realtà dei fatti tuttavia, questo strumento si scontra con la sostanziale libertà del Patriziato nella scelta dei criteri d’aggiudicazione, in mancanza di una base legale specifica. Così facendo non si tutelano in modo sufficientemente importante né gli interessi pubblici (ed in particolare quelli ambientali, che lo sfruttamento di una cava necessariamente implica), né la posizione - talvolta assai difficile - del concessionario chiamato a sfruttare il sito estrattivo.
Si impone dunque una maggior regolamentazione delle condizioni alla base del rapporto giuridico che - nella maggior parte dei casi - va ad instaurarsi tra ente patriziale e concessionario. Una tale soluzione è stata ad esempio adottata con la Legge cantonale sul diritto fondiario rurale e sull’affitto agricolo che, agli artt. 12 segg., prevede una regolamentazione particolare qualora il proprietario dei fondi sia un ente di diritto pubblico.
C. Breve esame di diritto comparato cantonale
Analizzando le numerose e variegate basi legali di altri cantoni in materia di regolamentazione dell’attività estrattiva, si nota dapprima che esse generalmente suddividono in modo chiaro l’attività mineraria da quella estrattiva di cava.
Da un lato le miniere sono usualmente definite come i giacimenti di minerali rari e preziosi quali ad esempio:
“matières métalliques, telles que l'or, l'argent, le platine, le mercure, le plomb, le fer, le cuivre, l'étain, le zinc, le bismuth, le cobalt, le nickel, l'arsenic, le manganèse, l'antimoine, le molybdène, du soufre, des sulfates à base métallique, du sulfate de magnésie, de l'alun, des bitumes et asphalte, des combustibles fossiles tels que les lignites, les houilles, les anthracites” (Loi sur les mines et carrières VS, art. 2).
“minerais métallifères ; houilles, lignites et tous autres combustibles fossiles, à l’exception de la tourbe; graphite, asphalte, bitume, pétrole et autres huiles minérales; soufre et arsenic, natifs ou combinés; alun et sels solubles à base de métaux; sel gemme et autres sels associés dans le même gisement, ainsi que les sources d'eau salée, d'eau thermale et minérale; matières rares et précieuses” (Loi sur les mines et carrières NE, art. 1).
“Minerais, charbon, pétrole, gaz naturel, et autres hydrocarbures solides, mi- solides, liquides ou gazeux, ainsi que de minéraux pour la production d’énergie atomique” (Loi sur l’exploitation des matières premières minérales JU, art. 1).
“La houille, lignites et tous autres combustibles fossiles autres que la tourbe; graphite, bitume, pétrole et autres huiles minérales; substances métallifères, telles que minerais d'or, argent, platine, mercure, plomb, fer, cuivre, aluminium; soufre et arsenic, soit seuls, soit combinés avec les métaux; alun et sels solubles à base de métaux indiqués au chiffre 2; sel gemme et autres sels associés dans le même gisement, ainsi que les sources d'eau salée” (Loi sur les mines VD, art. 5).
Per quanto riguarda le cave, poche basi legali le definiscono nel dettaglio:
“Les carrières renferment les ardoises, les grès, marbres, granits, les pierres à bâtir de toute nature, pierres à fusil, pierres à fourneau, pierres meulières, pierres à chaux, à plâtre, la craie, les marnes, argiles, terres à foulon, terres à poterie, terres alumineuses, pyriteuses exploitées comme engrais, la tourbe, le sable, les dépôts de cailloux et en général les substances terreuses de nature quelconque” (Loi sur les mines et carrières VS, art. 3)
La maggior parte di esse infatti le cita unicamente a titolo negativo, in quanto escluse dal campo di applicazione della legge.
Altri Cantoni invece hanno espressamente suddiviso le basi legali in materia di sfruttamento del suolo, operando dunque una chiara distinzione tra Carrières e mines. Il Canton Ginevra ad esempio ha promulgato un’esplicita Loi sur les gravières et exploitations assimilées, mentre il Canton Vaud conta una Loi sur les carrières accanto alla Loi sur les mines.
Il Canton Friborgo ha invece rinunciato alla distinzione, prevedendo una proprietà generale del Cantone in favore di tutte le risorse minerarie: “Tous les minéraux, existant dans le sein de la terre ou à sa surface, soit à l'état de métal, soit alliés à la terre, à la pierre ou autres substances, ou dans l'état de chaux ou de sel, sont du domaine de l'Etat” (Loi sur l’exploitation des mines FR, art. 1).
Da un punto di vista strettamente giuridico, la distinzione operata nella maggior parte dei casi esaminati e talvolta concretizzatasi in due basi legali distinte, è frutto del regime differente delle miniere per rapporto alle cave. Quest’ultime, infatti, non rientrando nei beni facenti parte del demanio pubblico cantonale non possono essere oggetto di concessione da parte dell’ente pubblico, mancando di fatto qualsiasi elemento monopolistico o di regalia.
