Ticino
Commesse pubbliche: "Semplificare la legge"
Commesse pubbliche: "Semplificare la legge"
Commesse pubbliche: "Semplificare la legge"
Redazione
6 anni fa
Fabio Badasci (Lega) e cofirmatari hanno presentato un'iniziativa legislativa elaborata

Riceviamo e pubblichiamo la seguente iniziativa legislativa elaborata presentata da Fabio Badasci (Lega) e cofirmatari:

L’esperienza avuta in questi anni con l’applicazione della Legge sulle Commesse Pubbliche e il relativo regolamento ha dimostrato a più riprese che la sua applicazione ha tutt’altro che rispettato l’articolo 1 della stessa legge, dove si chiede razionalità e uso parsimonioso delle risorse pubbliche. Infatti, in più casi e con l’inasprimento previsto con le modifiche adottate e in fase di applicazione, le procedure e i controlli burocratici si sono intensificati, ricorsi divenuti infiniti con il relativo prolungamento dei lavori preparatori prima di poter iniziare un’opera con costi inutili.

Spesso si diceva che questa legge era necessaria per evitare che gli amministratori favorissero gli appalti ai propri amici. Oggi, con la legge attuale e a parità di ragionamento, si può dire che le attribuzioni delle commesse possono venire influenzate dai tecnici specialistici che tramite la preparazione dei capitolati mettono i “paletti” giusti per far vincere i concorsi a chi ritengono meritevoli loro. Tanta carta, tanti ricorsi, tanti controlli e doppi controlli ma nulla di giustificato veramente. Si capisce che più le procedure sono complicate e più gente ci lavora ma in questo caso le risorse investite non giustificano il fine e le buone intenzioni del legislatore sono state annacquate da procedure inutili. Quindi si è solo complicato la procedura ma non si è fatto un lavoro di razionalità come indica l’attuale articolo 1 della legge vigente.

Gli Enti pubblici devono essere sensibilizzati e resi responsabili, non con l’imposizione di procedure complicate ma dando loro la consapevolezza e la responsabilità verso i propri cittadini per i soldi pubblici che spendono. Unica imposizione sensata sta nel fatto di spendere i soldi dei propri cittadini in Svizzera con la procedura che ritengono più adatta in base alla commessa pubblica da deliberare. Queste nuove regole saranno applicabili solo per le commesse pubbliche che non raggiungono le soglie imposte dal CIAP, mentre per gli importi superiori valgono le regole attuali. Ogni Ente assoggettato potrà poi comunque regolamentare ogni suo nuovo concorso a dipendenza della prestazione richiesta, ma non è più vincolato da una legge superiore. Formazione apprendisti, responsabilità sociale e quant’altro potranno ancora essere contemplate nei concorsi, ma non imposti dall’alto.

Questa modifica legislativa, oltre che snellire le procedure per gli Enti che lo vorranno fare, farà risparmiare parecchi soldi annui al Cantone e velocizzerà gli investimenti potendo così rispettare i piani di investimento quadriennali senza avere sempre ritardi e ricorsi. L’articolo 5 diventa il principale e unico criterio a cui i committenti devono sottostare.

Per questo motivo si chiede di modificare la LCPubb così come segue:

Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) (del 20 febbraio 2001)

CAPITOLO IPrincipi generali

ScopiArt. 1La presente legge disciplina la procedura per l’aggiudicazione delle commesse pubbliche che non raggiungono la soglia limite imposta dal Concordato Intercantonale sugli Appalti Pubblici (CIAP);

CommittentiArt. 21Alla presente legge sottostanno:-il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;-le società di diritto privato di cui il Cantone e/o i Comuni detengono la maggioranza della proprietà e che svolgono un compito pubblico;-altri committenti per opere sussidiate, quando sussidi - ai sensi dell’art. 3 della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994 - da parte di enti pubblici superano il 50% della spesa sussidiabile o 1'000’000.-- di franchi.2Sono possibili deroghe per l’aggiudicazione di opere sussidiate dalla Confederazione se la legge o l’Autorità federale lo richiedono.

Art. 2a1La presente legge è applicabile pure ad imprese private dotate di diritti esclusivi o particolari, nei settori dell’approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.2Esse sottostanno alla presente legge unicamente per commesse da esse aggiudicate per svolgere le loro attività in questi settori.3Queste imprese private possono farsi escludere dal campo d’applicazione, se altre imprese hanno la possibilità di offrire le stesse prestazioni di servizio all’interno della stessa area geografica a condizioni essenzialmente identiche (clausola d’esclusione).

