Ticino
Disoccupazione, stangata in vista per i frontalieri?
Disoccupazione, stangata in vista per i frontalieri?
Disoccupazione, stangata in vista per i frontalieri?
Redazione
7 anni fa
L'INPS ha chiesto il rimborso delle indennità speciali percepite nel 2012. L'OCST: "Richiesta blasfema"

Stangata in vista per i frontalieri lombardi? Per alcuni di loro sembrerebbe proprio di sì, come testimoniato le lettere inviate dall’Istituto nazionale italiano di previdenza sociale (INPS) in cui si chiede il rimborso delle indennità di disoccupazione percepite ben sei anni fa. Il caso è stato riportato alla luce oggi da La Prealpina grazie alla segnalazione di un lettore cui è stato intimato di pagare i 6'000 euro ricevuti nel 2012 che, secondo l’ente nazionale, non spettavano al lavoratore. In quell’anno l’uomo perse il lavoro e si ritrovò in disoccupazione, percependo il 50% dello stipendio grazie alle indennità straordinarie introdotte negli anni Novanta. In un secondo tempo, però, la cifra è stata rimodulata da 2’000 a 900 euro al mese con dieci mesi di ammortizzatore sociale al posto dei dodici inizialmente previsti.

Le indennità straordinarie - Ma andiamo con ordine e torniamo proprio negli anni Novanta, quando si decise di risolvere una disparità di trattamento tra i lavoratori svizzeri e quelli frontalieri. Questi ultimi, infatti, pur lavorando in Svizzera e pur essendo soggetti alla deduzione della percentuale per il finanziamento della cassa disoccupazione, non avevano diritto a percepire la disoccupazione elvetica bensì solo l’indennità ordinaria italiana. Per questo venne promulgata la legge 147/97 che riconosceva al disoccupato frontaliere una specificità che dava diritto a un’indennità speciale per dodici mesi pari al 50% dell’ultimo stipendio percepito in Svizzera. Per poterla erogare venne istituito un fondo finanziato dalla retrocessione (una sorta di ristorni) dalla Svizzera all’Italia di parte dei contributi versati dai frontalieri.

Dal 1° aprile 2012 e per effetto degli Accordi bilaterali i ‘ristorni’ sono venuti a mancare (vedi sotto*) e l’INPS aveva concluso che anche la legge 147 fosse decaduta e non aveva più erogato le indennità speciali. Per un errore, però, ad alcuni frontalieri che si trovavano in disoccupazione tra aprile e agosto del 2012 tali indennità erano state comunque corrisposte.

La reazione del sindacato - “A sei anni di distanza l’INPS ha deciso di recuperare quando erroneamente versato - spiega a Ticinonews il sindacalista Andrea Puglia dell'Ufficio Frontalieri OCST - Si tratta di una richiesta blasfema. Seppur legale, è un modo barbaro e subdolo di chiedere i rimborsi”.

“Noi come sindacato siamo furibondi: già nel 2012 INPS avrebbe dovuto continuare a versare le indennità speciali visto che nella legge c’era scritto che andavano corrisposte fino all’esaurimento del fondo – prosegue Puglia – A bilancio c’erano 250 milioni di euro che sarebbero bastati per altri 2-3 anni, ma quei soldi sono stati usati per coprire i loro buchi di bilancio. E adesso si fanno risentire…”.Lo scorso anno il problema aveva interessato anche la provincia del Verbano Cusio Ossola, con una decina di frontalieri coinvolti. Ora, le cifre lombarde rischiano di essere ben superiori. L’OCST si è già rivolto all’ente italiano, ma con scarso successo. “Ci hanno detto di fare causa…”

Cosa può fare un frontaliere che riceve questa lettera? - “Può fare ricorso - ma di solito l’IMPS lo boccia - e in seguito intentare una causa, ma a questo punto la maggior parte si sera per gli alti costi, nettamente superiori ai benefici. Visto che non si è trattato di un abuso delle prestazioni ma di un errore consigliamo ai frontalieri di chiedere una rateizzazione e di recarsi ai patronati per un controllo. Spesso i calcoli INPS si sono rivelati errati”.

*Dal 1° aprile 2012, per effetto dell’applicabilità alla Svizzera dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale, si applica anche ai lavoratori frontalieri il regime di tutela della disoccupazione previsto dall’articolo 65 del regolamento CE n. 883/2004 per i “disoccupati che risiedevano in uno Stato membro diverso dallo Stato competente”. In particolare, il disoccupato residente in Italia che sia frontaliero in Svizzera – in quanto persona che nel corso della sua ultima attività lavorativa risiedeva in uno Stato membro (Italia) diverso da quello competente (Svizzera) e continua a risiedere in tale Stato membro - riceve le prestazioni in base alla legislazione dello Stato membro di residenza come se fosse stato soggetto a tale legislazione durante la sua ultima attività lavorativa, e tali prestazioni sono erogate dall’istituzione del luogo di residenza. Nella circolare n. 50 del 4 aprile 2013 è possibile approfondire l’argomento dal punto di vista normativo e prendere atto delle modalità di presentazione delle domande (inps.it).

nic

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