Vari Cantoni conoscono il regime giuridico della regalia delle miniere (in particolare JU, BE, UR, SZ)., ma la maggioranza dei Cantoni ha dunque promulgato unicamente delle norme di polizia riguardanti il corretto sfruttamento delle cave. Il progetto di legge qui proposto si inserirebbe dunque in questa chiara tendenza federale: legiferare lo sfruttamento delle cave, allo scopo di garantirne un corretto ed opportuno sfruttamento, senza tuttavia concedere allo Stato un diritto proprio di sfruttamento.
III. Progetto di legge sulle cave
CAPITOLO 1Scopo
Art. 1La presente legge ha lo scopo di regolamentare il settore estrattivo legato alle cave presenti sul territorio ticinese, tutelando in particolare gli interessi ambientali di interesse pubblico e gli interessi produttivi ed economici di proprietari e gestori dei siti estrattivi.
CAPITOLO 2Definizioni e campo di applicazione
Art. 2Cave1 Ai sensi della presente legge si definiscono cave tutti i giacimenti naturali a cielo aperto, emersi e sommersi, di sostanze presenti nel sottosuolo, quali ad esempio graniti, marmi, pietre e materiali da costruzione di qualsiasi tipo, sabbia, ghiaia, ardesie, arenaria, pietre ollari, calce, calcare, salgemma, marna, argille, piriti e – in generale – qualsiasi sostanza terrosa.
2 Sono considerati giacimenti sommersi le cave situate al di sotto del massimo spostamento delle acque alle piene ordinarie o al di sotto del livello più elevato che la nappa freatica può raggiungere.
Art. 3Miniere1 Si definiscono miniere i giacimenti di materie metallifere quali oro, argento, platino, mercurio, piombo, ferro, rame, stagno, zinco, bismuto, le cobalto, nickel, arsenico, manganese, antimonio, molibdeno, zolfo, solfati metallici in genere, materiali contenenti alluminio, grafite, pietre preziose, bitumi e asfalti, combustibili fossili quali lignite, olii, carbone e torba.
2 Si considerano inoltre miniere, i giacimenti degli elementi di cui all’art. 2, la cui estrazione necessita della creazione di caverne e tunnel sotterranei.
3 La presente legge non regola l’estrazione di quest’ultime sostanze.
Art. 4Esclusione dal campo di applicazione della legge1 L’applicazione della presente legge è esclusa per le estrazioni di minima entità, alle quali sono applicabili le disposizioni relative alla pianificazione del territorio e le norme edilizie cantonali.
2 Il volume massimo di materiale riferito alle estrazioni di minima entità è deciso dal Consiglio di Stato.
3 Non rientrano nel campo di applicazione della presente legge gli scarti minerali e minerari, che costituiscono dei rifiuti ai sensi della legge federale sulla protezione dell’ambiente del 7 ottobre 1983.
CAPITOLO 3Proprietà
Art. 5Le cave appartengono al proprietario del fondo sul quale sono ubicate.
CAPITOLO 4Delimitazione del territorio
Art. 61 La scheda V8 Cave del Piano direttore cantonale delimita i comparti in cui è ammessa l’attività estrattiva e lavorativa.
CAPITOLO 5Permesso di sfruttamento
Art. 7L’attività estrattiva e lavorativa è ammessa solo previo ottenimento di un permesso di sfruttamento.
Art. 81 Il permesso di sfruttamento di una cava è concesso dal Dipartimento del territorio al proprietario e al gestore dello sfruttamento.
2 La domanda di sfruttamento deve presentare il piano di estrazione.
Art. 91 Il rilascio del permesso di sfruttamento è subordinato alla verifica dei seguenti aspetti:a. che il gestore dello sfruttamento possieda l’esperienza o le conoscenze tecniche necessarie alla corretta conduzione del giacimento;b. che il gestore dello sfruttamento disponga di macchinari, equipaggiamento, mezzi finanziari e istallazioni necessari a sfruttare razionalmente e correttamente il giacimento, rispettando le normative in materia di protezione dell’ambiente;c. che proprietario e gestore abbiano stipulato una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dallo sfruttamento del giacimento.d. che le condizioni stabilite tra gestore e proprietario per lo sfruttamento del giacimento siano conformi al piano d’estrazione e alle norme cantonali e federali applicabili in materia.
2 Il Dipartimento del territorio tiene conto degli interessi di Cantone, Comune, proprietario e gestore. L’esame della domanda dovrà permettere una corretta salvaguardia del territorio e del paesaggio, delle risorse boschive, delle terre agricole e delle riserve idriche sotterranee e delle necessità estrattive della regione.
