Università
Dal 2023 i titoli accademici saranno protetti legalmente
©Chiara Zocchetti
©Chiara Zocchetti
Ginevra Benzi
3 anni fa
A partire dal 1 gennaio 2023 gli istituti universitari ticinesi saranno protetti da un articolo di legge che prevede che le denominazioni relative al mondo accademico possano essere utilizzate solo da istituti che hanno ottenuto l’accreditamento istituzionale presso l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità

Negli ultimi anni sono spuntati sul nostro territorio alcuni sedicenti istituti universitari che hanno l’intento di offrire formazioni e diplomi a livello accademico. Un fatto che ha portato a note vicende giudiziarie arrivate anche sul tavolo del Consiglio di Stato, il quale ritiene che queste “hanno fatto emergere la necessità di rafforzare uno strumento legislativo per combattere con più efficacia il fenomeno”. Nella sua seduta odierna il Consiglio di Stato ha pertanto approvato il messaggio di modifica della Legge sull’Università della Svizzera italiana e sugli istituti di ricerca: da ora si chiamerà Legge sulle scuole universitarie (LSU). Il punto chiave della modifica è l’introduzione della protezione non solo delle denominazioni afferenti al mondo universitario, ma anche dei titoli accademici conferiti dagli istituti cantonali accreditati, al fine di tutelare la qualità e la reputazione del sistema universitario svizzero.

Cosa prevede la modifica

Gli enti sprovvisti  del necessario accreditamento istituzionale propongono percorsi di studio di grado terziario senza tuttavia possedere la necessaria certificazione di qualità e di conformità con gli standard nazionali e internazionali. Dal 1 gennaio 2023 verrà quindi introdotto un nuovo articolo di legge che stabilisce che le denominazioni relative al mondo universitario (es. università, scuola universitaria professionale – SUP –, istituti universitari, …) possano essere utilizzate solo da istituti che abbiano ottenuto l’accreditamento istituzionale presso l’Agenzia svizzera di accreditamento e di garanzia della qualità (AAQ). Allo scopo di consentire agli enti non accreditati attivi sul territorio cantonale di regolarizzare la loro situazione, la nuova legge cantonale prevede un termine di 3 anni a partire dal 1 gennaio 2023 per l’ottenimento dell’accreditamento istituzionale.

La situazione attuale

Le denominazioni quali università, universitario, SUP, accademico e facoltà sono già protette dal diritto cantonale, ma i titoli conferiti dalle scuole universitarie accreditate non sono tutelate dal diritto federale, ad eccezione dei titoli che abilitano all’esercizio di una professione protetta in Svizzera. La competenza di questo settore è infatti affidata ai Cantoni.

Cosa cambierà

Con questa modifica di legge il CdS propone di integrare nella legislazione cantonale anche la protezione dei titoli di studio di grado terziario universitario (bachelor, master, dottorato, licenza, laurea) conferiti dalle scuole universitarie cantonali accreditate secondo la Legge federale sulla promozione e il coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). I nuovi articoli di legge sono tesi a preservare il sistema universitario cantonale, limitando ancor più l’operatività di questi enti a tutela della reputazione dell’offerta formativa accademica svizzera e ticinese nel mondo e degli studenti che possono essere tratti in inganno da informazioni fuorvianti. Per i trasgressori sono previste sanzioni penali.

Sedi ticinesi di università estere

La nuova normativa ha effetto anche su enti operanti nel Cantone che fungono da sede svizzera di università estere: tali enti formativi o le università estere che rappresentano non possono più erogare titoli di studio universitari senza essere in possesso dell’accreditamento istituzionale ottenuto presso le competenti autorità federali (AAQ), a garanzia della qualità dell’insegnamento impartito e della validità dei titoli conseguiti.