Ticino
Genitori separati, ecco come gestire il diritto di visita
Genitori separati, ecco come gestire il diritto di visita
Genitori separati, ecco come gestire il diritto di visita
Redazione
5 anni fa
Il Governo ha preso dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, che valgono fino al 19 aprile

In questo periodo di situazione straordinaria, le famiglie con genitori separati sono chiamate a uno sforzo supplementare nell’interesse dei figli per avere un contatto regolare, sia esso fisico o telematico, con mamma e papà. La principale difficoltà riguarda il diritto di visita, aveva sottolineato l'Associazione Ticinese delle Famiglie Monoparentali e Ricostituite, che aveva chiesto al Consiglio di Stato una presa di posizione con delle indicazioni chiare su come gestire la questione. 

Ora il Consiglio di Stato, che ha rilevato che la maggioranza delle famiglie separate si è organizzata "con senso di responsabilità e nel rispetto delle indicazioni sanitarie ricevute per esercitare i diritti di visita", ha preso dei provvedimenti a tutela della salute pubblica, che saranno validi fino al 19 aprile 2020. "Ogni situazione famigliare è unica e diversa dall’altra" sottolinea il Governo. "Devono dunque in ogni fattispecie essere ponderati sia l’interesse del minore a mantenere un contatto regolare con il genitore con cui non vive, sia gli interessi generali di salute pubblica legati al contenimento del virus".

I provvedimenti validi sino al 19 aprile 2020

  • i diritti di visita dei minori collocati in istituti sono momentaneamente sospesi e sostituiti con contatti telefonici;
  • per i minori collocati in famiglie affidatarie è fatto formale invito alle famiglie di sostituire i contatti di persona con contatti telefonici o videochiamate;
  • ai punti di incontro è stato richiesto di accompagnare i genitori a sperimentare modalità alternative ai diritti di visita fisici.

Le Autorità regionali di protezione (ARP)

  • hanno dato istruzioni ai curatori educativi che vigilano sull’esercizio delle relazioni personali di proporre modalità alternative ai diritti di visita fisici;
  • per tutti gli altri casi di genitori separati, nel rispetto della libertà di ogni famiglia di organizzarsi, di tutelare il bene del minore e il suo diritto a frequentare entrambi i suoi genitori, non sono state date indicazioni precise

Queste decisioni, rileva ancora il Governo, "sono in linea con le raccomandazioni della Conferenza per la protezione dei minori e degli adulti (COPMA) e rispecchiano quanto avviene negli altri Cantoni".

Ulteriori raccomandazioni della COPMA (documento consultabile su www.copma.ch):

  • nella maggior parte delle situazioni, due nuclei famigliari distinti che rispettano le indicazioni sanitarie di isolamento sociale in cui vivono i genitori di un minore o di più minori sono da considerare come un unico nucleo diviso in due abitazioni. Il minore alterna i suoi soggiorni tra un nucleo e l’altro. Vi sono tuttavia dei casi ove il rischio di contagio o per la salute pubblica giustifica che i genitori concordino che le relazioni personali tra il genitore non affidatario e il minore siano mantenute in modo alternativo tramite videochiamate, in particolare
  • se in uno dei nuclei vi fosse una situazione di vulnerabilità al contagio (motivi di salute) da parte di un genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare e non altrimenti collocabile;
  • se per l’organizzazione della famiglia o delle famiglie (per esempio famiglie ricostituite multiple) vi fosse un rischio di esposizione al contagio per il minore e di conseguenza per l’altro genitore o per un nonno residente nel nucleo familiare e non altrimenti collocabile;
  • se il genitore non affidatario lavora in ambito sanitario o ospedaliero ed è esposto al contagio di COVID-19;
  • se il genitore non affidatario non rispetta le indicazioni sanitarie.

In queste situazioni è consigliato ai genitori di concordare una sostituzione del diritto di visita fisico con contatti telefonici. Qualora i genitori non fossero disposti a trovare una soluzione comune o non fosse possibile farlo, spetta al genitore che ha motivo di fare sospendere il diritto di visita di adire l’Autorità regionale di protezione, motivando la sua richiesta.

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