Art. 10Il permesso di sfruttamento vale quale autorizzazione ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979.
Art. 111 Il permesso di sfruttamento concesso in contrasto con le prescrizioni di diritto pubblico o che viene a contrastare con esse al momento della sua utilizzazione può essere revocato.
2 Il permesso di sfruttamento può essere revocato anche in caso di ripetute gravi violazioni degli obblighi derivanti da disposizioni legali, piano di estrazione e permesso di sfruttamento da parte dei titolari.
CAPITOLO 6Piano di estrazione
Art. 121 Il piano d’estrazione contiene i seguenti elementia. la delimitazione del perimetro estrattivo;b. l’occupazione del suolo del giacimento. Sono escluse le piste interne alla cava;c. i dati geologici relativi alla presenza di materiali, la loro qualità e quantità;d. le acque sotterranee e di superficie;e. le tappe presumibili dell’estrazione, con la priorità di sfruttamento delle zone del giacimento.f. i sistemi di trattamento dei materiali e l’ubicazione dei siti di trattamento;g. un piano di risanamento del giacimento al termine del suo sfruttamento.
2 Il piano d’estrazione è elaborato all’inizio di ogni sfruttamento di un nuovo giacimento, in caso di ripresa dello sfruttamento di un giacimento dismesso o qualora un giacimento sia sfruttato senza alcun piano ai sensi della presente legge.
CAPITOLO 7Cave di proprietà di enti pubblici
Art. 13L’utilizzazione e l’aggiudicazione dei giacimenti di proprietà di enti pubblici è sottoposta alle norme del presente capitolo.
Art. 14L’aggiudicazione deve essere fatta per pubblico concorso e deve contemplare almeno i seguenti criteri di aggiudicazione, con la relativa ponderazione massima o minima di seguito esposta:a. canone di locazione (massimo 50%).b. esperienza nello sfruttamento di giacimenti analoghi (minimo 10%).c. I precedenti aggiudicatari del giacimento con investimenti non ancora ammortizzati (minimo 20%).d. idoneità allo sfruttamento razionale del giacimento in funzione dei mezzi finanziari e tecnici a disposizione (massimo 20%).
Art. 15La durata minima del contratto tra proprietario e gestore è di 20 anni.
CAPITOLO 8Sorveglianza dello Stato
Art. 161 Gli enti pubblici sono tenuti a incentivare l’utilizzazione di materiale di qualsiasi genere estratto dai giacimenti cantonali nelle procedure sottoposte alla legislazione in materia di commesse pubbliche.
2 Il Consiglio di Stato disciplina i dettagli.
Art. 171 L’applicazione della Legge è compito del Consiglio di Stato, per il tramite del Dipartimento del territorio.
2 Il Dipartimento del territorio può ordinare d’intraprendere le misure necessarie per imporre il rispetto di legge, piano di estrazione e permesso di sfruttamento.
3 Al termine dello sfruttamento, il Dipartimento del Territorio verifica il ripristino del sito estrattivo.
CAPITOLO 9Sanzioni e norme penaliArt. 181 Le sanzioni posso essere sanzionate con una multa e, nei casi più gravi, con la revoca del permesso di sfruttamento.
2 La multa deve essere commisurata alla gravità dell’infrazione e, se del caso, della colpa. L’importo massimo della multa è di Fr. 10'000.-.
3 Sono punibili tutte le persone che hanno concorso all’infrazione, anche solo per negligenza. Le persone giuridiche sono solidalmente responsabili del pagamento delle multe inflitte a organi o incaricati che hanno commesso l’infrazione nell’esercizio delle loro mansioni.
4 L’azione si prescrive nel termine di 5 anni dal compimento dell’atto illecito.
5 Si applica la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010 e la sanzione è di competenza del Consiglio di Stato.
CAPITOLO 10Art. 19Rimedi giuridici
1 Contro le decisioni del Dipartimento del Territorio è dato ricorso al Consiglio di Stato; contro le decisioni di quest’ultimo è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.
2 La procedura è retta dalla Legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.
CAPITOLO 11Disposizioni finali
Art. 20Diritto transitorioSoggiacciono alla presente legge, a partire dalla sua entrata in vigore:a. lo sfruttamento di ogni nuovo sito estrattivo;b. lo sfruttamento di un sito estrattivo precedentemente abbandonato;c. ogni sfruttamento già in corso dal momento dell’avvio della procedura di autorizzazione ai sensi della presente legge.
Art. 21Entrata in vigoreTrascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi.
Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.
Amanda Rückert (LEGA)Marco Bertoli (PLRT)Paolo Caroni (PPD)Sergio Morisoli (UDC)Fabio Schnellmann (PLRT)Giovanna Viscardi (PLRT)
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