
Dopo le "comunicazioni contraddittorie fornite nei giorni scorsi - scrive oggi un una nota stampa il segretario generale del TCS Ticino Renato Gazzola - circa il prelievo della gabella ecologica per gli automobilisti svizzeri che si recano a Milano. Secondo il regolamento in vigore (punto 9) gli automobilisti svizzeri non sono tenuti al pagamento in quanto non hanno l'indicazione della categoria d'appartenenza EURO (0,1,2,3,4) sulla licenza di circolazione". Vediamolo dunque, questo regolamento.Esenzioni e sanzioni Il provvedimento Ecopass prevede le seguenti esenzioni: 1. I veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico di linea e non di linea (Bus, Taxi, autonoleggio da rimessa con conducente – sino a nove posti); 2. i disabili: veicoli che espongono il contrassegno invalidi il cui titolare sia a bordo del veicolo: informazioni e modulistica; 3. i veicoli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze di Polizia, alla Polizia locale, alla Croce Rossa Italiana, agli Ospedali, alle ASL, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, riconoscibili dalla targa speciale, ovvero da particolari iscrizioni sulla carrozzeria; 4. i veicoli utilizzati per ragioni di servizio dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale che per le medesime ragioni debbano necessariamente accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) - Cerchia dei Bastioni e che siano stati individuati mediante dichiarazione delle Autorità sopra citate; 5. i veicoli di proprietà, in noleggio a lungo termine o in leasing, di Enti pubblici non economici che per ragioni di servizio debbano necessariamente accedere alla Zona a Traffico Limitato (ZTL) - Cerchia dei Bastioni. Gli Enti non economici devono scaricare il modello elenco targhe enti pubblici non economici , compilarlo e consegnarlo a mano all'Ufficio Ecopass in Piazza Beccaria n.19, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12 oppure inviarlo via fax al numero 02.884.57056; 6. le autoambulanze; 7. gli autoveicoli per trasporti specifici muniti permanentemente di speciali attrezzature per il trasporto dei disabili motori, così classificati dall'art. 203, lett. H, c. 1 del reg. 495/92; 8. i ciclomotori, motocicli e velocipedi. 9. i veicoli con targa rilasciata da paesi esteri in cui non è in vigore il sistema di classificazione della Categoria Euro, come definito dalle Direttive Cee/UE. Per tali veicoli non è possibile definire la Classe Ecopass, come risulta dall'ordinanza n.61027 del 31/12/2007 valida dal 2 gennaio 2008 al 1 gennaio 2009. Se si circola nella Zona a Traffico Limitato (ZTL) - Cerchia dei Bastioni senza aver attivato Ecopass entro il giorno successivo all’ingresso, oppure se viene attivato un Ecopass con classe di inquinamento inferiore, si commette una violazione dell’art. 7 comma 14 del Codice della Strada, che prevede la sanzione amministrativa di una somma da €.70,00 a €.285,00. La Polizia Locale di Milano, in questo caso, notificherà per posta un verbale di accertamento , pari a €70.00 più le spese di accertamento e notifica di €11.00, da pagare entro 60 giorni. La stessa sanzione è prevista per la violazione del divieto di accesso dei veicoli superiori a metri 7.
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