
Riceviamo e pubblichiamo la seguente iniziativa parlamentare di Raoul Ghisletta (primo firmatario), Ivo Durisch, Carlo Lepori, Tatiana Lurati Grassi, Henrik Bang, Daniela Pugno Ghirlanda, Nicola Corti, Anna Biscossa:
La Legge sull’ordinamento dei dipendenti dello Stato e dei docenti (art. 46. cpv. 1 lett. f) riconosce 10 giorni pagati all’anno ai dipendenti che si devono occupare di parenti stretti sofferenti di una malattia grave.L’Amministrazione cantonale nella direttiva SRU (Sezione risorse umane) del marzo 2017 restringe il concetto di “malattia grave” ai seguenti casi: “patologia che mette il paziente in un pericolo imminente di vita”, “un ricovero in un reparto di cure intensive”, “un’operazione ad alto rischio”. Esplicitamente esclude “ogni malattia a decorso cronico, sia esso di origine tumorale o altro, ad eccezione di un acuto e grave peggioramento dello stato clinico tale da mettere il paziente in pericolo di vita”.A inizio gennaio 2019 l’Amministrazione cantonale ha negato il riconoscimento del congedo ad una dipendente, la cui madre è affetta da un tumore e che deve essere portata allo IOSI 3 volte al mese per visite e chemioterapia, senza le quali morirebbe perché il tumore progredirebbe rapidamente. La motivazione data è che la decisione si fonda su una precisa norma di legge.Ora l’art. 46 cpv. 1 lett. f) della legge non pare così preciso: semmai è l’Amministrazione cantonale che lo interpreta in modo estremamente restrittivo. Da nessuna parte nella legge sta infatti scritto che “avere una malattia grave” significa “essere in pericolo imminente di vita”: una malattia grave è anche quella che se non curata porta alla morte in alcuni mesi (“terapie salvavita”). Lo indica ad esempio la legislazione italiana sui congedi nel pubblico impiego: “I contratti di lavoro del pubblico impiego prevedono che, in caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre assimilabili, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia, il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, oltre che i giorni di ricovero ospedaliero o di day-hospital, anche i giorni di assenza dovuti alle suddette terapie debitamente certificati”. (Fonte: SuperAbile Contact center integrato per la disabilità - Alessandra Torregiani - Gravi patologie e periodo di comporto).
Tuttavia nella sua risposta del 10 luglio 2019 all’interrogazione 51.19 il Consiglio di Stato, invocando la “raio legis” del disposto in questione, ha riconfermato di non essere disponibile a considerare come malattia grave ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 lett. f) LORD la malattia che necessita di terapia salvavita, come per esempio l’emodialisi, la chemioterapia e il trattamento per soggetti affetti da HIV-AIDS.
Stante la posizione del Consiglio di Stato, si rende necessario coinvolgere il legislativo, affinché proceda ad una modifica della norma, in modo da renderla meno rigida.
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