Ticino
Perizia medica del traffico nonostante la canapa fosse 'light'
Perizia medica del traffico nonostante la canapa fosse 'light'
Perizia medica del traffico nonostante la canapa fosse 'light'
Redazione
6 anni fa
Il TRAM ha dato torto a un giovane conducente che era scappato da un incidente. "Meglio non consumare CBD alla guida"

Un giovane automobilista ticinese che due anni fa rimase coinvolto in un incidente della circolazione dovrà sottoporsi a una perizia di psicologia del traffico e di un rapporto peritale del Centro di medicina del traffico prima di poter rivedere la licenza per allievo conducente. Questo nonostante non avesse consumato cannabis ‘tradizionale’ bensì light. Lo ha stabilito lo scorso 14 gennaio il Tribunale cantonale amministrativo (TRAM).

Nella fattispecie, risalente al febbraio 2017, il giovane aveva urtato un palo della luce a Chiasso e aveva abbandonato il luogo del sinistro, sottraendosi agli accertamenti per la determinazione dell'inattitudine alla guida. Preso atto del rapporto di polizia relativo all'accaduto, la Sezione della circolazione aveva deciso di annullargli con effetto immediato la licenza di condurre in prova, stabilendo che una nuova licenza per allievo conducente potesse essere rilasciata al più presto dal 24 febbraio 2018, solo sulla base di una perizia di psicologia del traffico e di un rapporto peritale steso dal Centro del traffico attestanti la sua idoneità alla guida.

Interrogato nei giorni successivi dalla Polizia cantonale il giovane conducente aveva ammesso l'urto, negando però di aver guidato sotto l'influsso di alcol o stupefacenti. In quel contesto era stato sottoposto a un'analisi delle urine, risultata positiva al THC-COOH. Nuovamente sentito dalla Polizia, l'interessato ha dichiarato di fare un uso quotidiano di cannabis light, e meglio di un prodotto surrogato del tabacco contenente cannabidiolo (CBD) che avrebbe un tenore ridotto di THC inferiore all'1%.

La vicenda aveva avuto anche immancabili risvolti penali. Con sentenza del 24 maggio 2018 il giudice della Pretura Penale lo aveva prosciolto dalle imputazioni di guida in stato d'inattitudine, infrazione alle norme della circolazione e contravvenzione alla LStup, dichiarandolo invece colpevole d'inosservanza dei doveri in caso d'incidente e di elusione di provvedimenti per accertare l'inattitudine alla guida, condannandolo alla pena pecuniaria di 20 aliquote (sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 anni), e alla multa di 400 franchi. Tale sentenza era cresciuta in giudicato incontestata.

Ignaro di quest'ultimo giudizio, il mese successivo il Consiglio di Stato aveva respinto il ricorso presentato contro la predetta risoluzione della Sezione della circolazione. Il giovane si era quindi rivolto al TRAM, ritenendo spropositata la decisione di sottoporlo a un esame di medicina del traffico, ma senza successo.

Nella sentenza i giudici cantonali hanno innanzitutto evidenziato che, come nel caso in questione, “un consumo giornaliero di canapa che si protrae nel tempo non può essere considerato occasionale, ma regolare e duraturo e, come tale, basta di regola a fondare dei dubbi sull'idoneità alla guida”.

“Poco conta – si legge nella sentenza, pubblicata negli scorsi giorni - che un consumo di cannabis non gli possa essere rimproverato per l'episodio occorsogli nel 2017”, come invece accaduto qualche anno prima, quando la licenza in prova gli era stata revocata a causa di un “importante eccesso di velocità e dalla guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti”. Nella circolazione stradale, infatti, anche il consumo di prodotti con succedanei del tabacco contenenti CBD e una quantità di THC inferiore all'1% può comportare il superamento del valore di THC nel sangue consentito (1.5 microgrammi di THC per litro di sangue) e rendere la persona inabile alla guida”. Per tale ragione “le autorità federali ritengono che le persone che si immettono nella circolazione stradale dovrebbero astenersi dal consumarli”.

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