EccezioniArt. 3Nell’assegnazione delle commesse, il committente non è tenuto a seguire le disposizioni di questa legge se:a)sono minacciati i buoni costumi, l’ordine pubblico e la sicurezza;b)lo esigono la protezione della salute e della vita dell’uomo o vengono messi in pericolo animali o vegetali;c)sono lesi dei diritti di protezione in materia di proprietà intellettuale.

DefinizioniArt. 4Si definisce commessa pubblica un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all’esecuzione di opere di edilizia o genio civile, un contratto a titolo oneroso tra committente e offerente in merito all’acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita e un contratto oneroso tra committente e offerente riguardante la fornitura di una prestazione che non può essere annoverata tra le commesse edili o le forniture.

Principi generaliArt. 5Nell’aggiudicazione di commesse pubbliche devono essere osservati i seguenti principi:a)aggiudicare la commessa unicamente a offerenti con sede in Svizzera che garantiscono l’adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l’adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello;b)garantire la parità di trattamento tra uomo donna;c)favorire le commesse dove l’impatto ambientale è ridotto al minimo (km 0).

CAPITOLO IIOfferente

Idoneità degli offerentiArt. 61Il committente può esigere dall’offerente la prova dell’idoneità finanziaria, economica e tecnica. A tal fine precisa i criteri di idoneità, tenuto conto della legislazione speciale.2Possono essere richieste le prove di idoneità indicate nel bando o nella relativa documentazione.

SubappaltoArt. 7Il subappalto è vietato salvo se ammesso negli atti di gara; ogni subappaltatore deve rispettare tutti i requisiti richiesti dalla presente legge.

EsclusioneArt. 8Il committente esclude dalla procedura gli offerenti che:a)non adempiono ai criteri di idoneità;b)hanno dato al committente indicazioni false;c)non rispettano i principi sanciti all’art. 5 lett. a) e b) della legge;d)sono oggetto di una procedura di concordato o di fallimento;e)hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell’art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;

CAPITOLO IIIRimedi giuridici

RicorsoArt. 9[8]1Contro le decisioni dei committenti è dato ricorso diretto al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 10 giorni.2Non vi sono ferie giudiziarie.

Motivi di ricorsoArt. 101Il ricorso è proponibile contro la violazione delle norme all’articolo 5 della presente legge.:

Garanzie processualiArt. 11Chiunque adisce l’autorità di ricorso deve fornire su ordine del Presidente, garanzie per le spese processuali presunte.

Effetto sospensivoArt. 121Il ricorso non ha effetto sospensivo. Il Presidente può accordarlo d’ufficio o su istanza di una parte.2La concessione dell’effetto sospensivo può essere subordinata alla prestazione di un’adeguata garanzia.3In materia di misure provvisionali sono applicabili le disposizioni della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

DecisioneArt. 131In caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale amministrativo, di regola, rinvia la decisione al committente, con o senza condizioni vincolanti, affinché renda una nuova decisione. Quando dispone degli elementi necessari, può decidere esso stesso nel merito.2In caso di accoglimento del ricorso, se la decisione di aggiudicazione ha già dato luogo alla stipulazione del contratto, l’autorità di ricorso si limita ad accertarne l’illiceità.

Risarcimento dei danniArt. 141I committenti rispondono dei danni se viene accertata l’illiceità della loro decisione.2La domanda di risarcimento deve essere presentata, al più tardi un anno dopo l’accertamento, al giudice civile del foro del committente.

CAPITOLO IVSanzioni e vigilanza

Sanzioni al committenteArt. 15a1Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell’autorità committente ed ai suoi ausiliari, che intenzionalmente si rendono colpevoli dell’inosservanza delle disposizioni della presente legge, una multa sino ad un massimo di fr. 20’000.-.2Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi.

Art. 15bPer le contravvenzioni è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

VigilanzaArt. 16Il Consiglio di Stato vigila sulla corretta applicazione della legge.

CAPITOLO XDisposizioni transitorie

Disposizioni transitorieArt. 17La presente legge non si applica a procedure di aggiudicazione già pendenti, ad eccezione delle vie di ricorso.

Entrata in vigoreArt. 18Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.Il Consiglio di Stato ne fissa la data dell’entrata in vigore.

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