Ticino
Indebitato e pericoloso: espulso un italiano
Indebitato e pericoloso: espulso un italiano
Indebitato e pericoloso: espulso un italiano
Redazione
7 anni fa
Confermata la revoca del permesso dell'uomo: sosteneva di non aver mai ricevuto una raccomandata dal Cantone

Il Tribunale federale ha respinto il ricorso presentato da un cittadino italiano a cui il Dipartimento delle istituzioni aveva revocato lo scorso 24 marzo 2016 il permesso di dimora di cui era titolare, per motivi di ordine pubblico e perché era oberato dai debiti.

L’uomo, stabilitosi in Ticino dal 1999 e sposato con una donna di nazionalità svizzera, aveva dapprima presentato ricorso al Consiglio di Stato lo scorso mese di agosto, ma il Governo cantonale lo aveva dichiarato inammissibile. L'interessato, infatti, non aveva dato seguito a una lettera raccomandata con cui era stato invitato a versare entro dieci giorni un anticipo delle spese processuali di 600 franchi, con l'avvertenza che in assenza di pagamento entro il termine concesso il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile.

Il Tribunale cantonale amministrativo ha in seguito confermato tale decisione in seguito a un secondo ricorso, sostenendo che la richiesta di un anticipo delle spese non costituisse un “eccessivo formalismo”. Il 10 novembre l’uomo aveva poi presentato ricorso al Tribunale federale ma i giudici di Mon Repos, nella sentenza pubblicata oggi, hanno dato ragione al Tribunale cantonale amministrativo.

Il ricorrente aveva affermato di non essere mai venuto a conoscenza della raccomandata, pur ammettendo che la lettera era stata ritirata. In una seconda versione dei fatti, il cittadino italiano si era difeso sostenendo che la raccomandata fosse stata ritirata dalla moglie, che in seguito si era dimenticata di consegnargliela. Ma questa argomentazione (e la richiesta di una perizia calligrafica sulla firma) è stata però ritenuta “manifestamente infondata” dai giudici.

“Per consolidata giurisprudenza – si legge nella sentenza - una decisione amministrativa o giudiziaria intimata mediante invio raccomandato vale come notificata quando l'atto giunge nelle mani del destinatario oppure di una persona che appartiene alla sua sfera di influenza, non essendo invece necessario che il destinatario ne prenda altrimenti conoscenza. Tale soluzione vale anche quando il destinatario ha designato o autorizzato un terzo a prendere in consegna i suoi invii postali”.

L’uomo aveva inoltre chiesto l’esenzione delle spese processuali all’autorità sbagliata: non al Consiglio di Stato bensì al Tribunale cantonale amministrativo. Fatte queste considerazioni, i giudici di Mon Repos hanno respinto il ricorso e deciso di non prelevare ulteriori spese giudiziarie.

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