
Via libera alla nuova Legge cantonale sulla polizia, approvata in Gran Consiglio nella seduta del 10 dicembre 2018 e su cui pendeva un ricorso presentato dai giuristi Martino Colombo e Filippo Contarini. Il Tribunale federale oggi si è pronunciato contro i ricorrenti, che chiedevano l’annullamento della legge in quanto lamentavano la violazione di diritti fondamentali. Lo anticipa La Regione. I giudici di Mon Repos hanno dunque sottoscritto le tesi del Consiglio di Stato nelle osservazioni al ricorso. Il Dipartimento delle istituzioni, in una nota, si rallegra della decisione: “Con questo ulteriore tassello, il Dipartimento delle istituzioni ha creato le basi per una migliore tutela della sicurezza del nostro Cantone e, nel contempo, si rallegra del chiaro esito del ricorso, integralmente respinto”, si legge.
Due articoli contestati
Contestati dai ricorrenti erano soprattutto il controverso articolo 7c, che garantisce alla polizia la possibilità di mettere in custodia fino a 24 ore “persone che mettono in pericolo se stesse o possono rappresentare un pericolo per la sicurezza di terzi, persone che, per il loro comportamento, perturbano la sicurezza e l’ordine pubblico in modo grave ed imminente; persone al fine di garantire l’esecuzione di una decisione di consegna, di traduzione forzata, di allontanamento, di respingimento o di espulsione, ordinata dall’autorità competente”, e l’articolo 7d, che consente, “se disposto dall’ufficiale”, di trattenere minorenni “per procedere al più presto, di regola entro 24 ore, alla loro riconsegna a chi ne detiene la custodia o all’autorità di protezione dei minori competente”. Colombo e Contarini consideravano in particolare “troppo vago” il concetto di “perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico”, con il timore che potesse applicarsi anche a feste rumorose o semplici schiamazzi.
Le decisioni di Mon Repos
Come già detto, l’Alta Corte ha rigettato le argomentazioni dei ricorrenti affermando che, per quanto riguarda l’articolo 7c, “adducendo, manifestamente a torto, che ‘qualsiasi’ imminente perturbamento della sicurezza e dell’ordine pubblico potrebbe condurre a una custodia di polizia, i ricorrenti misconoscono che essere dev’essere anche ‘grave’, ciò che non si verifica per gli esempi da loro indicati”. L’articolo in questione dunque “non lege il diritto federale e la Costituzione” e neppure la Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Per quanto riguarda invece l’articolo 7d, lo scopo della norma “è, implicitamente, la tutela la protezione del minorenne”, in quanto nel rapporto parlamentare “si precisa infatti, rettamente, che i minorenni dovrebbero presentare uno stato psicofisico tale, a causa per esempio di un eccesso di consumo di alcol o di droghe, da non essere più in grado di badare a se stessi”. Dunque,“tenuto conto dei loro lotori e particolari bisogni di protezione, scopo di un’eventuale trattenuta è in sostanza la tutela della loro incolumità e del loro sviluppo”, intenti esplicitati dall’articolo 11 della Costituzione e nella Convenzione sui diritti del fanciullo. L’intervento di polizia sarebbe dunque giustificato per preservare il minore da un pericolo imminente, con la possibilità che la trattenuta sia annullata “qualora non sia più proporzionale (...) in particolare quando il pericolo per il minorenne sia diminuito o scomparso”.
© Ticinonews.ch - Riproduzione riservata