
"Sono mesi che lo ripetiamo, ma purtroppo a nulla sono valse le nostre richieste al governo di disporre soluzioni normative adeguate per risolvere i problemi creati ai familiari residenti in Italia di cittadini AIRE, ai lavoratori stagionali e frontalieri dalle modifiche apportate dal Decreto sicurezza del 2018 al codice della strada".
A intonare il (temporaneo) de profundis per la soluzione al problema dello stop alle targe estere imposto dal Decreto sicurezza è la deputata PD Angela Schirò, che da tempo si è occupata del vuoto normativo che rischia di penalizzare anche e soprattutto i frontalieri alla guida di auto aziendali immatricolate in Svizzera. Come ricorterete, il Decreto sicurezza (diventato legge dello Stato il 1 dicembre scorso, ndr) prevede infatti il sequestro del veicolo e sanzioni che vanno dai 712 ai 2'848 euro per chi viene fermato in Italia alla guida di auto o altri mezzi di servizio con targhe svizzere o estere.
Nella giornata di ieri - dopo che il decreto sicurezza bis è diventato legge grazie al voto favorevole del Senato - Schirò è tornata alla carica per evidenziare l'assenza di una soluzione definitiva a questo problema: "Nonostante le diverse interrogazioni e gli appelli a fare in fretta, il governo è riuscito soltanto a tamponare la situazione dei lavoratori stagionali con una circolare amministrativa del mese di giugno. Nient’altro - ha scritto su Facebook - Gli emendamenti presentati alla Camera al decreto sicurezza bis sono stati dichiarati inammissibili e il provvedimento in materia di codice della strada, calendarizzato nelle scorse settimane è slittato a settembre".
E così, per ora, rimane una sola cosa fare per non incorrere in sanzioni: "Osservare scrupolosamente le disposizioni vigenti che richiedono, per poter guidare un veicolo targato all’estero, una documentazione ufficiale che attesti l’effettiva residenza estera del proprietario-conducente. In ogni caso, per ogni dubbio o esigenza, finché non si arriverà ad una modifica di queste norme sbagliate e dannose, i connazionali non esitino a leggere direttamente e con attenzione le circolari emesse dal Ministero dell’interno (clicca QUI e QUI)", conclude la parlamentare eletta nelle fila del Partito Democratico.
Per i frontalieri l’unica possibilità di non incorrere in sanzioni potrebbe essere quella di circolare con una delega che dimostri lo spostamento oltre frontiera per motivi di lavoro, ma non è del tutto chiaro se la stessa verrà accettata lungo tutta la fascia di confine.
Cosa dice la legge
L’art. 29-bis del decreto-legge 113/2018 ha modificato gli artt. 93, 132 e 196 CdS, introducendo novità di rilievo per la circolazione di veicoli immatricolati all’estero ed in particolare il divieto di circolazione per i residenti in Italia da più di 60 giorni alla guida di veicoli immatricolati all’estero, salvo limitate e documentate eccezioni legate a veicoli concessi in leasing, locazione o comodato a dipendenti e collaboratori da parte di imprese comunitarie non aventi sede legale in Italia e il divieto di circolazione oltre un anno di permanenza effettiva del veicolo in Italia, anche se condotto da persona non residente.
Art. 93 Codice della strada - Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all’estero.
1-ter. Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.
1-quater. Nell’ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l’intestatario chiede al competente ufficio motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati”;
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