
Il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM) ha sconfessato il Consiglio di Stato sul caso di un cittadino italiano che nel marzo del 2015 aveva chiesto il rilascio di un permesso B (dimoranti) per svolgere un'attività dipendente nel nostro Paese in qualità di direttore di una Sagl di cui è socio unico e gerente.
Sette mesi dopo la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni aveva deciso di non rilasciargli il suddetto permesso - intimandogli di lasciare il Paese - in quanto aveva ritenuto che il centro principale degli interessi personali dell’uomo sarebbe restato in Italia, visto che i suoi famigliari avrebbero continuato a viverci, e che “la sua presenza in Svizzera era volta unicamente a svolgere un'attività lavorativa”.
Un anno dopo il Consiglio di Stato aveva confermato la suddetta risoluzione dipartimentale. In sostanza, il Governo aveva ritenuto che vi fossero gli estremi per non concedergli il permesso di dimora in virtù dei motivi addotti dal Dipartimento. L’uomo aveva ricorso al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un permesso di dimora.
Come detto, il TRAM ha dato torto al Consiglio di Stato, evidenziando come non vi sia alcuna norma o principio giurisprudenziale “che faccia dipendere il rilascio di siffatta autorizzazione dalla situazione del richiedente dal profilo del suo stato civile”.
“Non è quindi dato di vedere come a un cittadino che possa prevalersi dell'ALC non debba essere rilasciato un permesso di dimora per il solo fatto che il coniuge e i figli continuino a vivere all'estero. Tanto più che questo non preclude all'autorità competente in materia di diritto degli stranieri di revocarglielo qualora dovesse accertare che la persona interessata non risiede in maniera stabile e continuativa nel nostro Paese, ma vi si reca soltanto per lavoro trascorrendo la maggior parte del tempo libero all’estero dove vive il resto della sua famiglia”, si legge nella sentenza del TRAM, che ha accolto il ricorso del cittadino italiano.
Gli atti vengono così ritornati alla Sezione della popolazione, affinché si chini nuovamente sulla richiesta e tratti nel contempo la domanda di ricongiungimento familiare presentata da sua moglie e dai suoi tre. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.
Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà inoltre all'insorgente 1'800 franchi a titolo di ripetibili.
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