Ticino
Ricercato fermato in Ticino, non potrà rientrarvi fino al 2030
Ricercato fermato in Ticino, non potrà rientrarvi fino al 2030
Ricercato fermato in Ticino, non potrà rientrarvi fino al 2030
Redazione
6 anni fa
Il Tribunale amministrativo federale ha ridotto di due anni la durata del divieto d’entrata contro un 36enne lituano

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha ridotto a tredici anni, ovvero fino al 18 settembre 2030, la durata del divieto d’entrata emesso dalla Segreteria di Stato della migrazione (SEM) contro un 36enne cittadino lituano che era stato fermato e arrestato in Ticino Il 26 luglio 2017 su ordine dell'Ufficio federale di giustizia (UFG).

L’uomo, colpito da un mandato d’arresto europeo, era stato segnalato nel dicembre 2015 dalle autorità lituane nel Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ai fini di estradizione ed era stato intercettato dalla Polizia mentre si stava dirigendo Oltralpe, dove intendeva lavorare presso un monastero.

Il 21 agosto 2017, le autorità lituane avevano presentato all'UFG una domanda formale di estradizione del ricorrente per l'esecuzione di una pena detentiva definitiva di quattro anni, inflittagli nel 2016 per lesioni personali gravi causate, nel maggio 2011, ad un avventore di un locale notturno a cui aveva sferrato un pugno in faccia. Dalla domanda di estradizione risulta, peraltro, che il ricorrente era già stato condannato in patria a pene detentive di due anni e sei mesi per furto nel 2011, rispettivamente di un anno e sei mesi per lesioni personali leggere nel 2012, e che la cumulazione di queste due condanne era risultata in una pena detentiva effettiva di due anni e nove mesi.

Il 14 settembre 2017, l'UFG ha concesso l'estradizione del ricorrente alla Lituania e il Tribunale penale federale (TPF) aveva in seguito respinto l'impugnativa del ricorrente. Il Tribunale federale (TF) aveva in seguito dichiarato inammissibile il successivo ricorso contro la sentenza del TPF. Cinque giorni più tardi la SEM aveva pronunciato nei suoi confronti un divieto d'entrata per la Svizzera e il Liechtenstein della durata di quindici anni, ovvero con validità fino al 18 settembre 2032. Il giorno dopo l'uomo era stato estradato in Lituania

Il 19 ottobre 2017, rappresentato dal suo legale, il ricorrente aveva adito il TAF, chiedendo l'annullamento del divieto d'entrata. In sostanza, il ricorrente sosteneve di non avere mai commesso delitti in Svizzera e rimproverava alla SEM di essersi limitata "a menzionare i precedenti penali [...], i quali in gran parte risalgono a molti anni orsono".

Per il TAF, però, “il ricorrente costituisce, a tutt'oggi, una minaccia almeno di una certa gravità per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri, Considerato che le condanne per le due infrazioni contro l'integrità personale, senza la cumulazione con altre condanne, ammontano a cinque anni e sei mesi (quattro anni per la prima e un anno e sei mesi per la seconda)" Inoltre, il fatto che il ricorrente abbia tentato di sottrarsi all'esecuzione della pena detentiva lituana di quattro anni “testimonia che egli non voleva, in definitiva, assumere la responsabilità dei suoi atti di violenza”. Tuttavia, ha concluso la Corte, “occorre notare che il ricorrente non ha più commesso delitti violenti e delitti contro il patrimonio dal 2011, rispettivamente dal 2013, e ciò fino al 26 luglio 2017, giorno del suo arresto in Ticino”. Pertanto “questa circostanza sembra essere di buon augurio per la sua evoluzione interiore e per il suo futuro nella società civile”. Di conseguenza la durata del divieto d'entrata è stata ridotta di due anni.

(Sentenza F-5927/2017 del 26 settembre 2019)

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