Ticino
Incidente mortale al cantiere AlpTransit, tutti assolti
Incidente mortale al cantiere AlpTransit, tutti assolti
Incidente mortale al cantiere AlpTransit, tutti assolti
Redazione
6 anni fa
La CARP ha accolto gli appelli degli imputati, condannati lo scorso settembre, evidenziando "gravi lacune istruttorie"

La Corte di appello e di revisione penale (CARP) presieduta dal giudice Damiano Stefani, con sentenza 25 maggio scorso, ha prosciolto dall’accusa di omicidio colposo il caposciolta e l’ingegnere che erano stati condannati dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano con sentenza del 7 settembre 2017 ed ha nel contempo, respingendo gli appelli del Procuratore Pubblico e degli accusatori privati, confermato l’assoluzione del macchinista del macchinario di perforazione decretata in primo grado. Accolti, dunque, gli appelli degli imputati.

In particolare - si legge nel comunicato della CARP - è stata accertata l’assenza di un nesso causale naturale ed adeguato tra gli atti e le omissioni ascritte agli imputati con l’atto d’accusa e il decesso della vittima. Questo esito si fonda innanzitutto sulla costatazione che ad aver causato la morte del minatore è l’essersi trovato esattamente sotto al punto di distacco di un grosso masso di granito e meglio sotto al punto in cui la lancia di uno dei bracci della macchina perforatrice Jumbo era entrata nella volta della galleria per eseguire la perforazione di un ancoraggio. Non è stato dunque il suo semplice portarsi davanti alla trivellatrice ad averlo messo in una situazione di pericolo rispetto alla caduta massi dalla volta, ma proprio l’essere andato sotto al braccio che stava lavorando.

Le "importanti e gravi lacune istruttorie", da ricondurre in particolar modo alla mancanza di accertamenti nelle prime fasi subito dopo la tragedia e già evidenziate dal giudice Mauro Ermani durante l'istruttoria, "non hanno consentito di accertare alcunché in merito alle cause del distacco della roccia, rispettivamente alla dinamica esatta della stessa". Non è dunque stato sufficientemente dimostrato alcun errore nello svolgimento dei lavori di scavo e di messa in sicurezza della galleria o nella manovra del grosso macchinario.

In questo modo, quanto rimproverato agli imputati non è risultato essere una conditio sine qua non dell’incidente mortale. Inoltre, "l’atteggiamento della vittima è risultato a tal punto imprevedibile e straordinario da relegare in secondo piano il comportamento dei prevenuti descritto nell’atto di accusa (vincolante per il tribunale, che non può estendere motu proprio l’accusa ad altri fatti), facendolo divenire, anche qualora, per ipotesi, ne fosse stata una condizione, concausa irrilevante del decesso".

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