Ticino
Targhe estere, ecco come si potranno (forse) evitare le multe
Targhe estere, ecco come si potranno (forse) evitare le multe
Targhe estere, ecco come si potranno (forse) evitare le multe
Redazione
6 anni fa
In attesa di una soluzione, è necessaria una documentazione che attesti l’effettiva residenza estera del proprietario-conducente

"Sono mesi che lo ripetiamo, ma purtroppo a nulla sono valse le nostre richieste al governo di disporre soluzioni normative adeguate per risolvere i problemi creati ai familiari residenti in Italia di cittadini AIRE, ai lavoratori stagionali e frontalieri dalle modifiche apportate dal Decreto sicurezza del 2018 al codice della strada".

A intonare il (temporaneo) de profundis per la soluzione al problema dello stop alle targe estere imposto dal Decreto sicurezza è la deputata PD Angela Schirò, che da tempo si è occupata del vuoto normativo che rischia di penalizzare anche e soprattutto i frontalieri alla guida di auto aziendali immatricolate in Svizzera. Come ricorterete, il Decreto sicurezza (diventato legge dello Stato il 1 dicembre scorso, ndr) prevede infatti il sequestro del veicolo e sanzioni che vanno dai 712 ai 2'848 euro per chi viene fermato in Italia alla guida di auto o altri mezzi di servizio con targhe svizzere o estere.

Nella giornata di ieri - dopo che il decreto sicurezza bis è diventato legge grazie al voto favorevole del Senato - Schirò è tornata alla carica per evidenziare l'assenza di una soluzione definitiva a questo problema: "Nonostante le diverse interrogazioni e gli appelli a fare in fretta, il governo è riuscito soltanto a tamponare la situazione dei lavoratori stagionali con una circolare amministrativa del mese di giugno. Nient’altro - ha scritto su Facebook - Gli emendamenti presentati alla Camera al decreto sicurezza bis sono stati dichiarati inammissibili e il provvedimento in materia di codice della strada, calendarizzato nelle scorse settimane è slittato a settembre".

E così, per ora, rimane una sola cosa fare per non incorrere in sanzioni: "Osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti che richiedono, per poter guidare un veicolo targato all’estero, una documentazione ufficiale che attesti l’effettiva residenza estera del proprietario-conducente. In ogni caso, per ogni dubbio o esigenza, finché non si arriverà ad una modifica di queste norme sbagliate e dannose, i connazionali non esitino a leggere direttamente e con attenzione le circolari emesse dal Ministero dell’interno (clicca QUI e QUI)", conclude la parlamentare eletta nelle fila del Partito Democratico.

Per i frontalieri l’unica possibilità di non incorrere in sanzioni potrebbe essere quella di circolare con una delega che dimostri lo spostamento oltre frontiera per motivi di lavoro, ma non è del tutto chiaro se la stessa verrà accettata lungo tutta la fascia di confine.

Cosa dice la legge

L’art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed in particolare il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 giorni alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia e il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.

Art. 93 Codice della strada - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.

1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;

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