
In un'interrogazione sottoscritta da numerosi parlamentari (primo firmatario Matteo Quadranti, PLR; Lisa Bosia Mirra, PS; Nicola Pini, PLR; Francesco Maggi, Verdi; Alessandra Gianella, PLR; Sara Beretta Piccoli, Verdi; Raoul Ghisletta, PS; Milena Garobbio, PS; Fabio Käppeli, PLR), si chiedono lumi al Governo sui rischi di mobbing nell'Amministrazione cantonale e nella Magistratura nell'ambito della richiesta dei congedi maternità e paternità e la relativa procedura da seguire.
Citando diversi articoli della Legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti (LORD), gli interroganti ricordano le procedure relative alla concessione o meno di congedi pagati e non pagati per i dipendenti: "In generale per i congedi pagati la richiesta deve essere inoltrata tempestivamente al proprio funzionario dirigente (art. 32 cpv.2) che, per gli impiegati, formulano un preavviso al Servizio centrale (32 cpv.4). Anche per i docenti di regola vi sono due istanze, una di preavviso (il direttore), e l’altra decisionale (art. 32 cpv. 4 e 5).Per i congedi non pagati l’art. 40 prevede che, per gli impiegati, la concessione di congedi non pagati è decisa dal funzionario dirigente (cpv. 1). Per quelli superiori a 3 mesi consecutivi, la decisione spetta al Direttore della rispettiva divisione o al Segretario generale (cpv. 2). L’art. 41 regola l’iter per i docenti e l’art. 42 le norme comuni tra le quali figurano ad esempio che la concessione è subordinata alle esigenze di servizio e/o agli interessi dell’Amministrazione; che l’eventuale congedo non pagato giusta l’art. 47 cpv. 3 LORD, inizia a decorrere dal termine del congedo maternità. Il posticipo di tale congedo è concesso per il consumo di diritti maturati, che decadrebbero nel corso del congedo.Per i casi delle impiegate nelle autorità giudiziarie non pare così evidente il “doppio grado” di decisione".
Tuttavia, sottolineano gli interroganti, "sembrerebbe che vi siano stati alcuni casi in seno all'amministrazione e/o alla magistratura in senso lato, in cui o il funzionario/magistrato dirigente non pareva essere compiutamente informato delle normative in vigore o le ignorava o le interpretava "à la carte", suscitando timore di ripercussioni e/o mobbing nell'impiegata che postulava per un congedo maternità".
Per questi motivi e per rassicurare le donne dipendenti dell'amministrazione e delle autorità giudiziarie, nonché il rispetto dei principi e dei diritti della LORD, gli interroganti chiedono al Consiglio di Stato:
"Ci sono delle linee guida, delle circolari trasmesse ai funzionari/magistrati dirigenti che illustrino i termini, le condizioni e le modalità per la concessione dei congedi pagati e non?"
"I funzionari/magistrati dirigenti sono compiutamente informati sui diritti delle impiegate circa il congedo maternità e post-maternità di 9 mesi?"
"Sono previste sanzioni/misure disciplinari per i funzionari/magistrati dirigenti che dovessero violare intenzionalmente i diritti delle impiegate?"
"In piccoli uffici, dove il funzionario/magistrato dirigente è al contempo il capo diretto dell’impiegata che chiede congedo e colui che emette la decisione/decreto di concessione o diniego del congedo, come viene risolto il potenziale conflitto d’interesse e il rischio di potenziali ritorsioni in caso di ricorso contro una eventuale decisione di diniego del congedo?"
"La Sezione delle risorse umane è al corrente, direttamente o indirettamente di casi in cui siano stati segnalati o siano state realizzate delle violazioni nel contesto della concessione o meno di congedi maternità? In caso affermativo quanti casi sono noti e come si è intervenuti? In caso negativo perché non si è intervenuti?"
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