Ticino
Condannato per guida senza patente: vince in appello
Condannato per guida senza patente: vince in appello
Condannato per guida senza patente: vince in appello
Redazione
8 anni fa
Un cittadino italiano è riuscito a farsi annullare una condanna inflittagli dalla Pretura penale di Bellinzona

Un cittadino italiano residente in Italia che era stato riconosciuto colpevole in Pretura penale a Bellinzona di guida senza autorizzazione ha ottenuto ragione alla Corte di appello e di revisione penale, che gli ha annullato la condanna.

La vicenda ebbe inizio l'11 marzo 2015, quando il cittadino italiano venne fermato ad un controllo stradale a Camorino mentre era alla guida di un veicolo a motore nonostante la sua patente di guida italiana non fosse più valida dall'aprile 2014.

Gli agenti della Polizia cantonale lo diffidarono quindi dal condurre veicoli a motore sul territorio elvetico "fino all'ottenimento di una patente di guida valida".

L'uomo si rivolse quindi alle autorità italiane competenti, che gli rilasciarono la conferma di validità della sua patente di guida con decisione notificata all'interessato il 18 marzo 2015.

Il 25 marzo 2015 l'Ufficio giuridico della Sezione della circolazione lo informò che, a causa dei fatti per cui era stato fermato dalla Polizia l'11 marzo precedente, nei suoi confronti era stato avviato un procedimento amministrativo e gli confermò "il divieto di condurre veicoli a motore su territorio svizzero e del principato del Liechtenstein intimatole dalla Polizia sino a decisione contraria della scrivente autorità."

Lo scritto non venne però inviato per raccomandata.

Cinque giorni dopo, il 30 marzo 2015, il cittadino italiano venne controllato dalla Polizia a Bellinzona mentre stava per mettersi alla guida del suo motoveicolo. Alla richiesta degli agenti di esibire la licenza di condurre, egli presentò il documento italiano datato 18 marzo 2015 ("ricevuta dell'avvenuta conferma della patente di guida").

L'uomo spiegò all'agente di aver capito che non era più autorizzato a condurre fino a decisione dell'Ufficio giuridico. Essendo in possesso del già citato documento italiano e della patente di guida italiana appena rinnovata, egli si sentiva in regola per poter condurre nuovamente veicoli a motore su territorio elvetico.

Nonostante le sue spiegazioni, nei confronti dell'uomo venne emanato un decreto d'accusa in cui veniva dichiarato colpevole di guida senza autorizzazoine e condannato a una pena pecuniaria sospesa e una multa.

Il cittadino italiano presentò opposizione contro questo decreto d'accusa.

Nel frattempo l'uomo ricevette un altro decreto d'accusa, per l'infrazione dell'11 marzo 2015, con il quale gli veniva inflitta una pena pecuniaria sospesa e una multa. Egli non contestò questo decreto d'accusa.

In seguito, nel gennaio 2016, l'uomo rimase coinvolto in un incidente e nei suoi confronti venne emanato un terzo decreto d'accusa in cui veniva dichiarato colpevole di infrazione alle norme della circolazione "per non avere prestato la dovuta attenzione al campo stradale e per avere circolato a velocità inadeguata alle particolari condizioni del fondo stradale e avere perso la padronanza del veicolo".

Egli presentò opposizione anche contro questo terzo decreto d'accusa.

Avendo contestato due decreti d'accusa l'uomo finì quindi in Pretura penale a Bellinzona, dove nel giugno 2016 venne riconosciuto colpevole di guida senza autorizzazione e infrazione alle norme della circolazione e condannato a una pena pecuniaria sospesa nonché una multa.

La motivazione scritta del giudizio venne intimata solo nel marzo 2017, dopodiché l'uomo presentò ricorso in appello, non contestando la condanna per infrazione alle norme della circolazione ma chiedendo il proscioglimento dall'accusa di guida senza autorizzazione. Nel ricorso egli sosteneva che il 30 marzo 2015 a Bellinzona era in buona fede, avendo in mano il documento italiano.

E i giudici gli hanno dato ragione, facendo notare che l'11 marzo gli agenti di polizia gli avevano intimato il divieto di circolare "fino all'ottenimento di una patente di guida valida". L'uomo, che poteva anche non aver ricevuto la lettera dell'Ufficio giuridico, aveva quindi il diritto di sentirsi legittimato a condurre veicoli a motori in Svizzera.

L'appello dell'uomo è quindi stato accolto e gli oneri processuali, consistenti in 2'000 franchi, sono stati posti integralmente a carico dello Stato.

AS

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